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Codice Civile
Codice Penale

Codice Penale

Art. 590 ter c.p. - Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali -

Nel caso di cui all’articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

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Art. 590 bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime -

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

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Art. 589 ter c.p. - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale -

Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

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Art. 589 bis c.p. - Omicidio stradale -

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

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Art. 586 bis c.p. - Omicidio e lesioni personali a causa di onore

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

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Art. 583 quinquies c.p. - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

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Art. 583 quater c.p. - Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali

Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

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Art. 574 ter c.p. - Sottrazione di persone incapaci -

Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

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Art. 574 bis c.p. - Sottrazione di persone incapaci -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

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Art. 570 bis c.p. - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio -

Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

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Art. 558 bis c.p. - Induzione al matrimonio mediante inganno -

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

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Art. 518 undevicies c.p. - Fatto commesso all'estero -

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

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Art. 518 duodevicies c.p. - Confisca -

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all’articolo 518 undecies, che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.

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Art. 518 septiesdecies c.p. - Casi di non punibilità -

La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

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Art. 518 sexiesdecies c.p. - Circostanze aggravanti -

La pena è aumentata da un terzo alla meta’ quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell’articolo 36.

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Art. 518 quinquiesdecies c.p. - Casi di non punibilità -

Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

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Art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte -

É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

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Art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici -

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

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Art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici -

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.

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Art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali -

Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.

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