L’ampio argomento in esame, non può prescindere dall’analisi, seppur breve, relativa alla definizione di “potestà genitoriale ”e modalità del suo esercizio. La potestà dei genitori consiste nel, potere-dovere che gli stessi hanno nei confronti dei loro figli, dal duplice contenuto: a) di natura personale, ricomprendente il dovere di custodire, allevare, educare ed istruire il minore; […]
L’ampio argomento in esame, non può prescindere dall’analisi, seppur breve, relativa alla definizione di “potestà genitoriale ”e modalità del suo esercizio. La potestà dei genitori consiste nel, potere-dovere che gli stessi hanno nei confronti dei loro figli, dal duplice contenuto: a) di natura personale, ricomprendente il dovere di custodire, allevare, educare ed istruire il minore; b) di natura patrimoniale ricomprendendo in tal caso, la rappresentanza legale sul minore; l’amministrazione e l’usufrutto legale dei suoi beni. La titolarità spetta ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio, sempre nell’interesse del minore, può essere disgiunto per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria amministrazione, esclusivamente congiunto per quegli atti di straordinaria amministrazione. Infatti per l’effetto dell’art. 320 c.c.- rappresentanza e amministrazione- i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo316.(art. che prevede l’intervento del giudice) I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore. Pertanto tutti gli atti compiuti senza il preventivo rispetto della disciplina codicistica, ai sensi dell’art 322, possono essere annullati su azione di uno od entrambi i genitori esercenti la potestà del figlio. Sempre per effetto di legge, ai genitori, spetta altresì l’usufrutto legale sui beni del figlio i cui riferimenti normativi si rinvengono ai sensi degli art 324 e ss. del codice civile. L’art 324 c.c. stabilisce che: i genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima ; 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui. L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.(art 326 c.c ). Sue cause di estinzione sono: raggiungimento della maggiore età del figlio, suo matrimonio autorizzato dal tribunale per i minori, perimento dell’oggetto o morte dei genitori. Da non trascurare è l’analisi dell’art 334 c.c. applicabile in caso di mala amministrazione del patrimonio del minore da parte dei genitori. L’articolo in questione dispone che: quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale. L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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