REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna SECONDA
SEZIONE R.G. 2051/2021
Il Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._2298_2024_- N._R.G._00002051_2021 DEL_06_08_2024 PUBBLICATA_IL_07_08_2024
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo tra C.F. Tutti assistiti e difesi dall’Avv. COGNOME e Avv. COGNOME NOME opponenti (C.F. ), assistito e difeso dall’Avv. COGNOME e COGNOME NOME Opposta
CONCLUSIONI
Opponente:
“in via preliminare:
– accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di alle obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto di cui alle premesse;
– accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del Decreto ingiuntivo n. C.F. /2020 del 18.12.2020, pubblicato 29.12.2020;
via riconvenzionale:
– condannare l pagamento di € 31.600,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di penale di cui all’art. 15) del contratto di appalto sottoscritto dalle parti ovvero la somma minore o maggiore che risulterà a seguito di istruttoria;
– condannare risarcire agli opponenti i danni subiti e subendi che si quantificano in € 29.622,50 + iva di legge ovvero la somma minore o maggiore che risulterà dovuta a seguito di istruttoria.
– In ogni caso con vittoria di spese del giudizio, del compenso del difensore, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
” Opposto:
“In via preliminare:
per tutti i motivi indicati in narrativa, confermare la piena validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 6155/2020 (R.G. n. 8583/2020), emesso dal Tribunale di Bologna in data 18 dicembre 2020, pubblicato il 29 dicembre 2020 e notificato l’11 gennaio 2021, e, per l’effetto, rigettare in toto le avverse domande e eccezioni, poiché infondate ed inammissibili;
considerato che l´opposizione avversaria non appare fondata su prova scritta, né apparendo di pronta soluzione, disporsi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del suddetto Decreto Ingiuntivo opposto del Tribunale Ordinario di Bologna n. 6155/2020 (R.G. n. 8583/2020).
Nel merito:
In via principale rigettare integralmente eccezioni domande riconvenzionali proposte dagli opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, tanto in via principale quanto in via subordinata, poiché radicalmente infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili, in considerazione delle ragioni dedotte in narrativa;
e, per l’effetto, confermare totalmente il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 6155/2020 (R.G. n. 8583/2020), emesso il 18-29 dicembre 2020 e notificato l’11 gennaio 21;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingere tutte le eccezioni e domande riconvenzionali avversarie, in quanto infondate e comunque inammissibili in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, condannare, a titolo di versamento del corrispettivo del contratto di appalto dedotto in narrativa, i committenti opponenti, Sig. nato a Bologna (Bo), il 30/12/1968, C.F. residente in Castel Maggiore (Bo), INDIRIZZO, della Sig.ra nata a Bologna (Bo), , C.F. , residente in , INDIRIZZO nonché della Sig.ra , nata a , C.F. , residente in Castel Maggiore (Bo), INDIRIZZO in solido tra loro, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali cui si è accennato sopra, dell’importo di € 46.328,40 (quarantaseimilatrecentoventotto/40), IVA compresa, nonché agli interessi legali, dalle singole scadenze delle fatture azionate sino al saldo, ed alle spese della procedura monitoria, liquidate nel D.I. n. 6155/2020 pari ad € 1230,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, IVA e CPA, e successive occorrende; dichiarare nella denegata ipotesi di verifica di vizi la decadenza dell’azione ex art. 1667 c.c.;
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
” C.F. C.F. C.F.
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori come in atti rappresentati e difesi, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6155/20 con il quale il Tribunale di Bologna, su istanza di ingiungeva agli attuali opponenti di pagare la somma complessiva di € 46.328,40, oltre interessi e spese di procedura, a saldo di due fatture asseritamente rimaste insolute e relative al contratto d’appalto 22/11/2018 avente ad oggetto la realizzazione di villa bifamiliare in località INDIRIZZO di Reno. Gli opponenti eccepiscono l’inadempimento contrattuale dell’appaltatrice enunciando una serie di vizi e ritardi ((80 gg rispetto al termine contrattuale) nella realizzazione dell’opera appaltata come descritti in citazione ( pag. 8,9,10 e 11) e analiticamente precisati nella perizia dell’Ing.
(doc. 11) nonché comportamenti “scorretti” dell’impresa quali la sparizione del libro giornale di cantiere ed il mancato rilascio di certificazione linea vita.
Con specifico riferimento alle due fatture azionate in monitorio, gli opponenti precisano che il mancato pagamento (ex art. 1460 c.c.) è dovuto in parte ai vizi e difetti lamentati, quanto alla fattura 4/001 del 19/2/2020, ed in parte alla mancata approvazione da parte del Direttore Lavori del SAL 9 e conseguente mancata autorizzazione all’emissione della fattura 20/001 del 25/5/2020.
