LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Accertamento confini tra fondi

In caso di incertezza sui confini tra proprietà private, il giudice deve determinarli basandosi su prove storiche, come cippi di confine e documenti antichi, perizie tecniche e, in ultima istanza, mappe catastali.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 9 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1287/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._287_2025_- N._R.G._00001287_2021 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_02_04_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2021 promossa da:

AMMINISTRAZIONE *** COGNOME (c.f. Con l’avv. NOME COGNOME PARTE ATTRICE contro (c.f. Con l’avv. NOME COGNOME COGNOME PARTE CONVENUTA Avente ad oggetto:

Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni Posta in decisione sulle conclusioni precisate all’udienza cartolare del 13 novembre 2024.

CONCLUSIONI

DI PARTE ATTRICE:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

– accertare e dichiarare l’esatto confine tra le pp.ff.

17/6, 17/4, 17/5, 17/1 e 16/2, tutte in CC Ragoli II e le pp.ff.

27/16, 27/61, 28/23, 28/25, 28/11, 30/33, 31/1 tutte in CC Ragoli II.

– con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, contributi fiscali e previdenziali, come per legge.

CONCLUSIONI

DI PARTE CONVENUTA:

“1) accertare l’esatta linea di confine tra le pp.ff. 17/1 e 16/2 C.C. Ragoli II di proprietà attorea e le finitime realità tavolarmente allibrate a nome della Comunità delle Regole di Spinale e Manez;

2) condannare l’ attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Comunità odierna deducente, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, del C.N.P.A. al 4% e dell’I.V.A. al 22%”;

In via istruttoria:

– richiamare il C.T.U. a chiarimenti, alla luce delle contestazioni dei relativi assunti come prospettate dal C.T.P. di parte convenuta geom. con le relative osservazioni d.d.

06.03.2024 alla bozza di c.t.u., non congruamente analizzate, né valutate dal C.T.U. geom. Per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 10 maggio 2021 l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE Almazzago ha convenuto in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:

“accertare e dichiarare l’esatto confine tra le pp.ff. 17/6, 17/4, 17/5, 17/1 e 16/2, tutte in CC Ragoli II e le pp.ff. 27/16, 27/61, 28/23, 28/25, 28/11, 30/33, 31/1 tutte in CC Ragoli II. ”.

L’attrice ha esposto di essere proprietaria delle pp.ff. 17/6, 17/4, 17/5, 17/1 e 16/2, tutte in C.C. Ragoli II, dando atto che le pp.ff. 27/16, 27/61, 28/23, 28/25, 28/11, 30/33, 31/1, tutte in C.C. II, sono di proprietà della convenuta.

La stessa ha dedotto che le mappe catastali attualmente in uso, basate sui rilievi di impianto del catasto del 1859, non sono conformi alla realtà dei confini, rappresentando che sono sorti litigi tra le parti in ordine al confine tra i fondi per cui è causa, in particolare con riguardo al confine tra le pp.ff. 17/1 e 16/2 da una parte e le pp.ff. 30/33 e 31/1 dall’altra.

La parte attrice ha rappresentato che la discordanza tra le risultanze mappali e il confine reale è emersa su segnalazione del Corpo Forestale di Dimaro, cui hanno fatto seguito accertamenti da parte degli uffici competenti, con relazione conclusiva dell’Ufficio Geodetico-cartografico di data 10 novembre 2014 e proposta da parte dello stesso Ufficio di nuova mappa.

di COGNOME ha, inoltre, esposto che il confine tra le particelle per cui è causa è individuato, fin dalla notte dei tempi, lungo le linee rette che congiungono undici punti, la cui presenza è documentata da una sentenza del 1493 (doc. 6) – che attesta la materializzazione originaria del confine conformemente a pratica millenaria, allora sviluppata in otto punti contrassegnati con delle croci scolpite su rocce affioranti dal terreno – e da un verbale del 10 agosto 1790 (doc. 7) – che documenta la presenza degli undici punti corrispondenti allo stato attuale.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta, chiedendo “accertare l’esatta linea di confine tra le pp.ff.

