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Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

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Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso -

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

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Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

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Art. 417 c.p. - Misura di sicurezza -

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza. – – –

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Art. 418 c.p. - Assistenza agli associati -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.

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Art. 419 c.p. - Devastazione e saccheggio -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

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Art. 420 c.p. - Attentato a impianti di pubblica utilità -

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. – – –

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Art. 421 c.p. - Pubblica intimidazione -

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno. – – –

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Art. 422 c.p. - Strage -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.

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Art. 423 c.p. - Incendio -

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

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Art. 423 bis c.p. - Incendio boschivo

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

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Art. 424 c.p. - Danneggiamento seguito da incendio -

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se al fuoco appiccato a boschi, salve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423 bis.

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Art. 425 c.p. - Circostanze aggravanti -

Capo I – DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA – –

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Art. 426 c.p. - Inondazione, frana o valanga -

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

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Art. 427 c.p. - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga -

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

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Art. 428 c.p. - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio -

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

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Art. 429 c.p. - Danneggiamento seguito da naufragio -

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un’edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 430 c.p. - Disastro ferroviario -

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

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Art. 431 c.p. - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento -

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni. Per “strade ferrate” la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dalla elettricità o da altro mezzo di trazione meccanica.

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Art. 432 c.p. - Attentati alla sicurezza dei trasporti -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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