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Codice Civile
Codice Penale

Accertamento quota di comproprietà su autorimessa

Viene accolta la domanda di accertamento della quota di comproprietà relativa a un immobile, in presenza di un precedente atto di divisione che ne ha modificato la consistenza. Il Tribunale ha stabilito che la quota di comproprietà dei convenuti si riferisce esclusivamente alla porzione di autorimessa loro attribuita in seguito alla divisione, escludendo la necessità della probatio diabolica.

Pubblicato il 16 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA

SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._14794_2024_- N._R.G._00045904_2021 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

nella causa civile iscritta al n. 45904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, vertente tra ATTRICE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME CONVENUTI rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME CONVENUTI – CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

– agendo quale comproprietaria di un locale autorimessa sito in Roma, con accesso da INDIRIZZO 10/12, attualmente censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al F., part. 152, sub 509 – ha convenuto in tutti gli altri comproprietari chiedendo di accertare relativamente a quel locale:

– il suo diritto di comproprietà nella quota di 9/36;

– il conseguente diritto di comproprietà dei convenuti nelle rispettive quote di 3/36 quanto a 3/36 quanto a 3/36 quanto a 4/36 quanto ad 2/36 quanto a , 12/36 quanto a Ha in proposito dedotto che il suo interesse a tale accertamento consegue al fatto che due comproprietari convenuti – ritengono erroneamente che la loro quota di 3/36 riguardi l’autorimessa nella sua consistenza originaria e non in quella – ridotta – risultante in seguito all’atto di divisione del 17.1.1968 fra gli originari comproprietari.

I suddetti comproprietari – nel costituirsi – hanno contestato la domanda chiedendone il conseguente rigetto.

Tutti gli altri comproprietari sono rimasti invece contumaci.

Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e – all’esito – è stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio.

All’udienza dell’11.6.2024 – senza l’espletamento di ulteriori attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.

’interesse dell’attrice all’accertamento richiesto – in ordine all’effettiva consistenza del bene oggetto di comproprietà nelle quote incontroverse come sopra indicate – deriva dal fatto che anche nel presente giudizio i convenuti pretendono effettivamente di riferire la loro quota (3/36) all’autorimessa nella sua consistenza anteriore all’atto di divisione del 17.1.1968 fra gli originari comproprietari.

Deve poi escludersi – trattandosi di un’azione di mero accertamento non finalizzata a riacquisire la disponibilità del bene – la necessità della probatio diabolica eccepita dai convenuti con riferimento all’azione di rivendica.

Le ricostruzioni effettuate dal c.t.u. sulle vicende contrattuali riguardanti tale autorimessa – nella sua originaria consistenza – confermano nel merito che la suddetta quota dei convenuti riguarda soltanto l’attuale subalterno 509 (coincidente con la porzione di autorimessa attribuita a , nella divisione del 17.1.1968 ed individuata con la lettera “a” nella pianta C” allegata all’atto):

la parte residua dell’originaria consistenza – individuata nell’atto di divisione con la lettera “b” – veniva infatti diversamente assegnata in proprietà a Appare dunque irrilevante che il mero frazionamento catastale – con individuazione dell’attuale subalterno 509 – sia intervenuto soltanto nel 2017 (e dunque dopo l’atto di divisione).

Le spese processuali – ivi comprese quelle di c.t.u. – seguono la soccombenza dei.

Q.M. dichiara che il diritto di comproprietà delle parti – nelle quote incontroverse indicate nell’atto di citazione e confermate nella relazione del c.t.u – riguarda il locale autorimessa sito in Roma, con accesso da INDIRIZZO 10/12, come attualmente censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al F. 860, part. 152, sub 509;

condanna i convenuti costituiti rimborsare all’attrice le spese processuali, liquidate d’ufficio euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, euro 786,00 per spese vive, Iva e Cassa come per legge;

pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo di tali convenuti.

2.10.2024.

IL GIUDICE

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