17/1 e 16/2 C.C. II di proprietà attorea e le finitime realità tavolarmente allibrate a nome della , contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e, in particolare, contestando l’esistenza sui luoghi di causa di elementi riconosciuti da entrambe le parti quali segni dei confini da far prevalere sulle risultanze delle storiche mappe catastali risalenti all’anno 1859.

La parte convenuta ha esposto:

– che corrisponde al vero la circostanza che nel 1493 i danti causa delle odierne parti processuali avevano attivato un atipico procedimento arbitrale per la definizione dei confini di proprietà tra i Monti di Valiana e Spinale, con individuazione, quale linea di separazione delle due proprietà, il “fossato così detto Valiana” anche nella parte sovrastante la “pozza detta dei INDIRIZZO”;

– che nel 1790 seguì una sorta di trascrizione in un verbale manoscritto della revisione dei cippi di confine, nel quale era indicata la distanza, da misurare in passi, tra ogni cippo ed in cui si faceva riferimento alla croce n. 11, che dovrebbe rappresentare il punto di vertice, presumibilmente coincidente con l’ultima croce richiamata nel lodo dell’anno 1493;

– che nel 1859 vennero redatti degli abbozzi di campagna (doc. 1), i quali, tenendo conto della situazione di fatto acclarata, individuarono la linea di delimitazione tra i terreni di proprietà dell’estinto Comune di Almazzago e quelli attualmente tavolarmente allibrati a nome della Comunità in corrispondenza dell’alveo del Rio INDIRIZZO o “rivo di Vagliana”.

In quel frangente venne indicata, con l’utilizzo del parametro di misura all’epoca utilizzato, il c.d. klafter (corrispondente a circa 1,90 m), la distanza intercorrente tra la linea di confine e i singoli cippi, la cui ubicazione planimetrica non coincideva con il confine stesso:

la relativa collocazione lungo il rivo predetto avrebbe potuto provocare, soprattutto in concomitanza di precipitazioni particolarmente intense, dei prevedibili spostamenti dei cippi sicché tali cippi vennero posizionati a monte del confine corrispondente all’alveo del rivo con distacchi intercorrenti tra un minimo di 4 ed un massimo di 14 klafter circa;

– che la mappa catastale venne redatta, sempre nel 1859, tenendo conto delle risultanze di tali abbozzi di campagna, individuando la linea di confine tra i fondi di proprietà per cui è causa lungo “il rivo di Vagliana”, così denominato nella mappa stessa e corrispondente all’alveo del INDIRIZZO, senza indicazione nella mappa predetta della presenza e del posizionamento dei cippi;

– che nel 1905 venne effettuato l’impianto del Libro Fondiario relativo alla parte II del Comune Catastale di ed in sede di redazione dei verbali di impianto, predisposti in presenza dei rappresentanti della Comunità delle Regole e della Frazione di Almazzago del Comune di Commezzadura, non è stato formulato alcun tipo di rilievo rispetto alla consistenza delle proprietà finitime, come risultanti dalla mappa catastale formata nell’anno 1859.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova orale per testi e CTU e all’esito dell’istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza virtuale del 13 novembre 2024.

La domanda va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

Giova premettere che l’azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c. – a tenore del quale “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova è ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali” – è diretta alla definizione di un confine incerto, situazione che si verifica ogniqualvolta non risulti con esattezza l’estensione di proprietà contigue (ferma la non contestazione dei titoli di proprietà), vuoi per la mancanza di limiti tra i fondi, vuoi per la difformità tra il confine apparente e quello reale (“Costituisce principio pacifico quello secondo cui, l’azione di regolamento di confini, ossia l’azione diretta a determinare l’estensione e la configurazione di fondi contigui, rese confuse dall’incertezza dei limiti, ha la finalità di imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi, determinando talvolta l’effetto restitutorio (Cass., Sez. 2, 6/12/2000, n. 15507). ”, cfr. Cass. 11557/2024).

