1102, primo comma, c. c. , ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini. L’apertura di finestre, ovvero, la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune, rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell’art.
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