86 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P. A. , che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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