Comitato regionale per le comunicazioni, il CO.RE.COM è un organo di consulenza e di gestione regionale in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, (infatti trova menzione nella legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”) nello […]
Comitato regionale per le comunicazioni, il CO.RE.COM è un organo di consulenza e di gestione regionale in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, (infatti trova menzione nella legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”) nello specifico, disciplinato dalle singole leggi regionale che lo regolano. E’ un organo che opera a livello regionale tanto che si presenta come funzionale alle regioni stesse, con compiti di consulenza della Giunta e Consiglio regionale. Oggi, funzione primaria del CO.RE.COM, è quella di conciliazione, esplicata qualora sorgono controversie tra i singoli cittadini/consumatori, sia essi persone fisiche che persone giuridiche, ad esempio enti o associazioni, e gli operatori in ambito di telecomunicazione. Si parla in specie, di un “tentativo obbligatorio di conciliazione” che mira a redimere vertenze evitando la presentazione della stessa agli organi giudiziari o all’AGICOM. La procedura conciliativa consta di una serie di passaggi. In primis, all’inoltro della domanda, da presentare al CO.RE.COM della propria regione, devono essere indicati, a pena di inammissibilità una serie di dati quali: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, nonchè l’esposizione dei fatti per cui è sorta la controversia. La domanda deve essere necessariamente sottoscritta dall’utente/consumatore se persona fisica, mentre in caso di persona giuridica dal legale rappresentante pro tempore. Verificati i requisiti di ammissibilità della domanda di conciliazione, che può essere consegnata agli uffici preposti alla ricezione sia personalmente che a mezzo di raccomandata A/R, il CO.RE.COM, è tenuto, nel termine di 7 giorni, alla convocazione delle parti per esperire il tentativo. Da sottolineare che la procedura deve concludersi nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla proposizione dell’istanza. Se l’esperimento conciliativo va a buon fine, a cura del conciliatore, deve essere redatto un verbale, sottoscritto da tutte le parti convenute che ha lo stesso valore di un titolo esecutivo; se invece l’esito è negativo si può ricorre all’AGICOM, in via alternativa, oppure proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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