N. 10213/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3228_2025_- N._R.G._00010213_2023 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025
nella controversia di primo grado promossa con l’Avv. COGNOME parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, INDIRIZZO – PARTE ATTRICE contro con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, parte domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, INDIRIZZO – PARTI CONVENUTE e contro MINISTERO (TRIBUNALE DI MILANO) – TERZI COGNOME Oggetto: pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all’Ecc.mo Tribunale, adito in composizione monocratica, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonché istruttori, ove ammessi come richiesti:
in via cautelare e di sospensiva – sospendere, inaudita altera parte, in favore di parte opponente, l’esecuzione, sussistendo il grave ed irreparabile danno, i gravi motivi del fumus boni iuris e del periculum in mora, giuste le causali sopra esposte, atteso che è stato pignorato lo stipendio del ricorrente, unica sua fonte di reddito;
in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare nulle eo inesistenti eo annullabili e, quindi, invalide ed improduttive di effetto alcuno, le notificazioni ricevute dall’opponente;
in via principale e di merito – accertare e dichiarare, in favore di parte opponente, inesistente il diritto di credito dell’Ente Creditore per intervenuta prescrizione e, quindi, – accertare e dichiarare, in favore di parte opponente, inesistente la posizione debitoria del signor per la maggior somma di euro 587.944,80=, stante l’intervenuta prescrizione del preteso credito da parte dell’Ente Creditore e cedente nonché, accertare e dichiarare, in favore di parte ricorrente, infondata per inesistenza del debito, la pretesa creditoria azionata dall’ente e, quindi, ceduta all in ogni caso accertare e dichiarare, in favore di parte ricorrente, improcedibile l’azione esecutiva intrapresa dall per inesistenza della pretesa creditoria azionata pari ad euro 587.944,80= s.e.&o. , risultando un solo debito residuo di minor importo e pari ad euro 21.600,00= s.e,&o., ammontare per il quale chiede l’applicazione di un piano di rientro, atteso che l’opponente ha quale unica fonte di reddito lo stipendio e non possiede altri beni mobili eo immobili eo altri approvvigionamenti reddituali.
Vinte le spese tutte di lite, esente esecutiva come per legge” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. NUMERO_TELEFONO).
Per :
“In via preliminare:
– Dichiarare l’inammissibilità della opposizione e/o comunque il difetto di giurisdizione ordinaria, in quanto il sindacato diretto pure in tale ambito di accertamento originato dal ricorso in opposizione all’esecuzione afferisce a crediti di natura tributaria, in considerazione della giurisdizione in tale ambito del Consiglio di Giustizia Tributaria di Milano in relazione alle questioni sostanziali di merito anteriori alla notifica dell’atto di pignoramento e non riguardanti la questione della pignorabilità o meno dei beni sottoposti ad esecuzione presso terzi; – Dichiarare, o rectius confermare come non legittima e comunque infondata l’istanza cautelare sospensiva per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
– Nel merito:
– rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
– Condannare l’opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite.
– Condannare, in caso di accoglimento della dispiegata opposizione all’esecuzione, alla refusione integrale delle spese di lite, o comunque emettere provvedimenti in forza dei quali Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia sia tenuto indenne dalle conseguenze processuali riconducibili unicamente all’attività espletata dall (comparsa di costituzione, dep.
tel. NUMERO_TELEFONO).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.2.2023 e iscritto a ruolo il 28.2.2023, già debitore esecutato, conveniva in giudizio , già creditore procedente, innanzi al Tribunale di Milano invocando l’accoglimento dell’opposizione spiegata, nel contesto della procedura n. 5169/2022 R.G.E., avverso l’atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n. NUMERO_DOCUMENTO, recante una pretesa complessivamente pari ad euro 590.057,99.
Nel dettaglio, l’attore rappresentava che il Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza datata 19.12.2022, aveva respinto l’istanza di sospensione del processo esecutivo ed aveva fissato il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di tale provvedimento per l’eventuale introduzione della fase di merito, in quanto aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione fatta valere dall’opponente non potesse essere esaminata per difetto di giurisdizione.
Tanto premesso, reiterava il motivo di opposizione secondo cui i debiti sorti in un momento antecedente al mese di marzo 2017 ovvero, al più, al mese di marzo 2012 fossero estinti e sosteneva di essere tenuto al pagamento del solo importo di euro 92,47 con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e del solo importo di euro 21.542,83 con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
In proposito, l’attore deduceva che il termine di prescrizione relativo ai tributi locali, alle sanzioni fiscali e agli interessi fosse quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c. e ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 471/1997 e si doleva del fatto che controparte, dopo aver notificato in data 16.5.2022 una intimazione di pagamento in relazione alle pretese in controversia, non avesse tenuto in considerazione l’istanza di sgravio proposta in data 3.6.2022.
