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Codice Civile
Codice Penale

Accertamento di accettazione tacita eredità

La sentenza conferma che l’accettazione di eredità può essere tacita e può essere desunta da comportamenti concludenti degli eredi, come la voltura catastale e la residenza nel bene immobile ereditato. Tali atti, pur avendo natura anche tributaria, assumono rilevanza anche sul piano civilistico, configurando un’accettazione tacita dell’eredità.

Pubblicato il 27 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2477/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2477/2024 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, presso e nello studio di quest’ultimo ATTRICE c.f. nonché c.f. CONVENUTI CONTUMACI Oggi 4 novembre 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott.

NOME COGNOME sono comparsi:

per con avv. COGNOME oggi sostituito dall’avv. COGNOME COGNOME per essuno è presente Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.

Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 10,00 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati.

C.F. C.F. C.F. Ad ore 12,22 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.

Verbale chiuso alle ore 15,18.

Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._1878_2024_- N._R.G._00002477_2024 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2477/2024 promossa da:

(c.f. , rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, presso e nello studio di quest’ultimo ATTORE c.f. nonché c.f. CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.

Concisa ricostruzione del processo La Banca attorea, mediante ricorso ex art. 281 decies cpc, introduceva il presente giudizio al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni:

“ voglia l’Ill.mo Tribunale C.F. C.F. C.F. adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:

– accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 476 cpc, i sig.ri (cod. fisc.: nato a Jesi il 4 luglio 1970, ivi residente in INDIRIZZOe (cod. fisc.: , nato a Jesi il 4 marzo 1976, residente a Filottrano, INDIRIZZO hanno accettato puramente, semplicemente e tacitamente l’eredità e dunque hanno acquisito la qualità di eredi della compianta madre sig.ra (cod. fisc.: , nata a Ancona il 24 luglio 1941, deceduta in data 8 ottobre 2017, già residente a Jesi in INDIRIZZO – e che, per l’effetto, sono quindi divenuti titolari ciascuno della quota di 4/12 del diritto di proprietà sul seguente immobile sito in Comune di , INDIRIZZO, descritto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 71, particella 530, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, vani 6, piani S1-2, di cui ognuno di loro già risultava titolare della quota di 2/12 del diritto di proprietà. Con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ex art. 281 terdecies cpc e con vittoria di spese e compensi di causa.

” I convenuti germani benché ritualmente citati, rimanevano contumaci.

La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalla parte attrice ed all’odierna udienza, sulle conclusioni della predetta parte e dopo brevissima discussione orale, veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate C.F. C.F. C.F. dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell’impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.

Ricostruzione del fatto dovendo procedere esecutivamente nei confronti del debitore principale sig. e dei suoi fideiussori sig.ri per il recupero della somma relativa ad un contratto di mutuo fondiario di € 130.000,00 (doc. 4), appurava che mamma dei convenuti, nonché terza datrice d’ipoteca quanto al contratto de -quo, era deceduta in data 8 ottobre 2017.

Quest’ultima era titolare per la quota di 4/6 del diritto di proprietà dell’immobile concesso in garanzia del mutuo di cui sopra, sito in Comune di , INDIRIZZO descritto al NCEU di detto Comune al foglio 71, particella 530, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, vani 6, piani S 1-2, oggetto di garanzia del credito di parte attrice La residua quota di 2/6 del diritto di proprietà (per la quota di 1/6 ciascuno) era in capo agli odierni convenuti, i germani Per come evincibile dalla visura catastale in atti (doc. 9), i germani divenivano proprietari, in forza della voltura n. 5855.1/2019 – pratica n. AN00824 91 in atti dal 5 novembre 2019, divenendo intestatari catastali dell’immobile ipotecato oggetto di garanzia come sopra individuato, per la quota di 1/2 ciascuno. I predetti omettevano di provvedere alla trascrizione dell’accettazione delle quote di proprietà immobiliare acquisite per effetto della successione legittima alla loro dante causa.

