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Dichiarazione di nascita

Obbligatoria alla nascita di un bambino, la “dichiarazione di nascita”, risulta una operazione necessaria affinchè il nuovo nascituro possa essere iscritto nel registro comunale dello stato civile. In quest’ultime ipotesi, soggetto legittimato a ricevere la “dichiarazione di nascita” è l’ufficiale di stato civile che provvederà alla relativa iscrizione negli appositi registri.

Pubblicato il 30 June 2008 in Diritti delle persone

Obbligatoria alla nascita di un bambino, la “dichiarazione di nascita”, risulta una operazione necessaria affinchè il nuovo nascituro possa essere iscritto nel registro comunale dello stato civile. Tale dichiarazione può essere effettuata da: • uno o entrambi i genitori, • persona con procura speciale di uno dei genitori, • un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto. Tale formalità può essere esplicata, alternativamente presso: • la direzione sanitari, ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata nel termine di 3 giorni dall’avventa nascita; Oppure nel termine di 10 giorni presso: • il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita, • il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita, • il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti, • il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d’accordo. In quest’ultime ipotesi, soggetto legittimato a ricevere la “dichiarazione di nascita” è l’ufficiale di stato civile che provvederà alla relativa iscrizione negli appositi registri. Nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia stata ricevuta presso un ospedale o casa di cura, sarà onere del direttore sanitario trasmetterla entro dieci giorni, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, presso il Comune di residenza della madre. Qualora la dichiarazione sia effettuata decorsi i predetti termini, è necessario motivare il ritardo che in ogni caso sarà segnalato alla Procura della Repubblica. All’atto della denuncia vanno prodotti un documento di riconoscimento in corso di validità e l’attestazione di nascita. Meritano l’attenzione, l’analisi di casi particolari. Relativamente alle coppie di fatto, vi è l’onere di una denuncia congiunta. Gli stranieri non residenti sono obbligati comunque ad effettuare la denuncia, che va presentata presso il Comune in cui è avvenuto il parto, ciò non dà diritto all’iscrizione automatica del bambino nell’anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita. Possibile è anche il riconoscimento prima della nascita, il cd ”pre-riconoscimento” effettuabile da parte della sola madre o da entrambi i genitori, previa esibizione di certificato di gravidanza ma mai dal solo padre. Il pre-riconoscimento va effettuato presso il Comune di residenza dei genitori presso il Comune in cui si intenderà poi effettuare la dichiarazione di nascita. Pericolare attenzione viene riservata per il nascituro nato morto. Nell’ipotesi in cui bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia; se invece il bambino è nato morto dopo le 28 settimane dovrà essere prodotto l’attestazione dell’avvento parto, e l’avviso di morte e solo successivamente sarà rilasciato il permesso di seppellimento. Ultima ipotesi è quella del bambino nato vivo e poi deceduto, in questo caso dovrà essere formato sia l’atto di nascita che quello di morte.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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