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Accertamento proprietà e risarcimento danni

La sentenza in esame affronta i temi dell’accertamento della proprietà immobiliare, dell’accessione in materia di costruzioni su suolo altrui, della tutela possessoria e del risarcimento del danno da occupazione illegittima.

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Pubblicato il 19 febbraio 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d’Appello di Roma Prima sezione civile La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott.ssa NOME COGNOME Consigliere est. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._635_2025_- N._R.G._00004448_2019 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. r.g. 4448/2019, pendente TRA (c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Cassino n. 1402/2018 depositata P. l’Appellante:

“voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza – n. 1402 / 2018 del Tribunale di Cassino, indicata nell’epigrafe del presente atto -, accogliere le domande proposte dal nel primo grado del presente giudizio e così provvedere:

1.- dichiarare che il terreno sito in distinto in catasto alla particella n.° 102 del foglio 3, è di proprietà del Comune di 2.- dichiarare che la convenuta RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO non ha avuto e non ha titolo né diritto per installare e tenere e utilizzare e far funzionare, sul suindicato terreno – distinto in catasto alla particella n.° 102 del foglio 3 -, l’impianto di cui al punto “b” della narrativa dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e le relative attrezzature e opere e cose, e qualsiasi altro impianto e attrezzatura e opera e cosa; 3.- condannare la medesima società convenuta a rimuovere l’impianto di cui al punto “b” della narrativa dell’atto di citazione introduttivo del primo grado, e le relative attrezzature e opere e cose e qualsiasi altro impianto e attrezzatura ed opera e cosa installati e/o realizzati e/o tenuti sul suindicato terreno da essa società convenuta, e ad eliminare ogni modifica e danno arrecati al terreno stesso da essa società convenuta;

4.- condannare la medesima società convenuta a cessare immediatamente qualsiasi occupazione e utilizzazione del suindicato terreno;

5- relativamente al periodo in cui essa società convenuta ha tenuto e terrà, sul suindicato terreno, l’impianto sopra indicato e/o qualsiasi altro impianto e attrezzatura ed opera e cosa, condannare la medesima società convenuta a risarcire al tutti i danni – patrimoniali, non patrimoniali e di ogni altro genere – da esso Comune subiti e subendi a causa della installazione e presenza e funzionamento e utilizzazione di tali impianti e di tali attrezzature ed opere e cose, o in subordine a pagare ad esso gli indennizzi e gli altri corrispettivi che siano dovuti , o , in via più gradata, gli indennizzi ex art. 2041 C.C.; in ogni caso, con rivalutazione monetaria e con interessi – moratori, compensativi e corrispettivi –, sugli importi di tali risarcimenti, corrispettivi e indennizzi, dalla data di insorgenza dei relativi diritti , e anche con anatocismo dalla data della domanda;

6.- dichiarare inammissibili o, in subordine, rigettare ogni domanda ed eccezione della stessa società convenuta;

7.- con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l’Appellata:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:

rigettare tutte le domande ex adverso del Tribunale di Cassino – Giudice dott. NOME COGNOME – pubblicata in data 24/12/2018 con condanna alle spese del secondo grado di giudizio”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata:

“Con atto di citazione depositato il 18 gennaio 2010 il ha citato innanzi al Tribunale di Cassino di seguito solo per ivi sentire accertare la proprietà di un terreno sito in , località INDIRIZZO, distinto in catasto alla particella 102 del foglio 3;

ii) l’illegittima istallazione sul medesimo terreno e utilizzazione da parte della convenuta di un impianto di radiodiffusione, foriero da un lato di ingenti danni per il Comune individuati nell’impossibilità di utilizzare il sito su cui detto impianto è posto e di ricavarne utilità economiche (quali ad esempio i corrispettivi che potrebbe ricavare locando o dando in concessione il sito stesso) e/o utilità per la popolazione e/o altre utilità;

e nel deturpamento della zona;

e, dall’altro, di un indebito beneficio e arricchimento in capo a Alla luce di ciò il ha insistito per la rimozione dell’impianto e di ogni relativa attrezzatura e opera e cosa, e la cessazione, da parte della società convenuta, della occupazione e utilizzazione del summenzionato terreno … nonché per il proprio diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi – patrimoniali, non patrimoniali, e di ogni altro genere -, o, in subordine, gli indennizzi e gli altri corrispettivi che siano dovuti, o, in via più gradata, l’indennizzo di cui all’ art. 2041 C.C.(…). Con comparsa depositata il giorno 8 aprile 2010 si costituiva la esponendo che:

(…) “1) la convenuta società a carattere commerciale in quanto munita di Decreto di Concessione ad essa rilasciato dal *** il 28/02/1994, a cui ha fatto seguito l’attestazione di esito positivo della verifica del possesso dei requisiti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora ai sensi della L. n. 66/2001.