Alla luce di tutto ciò, invocava, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva e, in via preliminare, l’accertamento nonché la declaratoria di nullità, di inesistenza, di annullabilità, di invalidità o comunque di inefficacia delle notificazioni ricevute, mentre domandava, in via principale, l’accertamento nonché la declaratoria di inesistenza del credito avversario, per intervenuta prescrizione dello stesso, e di improcedibilità dell’azione esecutiva intrapresa da , essendo al più tenuto, secondo un piano rateale di pagamento, alla corresponsione di euro 21.600,00. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte ed eccependo, innanzitutto, l’inammissibilità dell’opposizione avversaria o comunque il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto l’atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 era stato preceduto, in data 16.5.2022, dalla notificazione di una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 ed in quanto il tema della sussistenza o meno delle pretese fiscali poteva essere conosciuto dalla sola Corte di Giustizia Tributaria di INDIRIZZO Grado di Milano. In ogni caso, poi, l’Ente riscossore evidenziava che le cartelle di pagamento ricevute da erano state oggetto in parte di una istanza di maggior rateizzazione in relazione al periodo di tempo compreso tra il 30.7.2009 e il 24.6.2011, in parte di pagamenti sino al 6.8.2010 ovvero sino al 13.4.2010, in parte di un atto di intervento nel contesto della procedura esecutiva immobiliare n. 4155/2012 R.G.E. all’epoca pendente innanzi al Tribunale di Milano, nonché dei solleciti recati da un avviso di intimazione del 13.4.2016 e da un avviso di intimazione del 31.3.2017. Al contempo, richiamava la normativa emergenziale di cui al d.l. 18/2020 nonché la durata decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., del termine di prescrizione inerente sia ai crediti erariali, sia ai diritti camerali.
Alla luce di tutto ciò, l’Ente riscossore invocava, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione avversaria o, in ogni caso, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario nonché la reiezione dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di controparte, con condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Il Giudice disponeva in seguito che il contraddittorio venisse esteso nei confronti sia di , già terzo pignorato, sia di , di , di e di (TRIBUNALE DI MILANO), quali altri Enti creditori.
Successivamente, depositava il proprio foglio di precisazione delle conclusioni e, al pari di , versava in atti la propria comparsa conclusionale e la propria memoria di replica.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, procedeva al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all’art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – riconducibili ad un giudizio ex art. 616 c.p.c. – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * * Innanzitutto, risulta opportuno evidenziare che l’integrazione del contraddittorio, ordinata ex art. 102, c. 2, c.p.c. (cfr. verbale ud.
4.7.2023), è stata regolarmente eseguita nei confronti di , di , di e di (cfr. dep. tel. NUMERO_TELEFONO.NUMERO_TELEFONO.NUMERO_TELEFONO, fascicolo attore).
Tali soggetti, così come la convenuta , non si sono tuttavia costituiti in giudizio e, pertanto, deve essere ritenuta la loro contumacia.
Di contro, l’estensione del contraddittorio nei confronti di (RAGIONE_SOCIALE MILANO), parimenti ordinata ex art. 102, c. 2, c.p.c. (cfr. verbale ud. 4.7.2023), è risultata invalida, in quanto eseguita “nei confronti del TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE MILANO direttamente presso quest’ultimo” (verbale ud. 28.11.2023; cfr. dep. tel. 23.8.2023, fascicolo attore) e, dunque, “direttamente all’amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato” (Cass., sez. II, sent. 30.10.2020, n. 24032).
Orbene, in relazione a simili ipotesi è già stato precisato che “il termine concesso dal giudice per l’integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall’art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell’art. 153 c.p.c.” (Cass., sez. II, sent. 14.4.2015, n. 7460).
Ne consegue che nel caso di specie, “anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione” (Cass., sez. III, sent. 13.9.2019, n. 22866), deve essere dichiarata l’estinzione del processo, ex art. 307, c. 3, c.p.c., seppur con limitato ed esclusivo riferimento alle domande formulate dall’attore relazione credito portato dalla cartella pagamento NUMERO_CARTA corrispondente all’iscrizione a ruolo disposta dal (TRIBUNALE DI MILANO) per un importo, a titolo di spese processuali ed accessori, complessivamente pari ad euro 76,49 (cfr. doc. 1, fascicolo attore).
Infine, trattandosi di una circostanza rilevabile d’ufficio (cfr. Cass., sez. un., sent. 8.3.2022, n. 7514), va affermata la carenza di legitimatio ad causam di con riferimento alle pretese aventi natura contributiva.
