La sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui il solo possesso del diploma di maturità, pur se valido per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento tecnico-pratico (ITP), non costituisce titolo abilitante. L’abilitazione all’insegnamento, necessaria per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, presuppone un percorso formativo ulteriore che attesti il possesso della capacità didattica, come ad esempio il conseguimento della laurea o di specifiche specializzazioni post-laurea.
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