2) L’attività diffusiva esercitata dalla deducente è governata dal regime pubblicistico contenuto nel TU della Radiotelevisione, di cui al d.lgs. 177 05.

3) la deducente non ha mai intrattenuto rapporti con il , e nulla sa delle pretese, anche rivendicative, della titolarità del terreno su cui insiste la struttura tecnologica, che non è stata eretta e o costruita dalla deducente, ma da terzi.

4) Il Comune di deduce Cont RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO.500 avrebbe installato “tale impianto” senza autorizzazione, e il consenso di esso Comune, e senza tiolo o diritto.

6) La deducente oppone che l’impianto radiofonico da esso esercito risulta costituito dalle seguenti apparecchiature:

sistema radiante (antenna) appoggiato su un traliccio o palo, che non è di proprietà della deducente medesima, ma, a quanto ad essa risulti, alla Ditta COGNOME;

da un cavo elettrico di alimentazione, che collega il sistema radiante ad un trasmettitore:

un trasmettitore collocato in apposito box, che non è di proprietà della deducente ma di terzi.

7) Dalla puntuale descrizione dell’impianto radiofonico, come sopra effettuata, si evince che nessuna opera e nessun manufatto la deducente ha mai eseguito sulla superficie del terreno, la cui titolarità, in relazione ai lunghi anni di esercizio dell’impianto, (censito ex art.32 L.223/90, ma in uso a terzi sin dagli anni settanta), deve farsi risalire alla Ditta COGNOME posto che nessun altro Soggetto, e tantomeno il ha mai vantato pretese sul terreno, ha contestato il pacifico uso dell’impianto, ma principalmente della struttura di sostegno (traliccio e altro) su cui, peraltro sono ospitati altri impianti. 8)

In ogni caso, la comparente ribadisce di non aver mai eretto alcuna opera sul terreno, che il rivendica come proprio;

di modo che la domanda è infondata e va respinta.

9) Tra la deducente e la Ditta COGNOME intercorre una mera convenzione in funzione della quale la prima assicura e garantisce alla deducente la gestione dell’impianto radiofonico, nella consistenza sopra indicata, provvedendo, il gestore, ad assicurare anche il servizio di manutenzione ordinaria e di primo intervento, nonché a fornire ogni altro servizio accessorio.

10) In funzione della molteplicità dei servizi prestati dalla Ditta COGNOME la deducente corrisponde ad essa un equo compenso fissato in base a convenzione.

Alla luce dei fatti sopra esposti, che non corrispondono, neanche, minimamente a quelli surrettiziamente rappresentati da parte attrice, si desume che non ricorrono, né le condizioni di legge, né quelle oggettive, per consentire al di rivendicare la titolarità del terreno e al contempo del diritto di superficie dell’area sovrastante il terreno medesimo (…) .

Nel corso del giudizio il Giudice sentiva testimoni, acquisiva documenti e disponeva CTU”.

Svolta la trattazione, con sentenza n. 1402/2018, il Tribunale di Cassino ha rigettato le domande proposte dall’attore ritenendo indimostrato il diritto di proprietà del sui terreni sui quali insiste l’impianto radiofonico di Avverso tale sentenza ha proposto appello il Cont Cont i)era stato negato il diritto di proprietà del terreno in capo al nonostante tale diritto fosse comprovato dalla documentazione in atti e fosse stato accertato in esito alla disposta c.t.u.;

ii) il rigetto della domanda di accertamento della proprietà era stato ricondotto anche al fatto che era stata proposta una domanda di usucapione, trattandosi di una domanda formulata in via solo subordinata al mancato accertamento dell’esistenza del diritto dominicale e come tale inidonea ad implicare il riconoscimento dell’insussistenza del titolo di proprietà;

