1469 bis c. c. , III C. , n. 19, e 1649 ter c. c. , il c. d. foro del consumatore è esclusivo ma derogabile, e la presunzione di vessatorietà della clausola di relativa deroga è superabile, ad onere del professionista, solamente con la dimostrazione dell’essere la medesima stata oggetto di trattativa, e ciò anche laddove la pattuizione si sia tradotta nell’indicazione derogatoria di una località coincidente con l’applicazione di uno dei criteri delineati dal codice di rito.
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