Il 20 Novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione Internazionale dei Diritto dell’Infanzia che ha fornito una disciplina dettagliata ed organica della materia oggetto dell’analisi. Tale attodefinisce il fanciullo quale essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne. […]
Il 20 Novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione Internazionale dei Diritto dell’Infanzia che ha fornito una disciplina dettagliata ed organica della materia oggetto dell’analisi. Tale attodefinisce il fanciullo quale essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne. Si assiste ad un impegno da parte di tutti gli Stati al rispetto del fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale, etnica o sociale, adottando ogni misura appropriata per assicurare che lo stesso sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia. Si tende ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso. Gli Stati assicurano, inoltre, che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell’igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo. La Convenzione, inoltre, impone che il minore dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito; non deve pertanto essere separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all’autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell’interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo. Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo. L’esercizio dello può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie: a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica. Gli Stati aderenti alla Convenzione, sono tenuti a rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne a lesioni illecite del suo onore della sua reputazione.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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