La Suprema Corte, del resto, aveva già affermato che “Spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi i imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare quelle successive alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle relative al periodo di imposta compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento” (Sez. 1995, n. 299, Bruno, m. 203692), specificando, in motivazione, che “in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio.
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