In ragione di ciò, ossia considerato che la finalità dell’azione ex art. 950 c.c. è quella di “imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi”, è stato chiarito che “il giudice dispone di poteri maggiori di quelli spettantigli nelle controversie di “revindica” o di accertamento della proprietà, in quanto, per un verso, è svincolato dall’osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, gravando su entrambe le parti l’onere di indicare gli elementi utili, e, per altro verso, gode di un’ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali (per tutte Cass., Sez. 2, 23/1/1995, n. 739; Cass., Sez. 2, 11/6/1998, n. 5809; Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899; Cass., Sez. 2, 7/9/2012, n. 14993).

Il giudice è comunque in ogni caso tenuto ad accertare se sussista nei titoli l’univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l’eliminazione della denunciata incertezza (Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899).

Pertanto, il giudice, pur potendo servirsi di qualsiasi mezzo istruttorio anche di carattere tecnico e preventivo e persino della prova testimoniale (fermo il vaglio dell’ammissibilità e della concludenza della medesima), deve dare prevalenza, in prima battuta, agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull’estensione dei fondi confinanti (Cass., Sez. 2, 8/11/1985, n. 5459; Cass., Sez. 2. 11/8/1990, n. 8212). ” (cfr. Cass. 11557/2024).

Passando al caso di specie, va innanzitutto osservato che è sussistente una situazione di incertezza, come emerge dalle contrapposte deduzioni delle parti in ordine alla reale posizione del confine tra i rispettivi fondi.

Ed invero, secondo la prospettazione di parte attrice, il confine reale sarebbe individuato in loco da una serie di undici croci storiche preposte a tale scopo, sicché il confine sarebbe “individuato fin dalla notte dei tempi, lungo le linee rette che congiungono undici punti”

(cfr. pagg. 1 e 2 citazione):

tale prospettazione è, tuttavia, contestata dalla parte convenuta, alla luce della ricostruzione storica, come sopra descritta.

Va, inoltre, precisato, da un lato, che la situazione di incertezza riguarda in modo specifico il confine tra le pp.ff. 17/1 e 16/2 da una parte e le pp.ff. 30/33 e 31/1 (come si evince dal contenuto complessivo degli scritti difensivi);

dall’altro lato, che la domanda attorea, pur riferita in modo espresso all’accertamento dei confini “tra le pp.ff. 17/6, 17/4, 17/5, 17/1 e 16/2, tutte in CC II e le pp.ff. 27/16, 27/61, 28/23, 28/25, 28/11, 30/33, 31/1 tutte in II.

”, deve intendersi riferita anche alle pp.ff. 17/3, 34/1 e 30/19 in C.C. II, come indicato alle pagine 2 e 3 della CTU (non c’è contestazione al riguardo).

Quanto alle caratteristiche del confine oggetto di lite, va osservato che i luoghi di causa si trovano inseriti in un’ampia zona di alta montagna “che va da circa quota 2.700 m.s.l.m.

, nella parte più alta impervia e rocciosa nei pressi di INDIRIZZO, sino a quota 1.750 m.s.l.m.

in INDIRIZZO

” (cfr. pag. 4 CTU).

Il confine “ha orientativamente una lunghezza di circa 3800 ml.

” (cfr. pag. 5 CTU) ed “è composto da una linea spezzata su di un territorio esteso ed “aperto”” (cfr. pag. 9 CTU).

Ciò posto, al fine dell’accertamento della linea di confine per cui è causa, occorre innanzitutto muovere – secondo gli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata – dalla disamina dei titoli di provenienza.

Nel caso che occupa, tuttavia, non è possibile trarre da questi alcuna indicazione utile, atteso che i fondi per cui è causa sono stati acquistati per usucapione e che i relativi verbali acquisiti in atti non forniscono alcuna informazione relativa ai precisi confini di proprietà (cfr. pag. 22 CTU;

nello stesso senso si veda anche pag. 6

CTP di parte convenuta).

Allo stesso modo, alcuna indicazione utile può ricavarsi dagli abbozzi di campagna risalenti al 1859, sulle cui risultanze è stata poi redatta la mappa catastale storica del 1859.

Al riguardo, osserva questo Giudice, da un lato, che il CTU ha espressamente evidenziato che “Tale documento non permette una ricostruzione geometrica del confine in quanto non riporta le mutue distanze tra un punto e l’altro.