In conclusione, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l’inesistenza (almeno parziale del credito azionato), svolgono domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento della penale contrattuale per ritardi nell’esecuzione dell’opera quantificata in € 31.600,00 ed al risarcimento danni da inadempimento quantificati in € .625,50
oltre IVA (costi di ripristino vizi e altre spese sostenute dalla committenza), da porsi in compensazione con l’eventuale credito residuo vantato dall’appaltatrice che dovesse essere riconosciuto esistente in corso di causa.
, come in atti rappresentata e difesa, si è tempestivamente costituita in giudizio per chiedere il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti.
La difesa dell’opposta sottolinea la mancata contestazione del rapporto contrattuale;
eccepisce la tardività, e conseguente decadenza, della contestazione dei pretesi vizi formalizzata solo con pec del 14/4/2020 anche alla luce dell’intervenuta accettazione dell’opera ex art. 1665 c.c.;
precisa che il Direttore lavori ebbe solamente a contestare il ritardo nel termine dei lavori (missiva 13/3/2020) ma nessun vizio (anzi con mail del 7/11/19 lo stesso D.L. avrebbe manifestato soddisfazione per l’opera svolta);
l’infondatezza dell’eccezione di inadempimento contrattuale sarebbe documentalmente provata proprio dalla certificazione “RAGIONE_SOCIALE” (doc. 14) il cui ottenimento era previsto in contratto;
contesta la perizia ricostruttiva dei vizi dell’Ing.
Quanto all’eccepito ritardo nell’esecuzione dell’opera, l’opposta innanzitutto rileva che i lavori, iniziati solo il 22/11/2018, sarebbero stati sospesi per nevicate per periodi superiori a quelli indicati dalla D.L. e che lo slittamento rispetto al termine contrattuale è stato causato dalla richiesta di esecuzione di varianti in corso d’opera e prestazioni extra-contratto come da preventivo accettato il 25 novembre 2019 relativo alla realizzazione della fognatura con 2 fosse imhoff.
provvedimento reso in data 21/10/2021 era rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante l’incertezza del credito azionato alla luce delle dichiarazioni rese dal D.L. Arch. circa l’inesistenza di certificato di pagamento relativo al SAL 9, menzionato dall’opposta nella fatt. 20/2020.
La causa è stata istruita, oltre che con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l’assunzione di prove testimoniali e l’esperimento di CTU volta a verificare l’esistenza dei vizi lamentati come descritti nella perizia dell’Ing.
(doc. 14 di parte opponente), le cause di tali vizi e l’ammontare di costi di ripristino, tenuto conto degli interventi già effettuati per incarico degli opponenti.
Esaminati gli atti e le risultanze istruttorie, va rigettata l’eccezione di tardività della contestazione dei vizi e difetti dell’opera oggetto del contratto d’appalto.
I lavori si sono conclusi in data 27/2/2020 come attestato dalla D.L. nel resoconto finale datato 28/2/2020 (doc. 9 della parte opponente);
con pec del 14/4/2020 (doc. 9 parte opposta) i committenti denunciavano vizi e difetti dell’opera analiticamente descritti nel documento denominato “vizi opere RAGIONE_SOCIALE riscontrati” redatto dal D.L. Arch. in data 10/3/20 ed allegata alla pec;
considerata la complessità dell’opera oggetto d’appalto, si deve ritenere che solo con la perizia redatta dall’ing. i committenti sono stati posti nella condizione di comprendere quale fosse la complessiva situazione dell’immobile dal punto di vista tecnico e l’entità dei vizi imputabili all’appaltatrice.
Né si può ritenere che la committenza abbia accettato l’opera senza riserve (art. 1665
c.c.) considerato che da un lato non vi è prova di una formale dell’opera e di un formale invito alla verifica dell’opera stessa in contraddittorio;
dall’altro proprio la relazione del D.L., datata il giorno successivo al termine dei lavori e sulla base della quale è stata formalizzata la successiva contestazione dei vizi nel termine di cui all’art. 1669 c.c., è idonea a documentare la non accettazione senza riserve dell’opera.
La denuncia dei vizi, dunque, deve ritenersi tempestivamente formalizzata nel termine di 60 giorni dalla consegna dell’opera ex art. 1669 c.c.
La CTU esperita in corso di causa ha permesso di accertare l’effettiva presenza di vizi e difetti i cui costi di ripristino sono stati stimati in misura nettamente inferiore al valore della domanda riconvenzionale.
In particolare, esperiti i sopraluoghi e gli accertamenti del caso ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, il CTU Ing.
riconosciuto come effettivamente esistenti oltre la metà dei vizi denunciati dalla committenza ed elencati nella perizia dell’Ing.
tra cui i più significati sono:
“l’assenza delle tubature di scarico delle due fosse Imhoff a servizio delle due unità immobiliari del fabbricato, e la non carrabilità dei chiusini posati a copertura dei pozzetti relativi all’impianto di smaltimento delle acque reflue (fosse Imhoff, degrassatori, sifoni, …) nella porzione a nord del lotto” (pag. 51 dell’elaborato peritale).