iii) era stato dichiarato che non aveva “istallato nulla”, quando invece la presenza in loco dell’impianto radiofonico della convenuta risultava accertata sia in base delle risultanze della c.t.u., sia perché non contestata, a nulla rilevando che l’impianto insisterebbe su un traliccio e all’interno di un box gestito da terzi (ditta RAGIONE_SOCIALE ), stante l’ingombro comunque determinato sull’area interessata (a causa della sporgenza delle antenne e dei cavi elettrici di collegamento tra il traliccio ed il box); peraltro, in assenza di prova contraria, il traliccio e il box avrebbero dovuto considerarsi di proprietà del ex art. 934 c.c. e illegittima la collocazione dell’impianto di proprietà di sugli stessi – anche a volerli considerare di terzi – perché non autorizzata dall’amministrazione, ciò da cui il Tribunale avrebbe dovuto far discendere l’accoglimento delle domande dell’attore in primo grado.

Con comparsa del 23.11.2020 si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in subordine, l’infondatezza del gravame, di cui ha dunque chiesto il rigetto.

Svolta la trattazione e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.

§1. In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla parte convenuta ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (restando invece assorbita, nella presente fase processuale, quella dedotta ex art. 348 bis c.p.c.).

Nell’atto introduttivo del presente giudizio sono infatti testualmente riportate le parti del provvedimento RAGIONE_SOCIALE sono esplicitate le modifiche richieste in grado appello (si rimanda, ad esempio, alle pagg. 7 e 18 dell’atto d’appello).

La censura articolata sul punto da non merita perciò accoglimento, dovendo procedersi alla disamina del gravame nel merito.

§2.

Con i primi due motivi l’appellante censura la sentenza impugnata per aver il Giudice ritenuto indimostrata la titolarità in capo al del diritto di proprietà delle aree su cui insiste l’impianto radiofonico intestato a (contraddistinte alla part. 102, foglio 3 del catasto del Comune di San Giovanni Incaricato) e per aver il Tribunale ritenuto che non avesse istallato alcun manufatto su tali aree.

Ad avviso del Tribunale la titolarità del terreno doveva ritenersi esclusa da un lato perché incompatibile con la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione (domanda che – a dire del giudicante – paleserebbe una “ammissione implicita della mancanza di un titolo formale idoneo”) e dall’altro perché non confermata da una prova documentale né da quella testimoniale acquisita in primo grado (essendosi limitato il sig. , tecnico comunale, ad affermare che il sito era considerato del e, il sig. comandate dei VV.UU. , che il Comune aveva provveduto alla pulizia dei luoghi tempo addietro).

Le conclusioni rese dal primo Giudice sono contrastate dal , che come accennato ha evidenziato la natura subordinata della domanda di usucapione, la cui proposizione non avrebbe dunque potuto giustificare l’esclusione del diritto di proprietà sulle aree oggetto di causa, e l’idoneità della documentazione prodotta (estratto dal Fondo “catasto ex UTE” e della “visura catastale storica”, relazione generale del perito demaniale, geom. del 26.8.1995 “terreni di uso civico nel territorio comunale” di e degli atti allegati alle memorie istruttorie) e della prova testimoniale assunta in corso di causa a supportare le domande azionate in primo grado. Il motivo è fondato, dovendo ritenersi provata la proprietà dell’area oggetto di causa in capo al Le visure catastali, pur non costituendo isolatamente prova del titolo di proprietà del bene, nel caso concreto concorrono, unitamente all’ulteriore documentazione versata in atti, all’accertamento della Cont RAGIONE_SOCIALE – in relazione al medesimo appezzamento di terreno e in fattispecie del tutto analoga alla presente – con la sentenza n. 2303/2022 resa da questa stessa Corte.

La visura castale storica e l’estratto del Catasto ex UTE (doc. 1 e 2 allegati all’atto di appello)

individuano come l’intestatario della particella sin dall’ “impianto” di mappa.

Dalla lettura della nota prot. 4409 dell’Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice (p. 6 della sentenza impugnata), emerge come la dicitura dall’ “impianto” significhi che l’intestazione “deriva quasi certamente dall’assunzione nel Nuovo Catasto Terreni dei dati provenienti dai pregressi antichi catasti comunali o regi in ottemperanza a quanto disposto dall’istruzione XIV emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale del catasto e dei Servizi Tecnici Territoriali, il 1 marzo 1949”, ossia da prima della costituzione del pubblico registro. La particella, inoltre, viene individuata come ricompresa tra quelle del demanio di uso civico del Comune anche nella relazione generale del perito demaniale, geom. del 26.8.1995 “terreni di uso civico nel territorio comunale” di (doc. 3 di parte appellante).

