La sentenza analizza il tema della responsabilità civile dei magistrati e l’applicabilità dell’immunità parlamentare per le opinioni espresse. Il giudice, in difetto di eccezioni, non è obbligato a trasmettere gli atti al Parlamento. La valutazione della sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare rientra nell’ambito della discrezionalità valutativa del giudice.
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