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Il Decreto Legge

Il Decreto Legge, di seguito D.L., è un atto normativo avente forza di legge, emesso dal Governo, ed adottato in casi di necessità ed urgenza, previa legge-delega del Parlamento. E’ dunque un atto di eccezionale straordinarietà, i cui riferimenti normativi sono riscontrabili negli artt.76 e 77 della Costituzione. Art. 76: ”l’esercizio della funzione legislativa non […]

Pubblicato il 13 February 2008 in Costituzionale

Il Decreto Legge, di seguito D.L., è un atto normativo avente forza di legge, emesso dal Governo, ed adottato in casi di necessità ed urgenza, previa legge-delega del Parlamento. E’ dunque un atto di eccezionale straordinarietà, i cui riferimenti normativi sono riscontrabili negli artt.76 e 77 della Costituzione. Art. 76: ”l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”; Art. 77: “il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”. Partendo dall’analisi di quest’ultima norma è possibile effettuare una serie di considerazioni, tali da evidenziare le peculiari caratteristiche del D.L. Presupposto indefettibile di un D.L. è dunque la “necessità ed urgenza” che legittima il Governo, ossia il Consiglio dei Ministri a provvedere con un tempestivo intervento, al quale per ragioni di lungaggini procedimentali non potrebbe sopperire la legge ordinaria. Tale stato di necessità ed urgenza potrebbe scaturire ad esempio da un evento naturale (si pensi ad alluvioni, terremoti ecc). Circa il controllo sui presupposti per la decretazione d’urgenza, si rinvia all’intervento del Capo dello Stato in sede di sua emanazione; al Parlamento, nonché alla Corte Costituzionale, che in particolare pronunciando sin con storiche sentenze ha dichiarato incostituzionale la pratica di reiterare D.L. non convertiti; nonché palesemente incostituzionali quei D.L. privi dei requisiti di straordinarietà. Infine si segnala la Legge 400del 1988 (legge di delegificazione) che nel prescrivere che il D.L. deve contenere misure di immediata applicazione, non esclude che il provvedimento, seppur di carattere provvisorio, sia di per sé capace di risolvere l’avvenimento di necessità ed urgenza per cui è stato adottato. Ma è la stessa legge all’art. 15, che circoscrive l’ambito di intervento dei D.L., i cui limiti applicativi sono altresì desumibili in Costituzione. Infatti il Governo non può, mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I D.L., infine, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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