” (cfr. pag. 25);

dall’altro lato che, anche a voler seguire le indicazioni contenute nelle osservazioni alla consulenza di parte convenuta (all. 19 alla CTU), non è possibile ricavare elementi univoci e precisi che permettano di individuare il confine sulla base delle risultanze contenute in tali abbozzi di campagna del 1859.

In particolare, va innanzitutto evidenziato che il “rio d’acqua” disegnato lungo il confine in contestazione “ai tempi dell’abbozzo sembra essere esistente”, non disponendosi di ulteriori e specifici elementi che ne consentano l’individuazione.

Non solo, ma deve considerarsi che gli abbozzi di campagna “indicano attraverso vari simboli, in modo preciso dei punti di collimazione (possibili cippi) che a volte corrispondono alla linea di confine ed a volte risultano essere posti ad una determinata distanza dalla stessa, misure che sull’abbozzo di campagna sono espresse in klafter (1 klafter = 1,89648 m) (…) E’ stato analizzato con attenzione l’abbozzo di campagna del 1859 (vedasi allegato K), si è notato che lungo il tratto del confine in contestazione, sono presenti n° 8 simboli che indicano i vari punti di collimazione rilevati per realizzare la mappa d’impianto. Purtroppo, non si è riusciti a reperire il significato di tali simboli.

” (cfr. pagg. 8 e 9 CTP).

Peraltro, anche nella consulenza tecnica di parte convenuta si legge che “Il presente abbozzo di campagna non indica tutte le misure che servirebbero per la ricostruzione del confine catastale” (cfr. pag. 10).

Deve, quindi, procedersi alla disamina dei “termini/cippi” rinvenuti sui luoghi di causa, che individuano dei punti di vertice, recanti l’incisione di croci su pietre.

Il consulente tecnico d’ufficio ha individuato, e descritto, undici punti (cfr. pagg. 10-17;

per una ulteriore descrizione si vedano anche le osservazioni alla consulenza di parte convenuta).

Orbene, osserva questo Giudice che le parti concordano in ordine all’individuazione della linea di confine determinata dalla linea spezzata definita con i punti 1 (termine iniziale), 2, 3, 4, 6 e 12 (termine finale) di cui alla CTU in atti, come rappresentati nella planimetria all. 17.

Le contestazioni riguardano i punti individuati dal CTU ai numeri 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

Quanto al punto n. 5 – premesso che è pacifico che sui luoghi “non si è rinvenuto alcun segnale o indicazione di croci presenti su pietre”

(cfr. pag. 12 CTU) – ritiene questo Giudice condivisibile l’individuazione operata dal CTU, di fatto coincidente con quella operata dall’ufficio geodetico provinciale:

essa, infatti, tiene conto della “localizzazione in valletta e della conformazione mappale” (cfr. pag. 27) nonché delle indicazioni contenute nel documento del 1790 (che consiste in una sorta di verbale di revisione dei cippi di confine), ancorché queste ultime siano necessariamente non precise (tenuto conto della conformazione dei luoghi e della distanza indicata “in passi” in tale documento) (cfr. pag. 34).

Passando ai punti n. 7, 8, 9 e 10, ritiene questo Giudice che le corrispondenti pietre rinvenute sui luoghi di causa presentino caratteristiche tali da essere ragionevolmente considerate come corrispondenti a quelle descritte nel documento del 1790, come tali idonee a indicare in modo certo e preciso il confine tra i fondi del caso che occupa.

In particolare, va considerato che tali pietre (come descritte alle pagg. 13-15 della CTU) risultano ben radicate nel suolo, non essendo ipotizzabile un loro spostamento nel tempo.

Quanto, invece, al punto n. 11, ritiene questo Giudice che le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte convenuta siano di pregio e meritevoli di seguito, nutrendosi in ragione di ciò forti dubbi in ordine all’idoneità della pietra rinvenuta sui luoghi di causa ad assurgere ad elemento certo di delimitazione del confine.