La mancanza della continuità delle trascrizioni a ciò conseguente diveniva ostativa quanto alla procedibilità dell’espropriazione forzata immobiliare da parte dell’odierna banca ricorrente.

Alla luce di ciò la ricorrente evocava in giudizio i convenuti onde vedersi accertare e dichiarare la qualità di eredi dei debitori, i germani così come evocati in giudizio.

In diritto Sul punto si osserva che, per giurisprudenza costante ove sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede-debitore esecutato, il creditore può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell’atto comportante accettazione tacita dell’eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre, se l’atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l’acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli articoli 485 o 527 del codice civile, la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza. Osserva il giudicante che la dichiarazione di successione non può ritenersi sufficiente a soddisfare lo specifico onere probatorio, trattandosi di atto avente natura essenzialmente fiscale (Cass. Civ. n.5876 del 5 marzo 2024).

La stessa però, ove esaminata e coordinata in relazione ad altri fattori, potrà assurgere al rango di elemento di prova sufficiente all’accoglimento della domanda.

Da ciò ne discende che esaminata la voltura catastale degli immobili oggetto del compendio immobiliare e rilevato come la voltura non sia solo un adempimento di natura tributaria (ma anche di tipo civilistico), ne consegue che detto atto (voltura catastale), così come posto in essere dai convenuti germani (i quali data 4 luglio 2019, avevano provveduto altresì alla trascrizione della denuncia di successione della loro madre sig.ra – doc. 7 ricorrente), coordinati tra loro evidenziano e dimostrano in modo univoco che i chiamati all’eredità abbiano tacitamente accettato ex art. 476 cpc la chiamata ereditaria della de cuius sig.ra Peraltro è altresì emerso che risiede presso l’immobile de-quo, il che costituisce ulteriore indizio a favore della tesi attorea. Per giurisprudenza costante, pienamente condivisa dal giudicante, in tema di successione per causa di morte, l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale che presuppone la volontà del chiamato di accettare tutte le volte in cui non costituisca una conseguenza automatica della dichiarazione di successione ovvero una scelta di uno dei successibili che per ragioni meramente burocratiche comporta la voltura a favore di altri. Così come ‘accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento univoco del chiamato, che pone in essere atti dispositivi del cespite.

A tal fine rilevano tutti quegli atti che non hanno solo natura meramente fiscale ma che sono al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi e qualora, il chiamato all’eredità provvede alla voltura catastale dell’immobile caduto in successione ed è anche residente nell’immobile stesso, dette condotte hanno senza dubbio valore di accettazione tacita di eredità. Osserva altresì questo giudice che la voltura catastale volontariamente posta in essere dai convenuti, unitamente al fatto che i medesimi in data 4 luglio 2019, avevano provveduto alla trascrizione della denuncia di successione della propria madre (doc.7 ricorrente), nonché il fatto che uno di essi ha la residenza nell’immobile oggetto di successione, siano tutti elementi che coordinati tra loro provino sufficientemente l’accettazione tacita dell’eredità di Parte attrice ha dunque adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc, su di essa ricadente, provando gli elementi su cui si fonda la domanda (onere della prova). Alla luce degli univoci e concordi elementi emersi in corso di istruttoria la domanda andrà accolta.

La mancata costituzione dei convenuti, rimasti contumaci e che pertanto non hanno opposto alcuna resistenza alla domanda attorea, induce a ritenere equo compensare integralmente le spese di giudizio.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

– accerta e dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 476 cpc, i sig.ri hanno accettato puramente, semplicemente e tacitamente l’eredità e dunque hanno acquisito la qualità di eredi della madre sig.ra deceduta in data 8 ottobre 2017 e per l’effetto, sono quindi divenuti titolari ciascuno della quota di 4/12 del diritto di proprietà sul seguente immobile: Comune di , INDIRIZZO, riportato al NCEU al foglio 71, particella 530, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, vani 6, piani S 1-2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Ancona 4 novembre 2024

Il Giudice dott. NOME COGNOME atto sottoscritto digitalmente

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