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Codice Civile
Codice Penale

Codice Penale

Art. 14 c.p. - Computo e decorrenza dei termini -

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

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Art. 15 c.p. - Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale -

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. – – –

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Art. 16 c.p. - Leggi penali speciali -

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti. – – –

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Art. 17 c.p. - Pene principali: specie -

Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) morte (soppresso) ; 2) l’ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa.

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Art. 18 c.p. - Denominazione e classificazione delle pene principali -

Sotto la denominazione di “pene detentive” o “restrittive della libertà personale” la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

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Art. 19 c.p. - Pene accessorie: specie -

Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l’interdizione dai pubblici uffici; 2) l’interdizione da una professione o da un’arte; 3) l’interdizione legale; 4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5 bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

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Art. 20 c.p. - Pene principali e accessorie -

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

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Art. 21 c.p. - Pena di morte -

La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

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Art. 22 c.p. - Ergastolo -

La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

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Art. 23 c.p. - Reclusione -

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

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Art. 24 c.p. - Multa -

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro, nè superiore a 50.

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Art. 25 c.p. - Arresto -

La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

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Art. 26 c.p. - Ammenda -

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, nè superiore a euro 10.

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Art. 27 c.p. - Pene pecuniarie fisse e proporzionali -

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in cui sono proporzionali.

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Art. 28 c.p. - Interdizione dai pubblici uffici -

L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2). 2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.

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Art. 29 c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici -

La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

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Art. 30 c.p. - Interdizione da una professione o da un'arte -

L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetti.

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Art. 31 c.p. - Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione -

Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

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Art. 32 c.p. - Interdizione legale -

Il condannato all’ergastolo è in stato d’interdizione legale. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

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Art. 32 bis c.p. - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese -

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

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