La gestione del contenzioso nelle fasi di merito viene assunta in via esclusiva dall’Agenzia delle Entrate, la quale esercita tutti i poteri processuali relativi all’attività impositiva e di riscossione secondo la propria competenza, potendo giungere a disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale, per esempio attraverso atti di autotutela. Neppure trova applicazione, nel caso di costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate, la legge 3 gennaio 1991, n. 3, art.
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