Tale relazione è stata depositata preso la Segreteria del Comune e pubblicata agli effetti di cui agli artt. 30, 15 e 16 del Reg. 332/1928 e avverso tale accertamento non sono state proposte opposizioni da alcun “possessore” o “interessato” (si rimanda ai doc. da 4 a 8 allegati alla memoria ex art. 183 c.p.c. del primo grado).

Anche per tale ragione la proprietà dell’area in capo al deve dunque ritenersi definitivamente accertata.

Da quanto sopra consegue la proprietà ex art. 934 c.c., sempre in capo al del traliccio e del box su cui insiste l’impianto radiofonico di proprietà di L’applicabilità alla fattispecie del principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non è esclusa dalle difese rese da la quale a tal fine si è limitata a produrre alcune fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di per “ricovero apparati e primo intervento” (doc. da 14 a 19 allegati al fascicolo di parte appellata). COGNOME Né tali documenti consentono di evincere, nei rapporti con il la legittimità del loro uso da parte Premesso che non è rinvenibile in atti il contratto che legherebbe a TA, anche volendo presupporre l’esistenza di un negozio di affitto tra tali soggetti, il contratto, quand’anche valido inter partes, sarebbe da considerare inefficace e non opponibile al posto che la concessione del diritto di godimento dell’area oggetto del rapporto d’affitto perverrebbe da un soggetto non legittimato, in quanto non titolare della proprietà dell’area o di altro diritto, di natura concessoria, atto in ipotesi a consentirne l’utilizzo e l’eventuale concessione del godimento a terzi. Non si può che ribadire, sul punto, come non abbia prodotto alcuna autorizzazione, rilasciata in suo favore o in favore del proprio dante causa, all’istallazione dell’impianto di radiodiffusione di cui è causa o al suo mantenimento in essere (presupponendo che tale impianto fosse preesistente e fosse stato installato da terzi), difettando come detto la dimostrazione di alcun titolo atto a rendere legittima la presenza di tale impianto sui luoghi.

Per l’effetto, accertata la proprietà dell’area in capo al , l’ente locale ha diritto di ottenere la rimozione delle apparecchiature ivi insistenti di proprietà di (come da doc. 5 di parte appellata), costituite da:

– 4 antenne trasmissive di tipo direttive a 4 elementi configurate in 2+2;

– un’antenna ricevente di tipo gregoriana;

– Rack Telor (t211334jt1kwfmtx telor P/N 10205001 S/N 0640042;

– Modulare TARGA_VEICOLO (Cespite 3545);

– Apparato telor TARGA_VEICOLO (cespite NUMERO_DOCUMENTO);

(cespite 6117);

Ricevitore COGNOMECOGNOME (cespite 4986);

– Separatore di rete RAGIONE_SOCIALE Mod. RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO (cespite 5091);

– Filtro cavità;

Cont Cont Cont Cont – Cavi di alimentazione elettrica (si rimanda, sul punto, anche alle pp. 80 e 81 della c.t.u. in atti).

§3. Dall’accertata illegittima presenza degli impianti radiofonici nelle aree oggetto di causa discende il diritto del al risarcimento dei danni.

Come noto, risolvendo l’annoso contrasto in ordine alla natura del danno derivante al proprietario in caso di illegittima occupazione di un immobile da parte di un terzo, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha chiarito che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita sia la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo;

in tali ipotesi, qualora il proprietario si limiti a richiedere il risarcimento del danno emergente (come nel caso di specie), “il proprietario è tenuto ad allegare…la concreta possibilità di godimento perduta”, allegazione di cui l’attore, “a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (in questi termini, Cass., ss.uu. , 15.11.2022, n. 33645).