In particolare, va considerato che tale pietra, a differenza di tutte le altre, risulta solamente appoggiata sul suolo e non ben radicata (come ben risulta riscontrabile anche dall’analisi delle fotografie prodotte in atti);

non solo, ma l’incisione del simbolo presenta caratteristiche tali da apparire non solo difforme dal disegno raffigurato nel documento del 1790 (come, peraltro, evidenziato anche dal CTU) ma anche di qualità diversa dalle altre croci (le incisioni sulle altre pietre appaiono più profonde ed eseguite in modo diverso).

A ciò deve aggiungersi che l’incisione si trova sul lato della pietra e non già in alto (pur essendovi lo spazio per una incisione stante l’ampia superficie), che tale pietra è stata rinvenuta nelle immediate vicinanze di una pista da sci e che non si trova in località Orti della Regina, come indicato nel documento del 1790.

Tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, portano a ritenere che questa pietra possa aver subito nel tempo degli spostamenti, non potendo, pertanto, assurgere a idoneo termine di confine.

In mancanza di ulteriori elementi – non essendo a tal fine dirimenti le dichiarazioni testimoniali rese all’udienza del 4 ottobre 2022 (i testi hanno avuto una conoscenza temporale necessariamente limitata e prossima all’attualità e le loro dichiarazioni non sono precise, cfr. verbale di udienza) –, occorre ricorrere al criterio residuale della mappa catastale, ai sensi dell’art. 950, co. 3 c.c. (“In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”):

in ragione di ciò, va individuato, in luogo del punto 11 indicato dal CTU, il punto 15, calcolato da mappa catastale, come indicato dal consulente tecnico di parte convenuta, di cui all’allegato L. Alla luce di quanto sopra, va accertato che il confine tra le pp.ff. 17/6, 17/4, 17/5, 17/3, 17/1 e 16/2 in C.C. II e le pp.ff. 34/1, 30/19, 28/25, 28/11, 30/33, 31/1 in C.C. II è quello corrispondente alla linea spezzata che unisce i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 rappresentati nella planimetria allegato 17 della CTU in atti (le cui coordinate sono state individuate con sistema UTM-ETRF2000 e riportate nell’allegato 17) nonché dalla linea spezzata che unisce il predetto punto 10 e il punto 15 calcolato da mappa catastale (le cui coordinate sono state calcolate sul sistema catastale UTM TARGA_VEICOLO, di cui all’allegato L della CTU in atti) e dalla linea spezzata che unisce il predetto punto 15 e il punto 12 di cui alla planimetria allegato 17 della CTU (le cui coordinate sono state individuate con sistema UTM-ETRF2000 e riportate nell’allegato 17). Spese di lite compensate, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.

Le spese della CTU, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico delle parti, metà ciascuna.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, 1) accerta e dichiara che il confine tra le pp.ff. 17/6, 17/4, 17/5, 17/3, 17/1 e 16/2 in C.C. II e le pp.ff. 34/1, 30/19, 28/25, 28/11, 30/33, 31/1 in C.C. II è quello corrispondente alla linea spezzata che unisce i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 rappresentati nella planimetria allegato 17 della CTU in atti (le cui coordinate sono state individuate con sistema UTM-ETRF2000 e riportate nell’allegato 17 della CTU in atti, da intendersi come parte integrante della presente sentenza) nonché dalla linea spezzata che unisce il predetto punto 10 e il punto 15 calcolato da mappa catastale (le cui coordinate sono state calcolate sul sistema catastale TARGA_VEICOLO, di cui all’allegato L della CTU in atti, da intendersi come parte integrante della presente sentenza) e dalla linea spezzata che unisce il predetto punto 15 e il punto 12 di cui alla planimetria allegato 17 della CTU in atti (le cui coordinate sono state individuate con sistema TARGA_VEICOLO e riportate nell’allegato 17 della CTU in atti, da intendersi come parte integrante della presente sentenza); 2) spese di lite compensate;

3) le spese della CTU, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico delle parti, metà ciascuna.

Così deciso in data 1 aprile 2025 dal Tribunale di Trento.

IL GIUDICE Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

8:00 – 20:00 (Lun - Sab)

Articoli correlati