Organo che rappresenta il condominio, così come composto da tutti i condomini titolari di un diritto di proprietà pro quota sull’intero edificio immobiliare, ha principalmente poteri deliberativi e normativi; provvede : 1) alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; […]
Organo che rappresenta il condominio, così come composto da tutti i condomini titolari di un diritto di proprietà pro quota sull’intero edificio immobiliare, ha principalmente poteri deliberativi e normativi; provvede : 1) alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. L’assemblea, può essere convocata, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni su indicate anche in via straordinaria dall’ amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. I condomini devono essere tutti, avvisati almeno 5 giorni prima dalla data fissata per l’adunanza; l’esclusione di uno solo di essi rende invalida l’assemblea. Regolarmente , dunque l’avviso di comunicazione è onere dell’amministratore ed in particolare deve contenere una serie di elementi quali: ordine del giorni, orario, data, luogo della convocazione. Si ritiene regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dalla normativa.Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 del c.c. devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore. Da non trascurare la possibilità riconosciuta ai condomini assenti o dissenzienti di impugnare le delibere assembleari, ricorso che va presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera, con riguardo agli assenti in assemblea.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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