In tema di cessione di crediti in blocco, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non può basarsi sulla mera produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, neppure se avvenuta su iniziativa della parte cedente, ma richiede la produzione del contratto di cessione. La notificazione ex art. 58 TUB ha infatti il solo effetto di esentare il cessionario dalla notifica al debitore ceduto, ma non costituisce prova dell’avvenuta cessione. In presenza di contestazione, il cessionario ha l’onere di dimostrare documentalmente l’inclusione del credito oggetto di causa nel portafoglio ceduto in blocco, al fine di fornire la prova della propria legittimazione ad agire.
Continua »