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Accertamento incidentale nel giudizio civile di querela di falso

La sentenza chiarisce i limiti dell’accertamento incidentale nel giudizio civile di querela di falso, affermando che solo gli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili al deciso sono rilevanti. Viene inoltre ribadita la natura oggettiva del giudizio di querela di falso, finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico all’eliminazione di documenti falsi.

Pubblicato il 07 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Genova Sezione Prima Civile R.G. 752/2022 La Corte D’Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:

NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1374_2024_- N._R.G._00000752_2022 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_15_11_2024

Oggetto: Querela di falso nel procedimento iscritto al n. 752/2022 promosso da:

(C.F. , nato a VARAZZE 23/06/1978, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME COGNOME COGNOME (C.F. – PEC con domicilio eletto in Genova INDIRIZZO giusta procura in calce all’atto di appello appellante contro (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato (C.F. – PEC: , legalmente domiciliata in Genova, INDIRIZZO appellato e con l’intervento del Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova interventore * * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/4//2024 nelle forme della trattazione scritta.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI -parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:

CRAGIONE_SOCIALE “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, annullare e/o riformare nelle parti oggetto di impugnazione la sentenza del Tribunale di Genova 19/1 – 4/2/2022, n. 278 resa inter partes, e per l’effetto, ritenuto quanto in atti, espunta ogni statuizione ultra o extra petitum ed esorbitante dall’oggetto e dall’ambito di cognizione del presente giudizio di falso, accogliere integralmente ed esclusivamente le conclusioni già formulate in primo grado, che ancora si ritrascrivono: ritenuto quanto esposto in atti, pronunciandosi in ordine alla proposta querela di falso, accertare e dichiarare la falsità delle firme risultanti dalle relate di notifica apposte in calce agli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO rispettivamente del 18/12 e 2/12 anno 2014, nonché delle stesse relate di notifica nel loro intero contesto attestanti l’avvenuta consegna di detti avvisi di accertamento a in Arenzano INDIRIZZO così come risultanti dalle relate di notifica prodotte in fotocopia dall’ in allegato alle controdeduzioni depositate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova, sez. IV, e quindi versate in originale agli atti del presente giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione a norma dell’art. 226 c.p.c. Vinte le spese e i compensi di causa di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, comprese tutte le spese di CTU e di CT di parte. Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso ed eccettuato”.

* * * -parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, respingere l’avverso atto di appello, in quanto inammissibile e infondato, per le ragioni illustrate in narrativa.

Vinte le spese del grado”.

* * * -il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“respingersi l’appello”.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Sui fatti di causa, sul giudizio e sulla pronuncia di primo grado.

Il presente giudizio trae origine dagli avvisi di accertamento che aveva emesso nei confronti della intestata ai soci impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, contestava la ricezione delle notifiche, ne disconosceva la sottoscrizione e si riservava si proporre querela di falso.

proponeva, quindi, querela di falso avverso le due distinte degli avvisi del 2/12/2014 e del 18/12/2014 per i rispettivi procedimenti TL 3024104974/2014 (IRAPIVA anno 2009) e TL 3013106691/2014 (IRPEF 2009).

si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa il poiché erano stati due messi del Comune ad effettuare tali notifiche.

La chiamata del non veniva autorizzata e il Tribunale di Genova istruiva il giudizio sia licenziando CTU grafologica, sia disponendo l’audizione dei testi indicati da parte attrice.

Il CTU riconosceva l’apocrifia di entrambe le firme ed appurava che le stesse erano state apposte da un medesimo soggetto diverso da Tribunale di Genova in composizione collegiale, esaminata la CTU, viste le domande formulate dall’attore, richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 24580/2013 e considerato che la querela era relativa a “due distinte notifiche in due giorni differenti, eseguite da due messi comunali diversi”, riteneva di dover approfondire ai sensi dell’art. 281 ter c.p.c. “la circostanza relativa alla apposizione della firma di , da parte di soggetto che è stato rinvenuto all’indirizzo di residenza del destinatario il 2.12.2014 e il 18.12.2014, trattandosi evidentemente dello stesso firmatario, e dovendosi escludere una falsificazione identica da parte di due messi comunali diversi” (cfr. ordinanza 9/5/2020). Il Tribunale procedeva, quindi, all’esame dei messi comunali che avevano eseguito le notifiche e poi disponeva una integrazione della CTU grafologica all’esito della quale emergeva che le firme apposte a nome di con quelle apposte sulle ricevute di notifica effettuate in pari data dal di lui fratello, Il Tribunale di Genova all’esito dell’istruttoria dichiarava sia la falsità delle sottoscrizioni relative alle due notifiche, sia “la falsità delle relate di notifica nella parte in cui indicano quale luogo di consegna la residenza del destinatario – V- Degli Ulivi n. 16/4 – – anziché la Casa Comunale di Arenzano” e compensava tra le parti le spese di lite, ponendo quelle di CTU a carico di entrambe le parti. * * *

2. Sul giudizio di appello.

ha proposto appello avverso sentenza n. 278/2022 del Tribunale di Genova pubblicata il 4/2/2022 e ha formulato quattro censure:

1. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Genova ha agito in violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. per aver accertato in via incidentale la corrispondenza della firma di sulle relate di notifiche indirizzate all’appellante;

2. estraneità della pronuncia di primo grado al procedimento di querela di falso;

3. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Genova ha deciso esulando dalla domanda di 4. erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente compensato le spese di lite e di CTU.

si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire.

