Nel caso esaminato dal Supremo Consesso, la corte di merito, nell’impugnata sentenza, nell’affermare che l’apposizione della partita IVA sul contratto rappresenta un indicatore evidente della circostanza che la parte è un operatore professionale e, dunque, non un consumatore, con la conseguenza che è impossibile applicare allo stesso i diritti di recesso o la disapplicazione automatica di clausole vessatorie prevista dal codice del consumo, aveva disatteso il suindicato principio. Diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, nemmeno la mera indicazione nel contratto – tra le indicazioni delle sue generalità – della partita IVA può assumere invero rilievo decisivo al fine di escludersi che il medesimo possa considerarsi consumatore e, conseguentemente, l’applicazione nel caso della relativa disciplina di tutela.
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