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Disconoscimento della paternità

L’analisi dell’argomento non può in alcun modo prescindere dall’analisi della cd “filiazione legittima” individuata qualora concorrono una serie di presupposti quali: – validità del matrimonio; – figlio generato dalla donna sposata e suo legittimo marito; – concepimento avvenuto in costanza di matrimonio. Tuttavia se lo stato di maternità risulta facilmente individuabile con l’atto di nascita, […]

Pubblicato il 18 October 2006 in Diritti delle persone

L’analisi dell’argomento non può in alcun modo prescindere dall’analisi della cd “filiazione legittima” individuata qualora concorrono una serie di presupposti quali: – validità del matrimonio; – figlio generato dalla donna sposata e suo legittimo marito; – concepimento avvenuto in costanza di matrimonio. Tuttavia se lo stato di maternità risulta facilmente individuabile con l’atto di nascita, lo stesso non vale per la chiara dimostrazione dello stato di paternità, pertanto, in merito sovviene la legge che parla di “ presunzione di paternità”, anche detta presunzione legittima il cui principio è consacrato nell’art 231 cc “Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”. Altra norma di riferimento è l’art 232 cc che parla di presunzione di concepimento durante il matrimonio pertanto: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e, non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o, dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice,quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti dal comma precedente”. Il legislatore, inoltre, ha posto la sua attenzione anche nell’ipotesi in cui il figlio nasca prima dei 180 giorni, con esplicito riferimento all’art 233 cc “Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità” Se dall’analisi delle norme succitate, appare chiaro ed inequivocabile la posizione del legislatore circa la presunzione di paternità ed i suoi parametri di riferimento, non và in alcun modo trascurata la possibilità di esercitare azioni atte a contrastare i principi in questione. Pertanto in merito si parla più specificamente di: “azioni di disconoscimento della paternità”proponibili in due casi: – quello previsto dall’art 233 cc , figlio nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, in questo caso non occorre altra prova; – quello previsto dall’art 235 cc vero e proprio caso di impugnativa di paternità, dove invece è necessaria la prova contraria. Ai sensi dell’art 235 cc “L’azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei seguenti casi: – 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e centottantesimo giorno prima della nascita ( è questo il cd periodo legale di concepimento nel quale si esclude che i coniugi abbiano avuto rapporti sessuali -Cass. 86498- ); – 2) se durante il predetto periodo il marito era affetto da impotenza anche se soltanto si generare (ipotesi d’impossibilità fisica); – 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre , o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età, in tutti i casi in cui non può essere esercitata dal padre”. Merita segnalare con riferimento al punto 3) comma primo dell’art 235 cc, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 6 luglio 2006, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui per la proposizione dell’azione di disconoscimento, si imponevano al padre marito prove tecniche atte a dimostrare in primis l’adulterio della moglie e in subordine l’incompatibilità delle caratteristiche genetiche ed il gruppo sanguigno del figlio con il proprio. Secondo la Corte, si trattava di una irragionevole prova in palese contrasto sia con l’art 3 “principio di uguaglianza”, che con l’art 24 “diritto di difesa “ della Costituzione. Per quanto concerne i termini di proposizione dell’azione di disconoscimento si richiama l’art 244 cc “ L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di 6 mesi dalla nascita del figlio. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia dalla nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o, dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. L’azione puo’ essere altresì promossa dal curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o dal pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore” Il presunto padre, la madre ed il figlio, sono tutti litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento, nel senso che devono tutti essere chiamati ad intervenire.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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