La causa di tali vizi, a parere del CTU sarebbe da imputarsi ad “una carente o inesatta comunicazione tra la Committenza e l’Impresa, il che ha provocato talvolta delle incomprensioni sulle lavorazioni da eseguire, con la conseguenza che si siano potuti verificare errori nell’esecuzione di talune opere, da cui l’insorgenza del difetto”;
tale osservazione, frutto di un’impressione generale manifestata dal consulente, non esclude la responsabilità ’impresa appaltatrice comunque contrattualmente obbligata all’esecuzione a regola d’arte dell’opera commissionata.
Le opere necessarie per l’eliminazione dei vizi ed i costi per il ripristino sono elencati nella tabella a pag. 92 dell’elaborato peritale: € 9.989,38 che, per semplificare, possono essere arrotondati ad € 10.000,00 oltre IVA al 4% (come da contratto d’appalto).
Il credito vantato da , alla luce delle indagini peritali svolte e tenuto conto delle fatture emesse, ammonta a complessivi € 35.928,00 IVA compresa.
Quanto al dedotto inadempimento per ritardo nell’esecuzione dell’opera ed alla relativa penale contrattuale, quantificato in sede di domanda riconvenzionale in 80 giorni ed € 31.600,00, si osserva che non vi è prova che tale ritardo sia interamente attribuibile responsabilità dell’appaltatrice.
Invero:
-i testi hanno reso deposizioni diverse circa l’effettiva data di inizio dei lavori.
Ai sensi dell’art. 14 del contratto sottoscritto l’inizio dei lavori era previsto nel termina di 30 giorni dalla firma -22/11/2018 -e terminare entro 12 mesi dalla data di consegna dell’area oggetto di cantiere da parte della D.L “salvo proroghe” comprovate dalla D.L. la quale avrebbe dovuto attestare inizio e fine lavori con appositi verbali (che non risultano agli atti).
Il 23/11/2019 (quindi almeno un mese prima del termine lavori) l’Arch. (doc. 4 di parte opponente).
dà atto che a quella data “le vostre competenze all’interno dell’edificio sono vicine a concludersi”;
mentre si formulano alcune osservazioni circa il preventivo per le fosse RAGIONE_SOCIALE ed opere correlate;
-vi è agli atti prova dell’accettazione da parte della committente del preventivo per la realizzazione di opere extracontratto (fosse di scarico a seguito di prescrizione Hera dell’ottobre 2019) in data 25/11/2019 che hanno richiesto circa un mese per approvvigionamento materiali ed esecuzione, con conseguente necessario slittamento del termine contrattualmente pattuito;
-nel documento “resoconto finale di contabilità” redatto dall’Arch. data 28/2/2020 (doc. 9 di parte opponente) si fa cenno a 10 giorni di sospensioni lavori per eventi atmosferici (che a parere dei testi sarebbero di più) e errori di altre aziende presenti in cantiere, ma non si fa alcun cenno alla realizzazione di opere extra contratto (preventivo accettato il 25/11/2019) che, presumibilmente, avrebbero comportato uno slittamento quanto meno delle opere di rifinitura esterne.
Peraltro si tratta proprio delle opere la cui non corretta realizzazione è stata accertata dal CTU.
Per quanto esposto, non si può ritenere raggiunta la prova dell’effettivo ritardo nella consegna dell’opera finita sicuramente imputabile a fatto e colpa dell’appaltatrice.
In conclusione, l’opposizione può essere accolta solo parzialmente con riferimento all’inadempimento contrattuale dell’appaltatrice limitatamente ai vizi e difetti dell’opera commissionata come accertati dal consulente tecnico d’ufficio e sopra menzionati.
Ogni altra domanda riconvenzionale va rigettata.
Il parziale accoglimento dell’opposizione comporta da un lato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall’altro, l’accertamento del minor credito vantato dall’opposta in relazione al rapporto contrattuale dedotto in causa e quantificato in € 35.928,00 IVA compresa.
Gli opponenti, dunque, vanno in solido tra loro al pagamento in favore dell’opposta della predetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla refusione in favore dell’opposta delle spese di lite nella misura di 2/3 di quanto liquidato in dispositivo in base al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell’attività processuale svolta;
le spese di CTU, come a suo tempo liquidate vanno poste definitivamente a carico di parte opponente che le ha anticipate.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
–accoglie parzialmente l’opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell’opposta della somma di € € 35.928,00 IVA compresa per i titoli di cui in motivazione;
-condanna gli opponenti in solido tra loro alla refusione in favore dell’opposta delle spese di lite nella misura di 2/3 dell’intero che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU.
Bologna, 6 agosto 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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