In applicazione di tali principi, a fronte dell’originaria allegazione da parte dell’ente locale della perdita della possibilità di concessione in uso o locazione del sito in oggetto, in assenza di alcuna specifica contestazione della circostanza da parte della convenuta e considerata, ad abundantiam, la natura dell’area e la pacifica presenza in loco di una serie di impianti televisivi o radiofonici (circostanza che consente di ritenere presuntivamente dimostrata la perdita di utilità economiche consistenti nella possibilità di concessione del godimento dell’area a imprese del settore, verso corrispettivo), è riconoscibile il richiesto ristoro del danno conseguito all’illegittima occupazione dell’area. Venendo alla quantificazione del danno, il pregiudizio conseguente all’illegittima occupazione dell’area può essere liquidato in conformità a quello stimato dal c.t.u. nominato in primo grado, frutto della valutazione della specificità del sito (particolarmente appetibile per le trasmissioni radio/televisive in ragione della posizione geografica, l’altezza del sito, la sua ubicazione sulla cima di un colle, la conformazione della cima del monte) e della comparazione con i canoni locativi medi di mercato riferibili a siti dotati di caratteristiche simili a quello di causa ubicati nella stessa Regione o in Regioni limitrofe e a impianti dotati di caratteristiche e specifiche tecniche analoghe o comparabili con quello di proprietà di (si rimanda alle considerazioni svolte dal consulente d’ufficio alle pp. 96 e ss della c.t.u. espletata in Cont In applicazione di tali criteri, il canone locatizio annuo è stato stimato in euro 4.500,00, con valutazione che è recepita da questa Corte, in quanto adeguatamente motivata e comunque non specificamente contestata dall’odierna appellata, sotto il profilo monetario. Le note critiche formulate da alla valutazione peritale afferiscono invero per un verso a considerazioni in diritto (insite nel rilievo che ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 259/03 non potrebbe essere imposto alle emittenti radiofoniche alcun onere o canone non previsto dalla legge) e per altro al fatto che il c.t.u. avrebbe stimato il valore locativo riferendosi ad impianti “di tipo digitale”, in luogo di quelli analogici in concreto presenti sui luoghi.

Ebbene, quanto alla prima questione non si può che evidenziare come i parametri previsti dalla normativa in materia di telecomunicazioni menzionati da non siano utilizzabili nella fattispecie, difettando uno dei loro presupposti applicativi, ovvero la legittima installazione dell’impianto.

Quanto alla seconda censura, il c.t.u. ha efficacemente replicato al rilievo formulato da nella consulenza integrativa in data 13.6.2012 (pp. 60 e 61), cui si rimanda.

Di contro, avuto riguardo alle deduzioni svolte dall’appellante in sede di scritti conclusivi, si rileva come il danno non possa essere liquidato in misura corrispondente a quanto stimato dal consulente nominato nel parallelo giudizio già definito da questa Corte, non essendo possibile equiparare la consistenza degli impianti oggetto di quel giudizio (tra l’altro facenti capo ad una emittente televisiva e non radiofonica) con quelli oggetto di causa, cui come detto si è in concreto riferito il c.t.u. ai fini della stima del pregiudizio patrimoniale risentito dall’ente territoriale. Il danno è dunque in questa sede liquidato in via equitativa nella somma omnicomprensiva di € 4.500,00 per anno, oltre interessi, anch’essi liquidati in via equitativa, dalle singole annualità al saldo.

Tale somma è dovuta dal 17.11.2005, data di acquisto dell’impianto da parte di sino all’effettiva rimozione degli impianti di proprietà di come sopra indicati.

Immeritevoli di accoglimento, perché rimaste indimostrate quanto all’effettivo prodursi dei pregiudizi lamentati, sono da ultimo le domande tese al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale da diminuzione dell’afflusso turistico in ragione dell’asserito deturpamento del paesaggio e del timore per la Cont Cont Cont Cont Cont§4.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell’attività processuale effettivamente svolta.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d’appello di cui al n. 4448/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

– accoglie l’appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1402/2018 del 24.12.2018 e, per l’effetto:

1. dichiara che il terreno sito in Comune di , distinto in catasto alla particella n.° 102 del foglio 3, è di proprietà del Comune di 2. dichiara che la convenuta non ha titolo per tenere l’impianto radiofonico insistente sul suindicato terreno e, per l’effetto, condanna rimuovere l’impianto radiofonico descritto in parte motiva e a cessare immediatamente qualsiasi occupazione e utilizzazione del suindicato terreno;

3. condanna al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 4.500,00 annui, oltre interessi legali dalle singole annualità al saldo, dal 19 novembre 2005 sino all’effettiva rimozione dell’impianto;

4. rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dal 5. condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, che liquida:

– quanto al giudizio di primo grado, in euro 10.000,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie -quanto al presente grado di giudizio, in euro 8.500,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie;

6. pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di parte appellata.

Così deciso in Roma, il 15.1.2025.

Il cons. est. Il presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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