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nell’ambito della riscossione dei crediti previdenziali, “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”, sicché la mancata chiamata in giudizio – come nella fattispecie in esame – di “lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all’art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (Cass., sez. un., sent. 8.3.2022, n. 7514, cit.).
Ne consegue che deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alle domande formulate dall’attore in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA (cfr. doc. 1, fascicolo attore).
* * * Ciò posto, si deve rilevare che affermato che il Giudice adìto non sarebbe munito di giurisdizione con riferimento “alle cartelle di pagamento ed all’attività impositiva relativa a pretese di carattere tributario” (memoria, p. 4).
In proposito, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l’atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso ‘il ruolo e la cartella di pagamento’, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (C. Cost. , sent. 31.5.2018, n. 114; cfr. altresì Cass., sez. un., sent. 5.6.2017, n. 13913).
Nello stesso senso, è stato anche evidenziato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall’esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all’atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione” (Cass., sez. un., ord. 18.10.2022, n. 30666). Oltre a ciò, è stato poi precisato che l’eventuale estinzione per prescrizione di crediti fiscali sarebbe in ogni caso accertabile dal solo Giudice Tributario, a fronte di una corrispondente eccezione di parte, ove si controverta anche in ordine all’effettività o comunque alla ritualità della notificazione degli atti prodromici all’atto di pignoramento, “in quanto l’insussistenza di una situazione di ‘definitività’ delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive” (Cass., sez. un., ord. 25.5.2022, n. 16986). Orbene, nel caso di specie è documentale che i crediti fatti valere, per il tramite di , da , da , da e da abbiano natura tributaria.
, con le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, ha invero azionato delle pretese impositive a titolo di iva, di irap e di irpef nonché a titolo di corrispondenti ritenute, sanzioni e interessi (cfr. doc.
1, fascicolo attore;
cfr. altresì doc. 31, fascicolo , con la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA , con la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA hanno poi azionato una pretesa impositiva a titolo di tassa sui rifiuti (cfr. doc. 1, fascicolo attore;cfr. altresì doc.
31, fascicolo , con la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ha infine azionato una pretesa impositiva a titolo di diritti camerali e di corrispondenti sanzioni (cfr. doc. 1, fascicolo attore; cfr. altresì doc. 31, fascicolo dunque, “‘diritti’ aventi vera e propria natura tributaria” (Cass., sez. un., sent. 23.1.2009, n. 1667; cfr. altresì Cass., sez. un., sent. 26.1.2011, n. 1782).
Ne consegue che le domande formulate dall’attore in relazione ai crediti portati dalle cartelle pagamento NUMERO_CARTA, 06820090089046352000, NUMERO_CARTA, 06820100497601403000 e n. NUMERO_CARTA nonché dalle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n. 06820120013027285000 e n. 06820170059481104000 risultano improponibili innanzi al Giudice Ordinario (cfr. Cass., sez. III, sent. 4.8.2023, n. 23894), in quanto si sostanziano in una eccezione di prescrizione di crediti fiscali che, da un lato, è stata sollevata ai sensi dell’art. 615, c. 2, c.p.c. con riferimento al periodo di tempo antecedente alla notificazione dell’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 del 16.5.2022 (cfr. doc. 1, fascicolo attore) e che, dall’altro lato, è stata articolata unitamente ad una doglianza secondo cui sarebbe state “nulle eo inesistenti eo annullabili e, quindi, invalide ed improduttive di effetto alcuno, le notificazioni ricevute dall’opponente” (citazione, pp. 11-12).
* * * La regolazione delle spese di lite nei rapporti tra segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia – nella quale è stato invocato l’accertamento della prescrizione di un credito perlomeno pari ad euro 566.308,70 (cfr. citazione, p. 3) – in relazione alla precedente fase sommaria e in relazione alla presente fase di merito, del corrispondente scaglione di riferimento per le vertenze innanzi al Tribunale nonché dell’assenza sia di memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. sia di attività istruttoria orale, secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in relazione alle spese processuali nei rapporti tra e le altre parti, non essendosi le stesse costituite in giudizio.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del processo con riferimento alle domande formulate dall’attore in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
dichiara la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alle domande formulate dall’attore in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA;
dichiara improponibili le domande formulate dall’attore in relazione ai crediti portati dalle cartelle pagamento 06820060223766716000NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 06820120013027285000 e n. 06820170059481104000;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , nella misura di euro 15.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
nulla sulle spese di lite nei rapporti tra e le altre parti.
Milano, 16 aprile 2025 IL GIUDICE COGNOME
NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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