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Accesso all’attività di “riassicurazione”

L’attività di riassicurazione consiste nell’accettazione di rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione ed e’ , di regola, riservata alle imprese di riassicurazione. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che […]

Pubblicato il 17 May 2009 in Diritti dei consumatori

L’attività di riassicurazione consiste nell’accettazione di rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione ed e’ , di regola, riservata alle imprese di riassicurazione. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa. Tali imprese, che esercitano congiuntamente l’attività di riassicurazione rimangono soggette alla disciplina di cui al titolo II relativamente all’assicurazione diretta Qualora la stessa abbia sede legale nel territorio della Repubblica e intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione deve essere autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’autorizzazione e’ rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni ed e’ valida per il territorio della Repubblica, nonche’ per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi. Relativamente alla procedura ne segue che:l’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e’ stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi; e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 (codice delle assicurazioni); f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza. g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni suindicate non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e’ specificatamente e adeguatamente motivato ed e’ comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti la dovuta’autorizzazione L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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