La Procura Generale, notiziata della querela di falso, si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte, all’udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione assegnava alle parti i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

* * * 3. Sulla prima, seconda e terza censura di appello.

Corte osserva preliminarmente che le prime tre doglianze formulate dall’appellante possono essere trattate congiuntamente avendo ad oggetto censure tra loro simili.

Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione del principio della domanda ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c. con vizio di ultra petizione perché:

a) il giudice di primo grado aveva accertato in via incidentale “che le due relate oggetto di querela destinate a sono state sottoscritte da fratello convivente socio ”, in assenza di qualsivoglia domanda di parte o prescrizione di legge;

b) non era possibile effettuare alcun accertamento incidentale nell’ambito del giudizio civile di querela di falso;

c) lo stesso P.M., nonostante il suo intervento sia obbligatorio, non aveva poteri di impulso nel giudizio civile di falso.

Parte appellante con la seconda censura lamenta l’estraneità della pronuncia impugnata al procedimento di querela di falso, processo a contenuto oggettivo, finalizzato a proteggere l’interesse pubblico all’eliminazione di documenti falsi (Cass. 8362/2020; Cass. 24725/2008), perché il Tribunale di Genova:

a) avrebbe accertato in via incidentale “che le due relate oggetto di querela destinate a sono state sottoscritte da fratello convivente e socio di b) avrebbe accertato la falsità delle relate di notifica nella parte in cui indicano quale luogo di consegna la residenza del destinatario anziché la Casa Comunale di Arenzano;

c) avrebbe dato rilievo, nel giudizio civile di querela, a chi aveva commesso il falso, accertamento del tutto irrilevante nell’ambito di tale procedimento;

d) avrebbe accertato l’autore del falso senza, invece, limitarsi a dichiarare la falsità, sia delle sottoscrizioni, in quanto apocrife (falso materiale), e sia delle relate di notifica nel loro intero contesto, laddove indicano quale luogo di consegna la residenza del destinatario (falso ideologico).

appellante con la terza censura lamenta che il Tribunale di Genova sarebbe andato ultra petita, invadendo anche la sfera di cognizione e la giurisdizione propria ed esclusiva del Giudice Tributario, perché:

a) avrebbe indicato alla Commissione Tributaria Provinciale la possibilità di “utilizzare nella valutazione che ad essa compete in merito alla validità o meno delle notifiche di cui si discute” quanto era emerso in odine al contesto in cui la falsità si era prodotta;

b) avrebbe indicato alla Commissione Tributaria Provinciale “una verosimile assenza di buona fede al momento della proposizione delle querela” in virtù del contesto in cui la falsità era venuta in essere;

c) avrebbe assunto conclusioni non corrette nell’indicare che il CTU aveva indicato in , socio di l’autore delle firme apocrife, giacché non era mai stato possibile raccogliere un saggio grafico del terzo, avendo il consulente solo posto a confronto le firme delle relate con tre firme apparentemente riferite a , soggetto peraltro estraneo al giudizio;

d) avrebbe affermato che le relate di notifica erano state eseguite presso la Casa Comunale di Arenzano fondando tale assunto solo sulle dichiarazioni dei due messi comunali escussi a testi, autori dei falsi.

Le prime tre censure di appello sono inammissibili.

Si osserva che in relazione al vizio di ultrapetizione assume rilievo solo il contenuto decisionale del dispositivo della pronuncia emessa dal Giudice di prime cure, in ordine alle domande formulate.

Le ulteriori indicazioni contenute esclusivamente nella motivazione impugnata (inclusi i riferimenti alla Commissione Tributaria Provinciale) costituiscono degli obiter dicta, cioè “mere divagazione argomentative” (Cass. 15236/2022), ininfluenti sulla ratio decidendi (Cass. 7995/2022), insuscettibili di trasformarsi in un giudicato (Cass. 17182/2020, conformi Cass. 10815/2019).

Risulta del pari insuscettibile di passare in giudicato qualsiasi “accertamento incidentale”, incluso quello inserito prima della parte dispositiva della pronuncia, nel quale il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, accerta “in via incidentale a mezzo di ctu che le due relate oggetto di querela destinate a sono state , fratello convivente e socio di Invero, “il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso” (Cass. 3793/2019- 3669/2019). Risulta che nel caso di specie gli esiti del supplemento di CTU non sono risultati né logicamente preliminari né indispensabili ai fini di quanto deciso, poiché il consulente aveva già prima escluso la attribuibilità a delle sottoscrizioni apposte sulle due relate di notifica.

ha domandato di “accertare e dichiarare la falsità delle firme risultanti dalle relate di notifica apposte in calce agli avvisi di accertamento …, nonché delle stesse relate di notifica nel loro intero contesto attestanti l’avvenuta consegna di detti avvisi di accertamento a in Arenzano INDIRIZZO così come risultanti dalle relate di notifica prodotte in fotocopia dall’Agenzia delle Entrate …”

(cfr. nota di precisazione delle conclusioni di primo grado del 4/10/2021 Il Tribunale di Genova, nel caso in esame nella propria decisione si è limitato a dichiarare “la falsità delle sottoscrizioni relative alle notifiche di avviso di accertamento …” e ad accertare “la falsità delle relate di notifica nella parte in cui indicano quale luogo di consegna la residenza del destinatario – V- Degli Ulivi n. 16/4 – – anziché la Casa Comunale di Arenzano” (cfr. dispositivo della sentenza impugnata).

Tutte le ulteriori indicazioni come detto sono obiter dicta.

I nuovi accertamenti svolti dal Tribunale di Genova nascono, poi, dall’esame delle domande formulate da parte attrice, giacché il Giudice di primo grado, all’esito dei primi risultati emersi dalla CTU, a fronte delle richieste di parte attrice (relative anche al luogo di consegna delle due cartelle in sede di notifica), ha provveduto ad ascoltare alcuni testi e, successivamente, ha voluto anche comprendere come fosse estato che “due distinte notifiche in due giorni differenti, eseguite da due messi comunali diversi” fossero state entrambe falsificate. Quanto all’accertamento circa il luogo di notifica indicato sulle relate e cioè “la falsità delle relate di notifica nella parte in cui indicano quale luogo di consegna la residenza del destinatario”, ha formulato una specifica domanda e il Tribunale di Genova ha necessariamente dovuto procedere al supplemento istruttorio, richiamando peraltro espressamente e per esteso il principio di diritto indicato nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 24580/2013.

Quanto alla questione relativa all’autore del falso, il Tribunale di Genova non ha accertato alcunché, limitandosi anche in questo caso ad un obiter dictum, quanto al fatto che le firme sottoposte alla verifica potessero essere ricondotte a fratello di Il Tribunale non ha accertato alcunché in tal senso con forza di giudicato, né un simile accertamento potrebbe essere opponibile a o a , estraneo al giudizio.

Risulta da quanto esposto, che la sentenza impugnata non è affetta da alcun vizio di ultra petizione, che parte appellante non è risultata soccombente in relazione alle domande formulate e che non ha, quindi, alcun interesse all’impugnazione, motivo per cui i primi tre motivi sono inammissibili.

* * * 4. Sulla quarta censura di appello.

Parte appellante con la quarta censura lamenta la erroneità della pronuncia di primo nella parte in cui il Tribunale di Genova ha compensato le spese di lite tra le parti, mettendo anche le spese di CTU a carico di entrambe, anziché porle tutte a carico dell’ , perché:

a) era stata accolta la domanda di querela di falso, risultando patre attrice vittoriosa;

b) il Tribunale di Genova aveva provveduto a compensare le spese richiamando “le circostanze di cui sopra” ovvero la “verosimile … assenza in capo all’attore di buona fede al momento della proposizione della querela, ben potendo ritenersi che egli fosse consapevole e forse anche consenziente in relazione alle modalità di ritiro degli atti così come verificatasi;

ciò anche in considerazione del fatto che ritirava i medesimi avvisi a lui diretti quale socio della stessa RAGIONE_SOCIALE (utilizzati dal ctu come firme di comparazione).

” (cfr. pagg. 7 e 8 sentenza impugnata).

Il giudizio di querela di falso è un procedimento particolare, a contenuto oggettivo, finalizzato a proteggere l’interesse pubblico all’eliminazione di documenti falsi (Cass. 8362/2020; Cass. 24725/2008).

Risulta che, nel caso di specie, l’accertata falsità non sia direttamente attribuibile ad alcuna delle parti in causa.

ha dovuto agire per la falsità e anche si è dovuta necessariamente costituire, ha precisato di aver eseguito le notifiche a mezzo di messo comunale, e ha evidenziato, tra l’altro, come “gli eventuali falsi non sarebbero in ogni caso imputabili all’ ” (cfr. pag. 3 comparsa di risposta di primo grado).

Risulta, quindi, sotto i profili indicati congrua la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

Va quindi rigettata la quarta doglianza di appello.

* * * 5. Sulle spese del presente grado Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado.

Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall’appellante.

Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum, nei valori medi (fino a 52.000,00), come segue (Cass. 19482/2018 – Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019):

fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).

* * * 6. Sull’art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l’appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).

Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei confronti di avverso la sentenza n. 278/2022 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 4/2/2022 DICHIARA inammissibili le prime tre censure di appello, RIGETTA la quarta censura di appello e per l’effetto CONFERMA la sentenza n. 278/2022 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 4/2/2022;

CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;

DA’ ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l’appello è stato rigettato.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8/11/2024.

Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

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