TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa NOME COGNOME nella causa iscritta al n. 12609 R.G. dell’anno 2023 ha pronunciato ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA N._7733_2024_- N._R.G._00012609_2023 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024
TRA con domicilio telematico eletto presso la pec dei Procuratori, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE , in persona del dott. , nella sua qualità di procuratore, giusta procura per atto Notaio di Roma in data 20 giugno 2022, repertorio n. 55517 raccolta n. 16156, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 12.4.2023 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di prestare attività lavorativa per con mansioni di autista presso il RAGIONE_SOCIALE di Messina-Pistunina, per il territorio di Messina e provincia, alle dipendenze solo formali delle società che gestiscono in appalto la distribuzione postale per conto della prima:
dapprima con RAGIONE_SOCIALE
giusta contratto a termine dal 04.01.2021 al 31.03.2021, prorogato al 30.09.2021 e poi, continuativamente, con la subentrante dall’01.07.2021 (con proroghe sino al 30.04.2022, poi a tempo indeterminato), mantenendo sempre mansioni e sede immutate;
che in realtà, in costanza di tutte le diverse assunzioni il ricorrente è stato destinato a ricoprire un posto di lavoro vacante;
che il lavoratore ha contestato tutte le assunzioni ed i contratti tra può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
…
3-bis.
Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale … notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo …”;
che è onere di produrre i contratti di affidamento del servizio alle Società appaltatrici;
che il ricorrente ha sempre identicamente continuato ad espletare la propria prestazione, come dipendente di fatto di pur nell’avvicendarsi delle due diverse società appaltatrici, a condizioni contrattuali deteriori rispetto a quelle degli autisti assunti direttamente dalla convenuta;
che infatti mentre in caso di assunzione diretta si sarebbe dovuto applicare al rapporto di causa il C.C.N.L. di , con inquadramento al livello D addetto senior, con le assunzioni esternalizzate impugnate egli veniva, invece, inquadrato dai datori formali al livello 4S del C.C.N.L. Servizi Postali in appalto;
che il ricorrente indossava la divisa di , come i dipendenti postali diretti, con pettorine catarifrangenti, pantaloni, divisa con maglia estiva, giubbotto, con il logo visibile di che gli venivano forniti una chiave di per l’apertura delle cassette e un pass personale per accedere liberamente al C.D. di Messina Pistunina, ove parcheggiava il proprio veicolo personale e ritirava quotidianamente il veicolo per lavorare;
che alcun rilevamento delle presenze quotidiane veniva mai fatto né dalla Cooperativa né da venendo le stesse riscontrate solo da mediante il foglio di marcia ed i cc.dd.
modelli 38 e 33, firmati e consegnati quotidianamente presso il C.D. al Capo Servizi di ;
che le due appaltatrici si limitavano a gestire burocraticamente il rapporto di lavoro, non espletando mai alcuna formazione al ricorrente, impartita solo da all’inizio del rapporto o, per gli assunti più giovani, dagli stessi lavoratori con più anni di esperienza;
che solo impartiva tutte le direttive sul lavoro da svolgere, sulle tratte da seguire, sulle variazioni, organizzava i turni (attraverso il capoturno di , sig.
e la prestazione lavorativa, inserita nel ciclo produttivo giornaliero dei dipendenti postali insieme a quelli diretti, secondo le procedure di ;
che il ricorrente, difatti, operava secondo i documenti di trasporto rilasciati da , contenenti il tragitto da seguire, effettuando consegne e ritiri presso gli Uffici Postali, avendo accesso diretto alla sezione zona transiti, a quella scarico pacchi all’accettazione grandi utenti, alla sezione interna di posta registrata, dove ritirava personalmente i dispacci a firma speciali, firmando poi le distinte di ogni singolo dispaccio;
che il ricorrente era dotato di un lettore ottico di per la vuotatura delle cassette, che leggeva il codice a barre posto all’interno, per tracciare così l’effettiva vuotatura e l’orario in cui ciascuna veniva effettuata, consegnato a fine giornata e ripreso ad inizio turno;
che era stato dotato di un applicativo sul proprio cellulare, mediante il quale verificava il lavoro svolto ogni giorno;
che, rientrato in sede, doveva scaricare il mezzo, consegnando i prodotti raccolti, il lettore ottico ai fini della verifica e i borderò di viaggio firmati, sempre e solo a che le uniche procedure lavorative da seguire erano quelle di ;
che sia la Cooperativa che hanno sede a Salerno e sono prive di responsabili e di una struttura amministrativa non solo provinciale, ma anche regionale in Sicilia, mentre chi dà seguito ai meri adempimenti Esposte alcune considerazioni in diritto e richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito in materia il ricorrente concludeva chiedendo di volere:
” 1. dichiarare l’illegittimità, irregolarità, non genuinità, nullità e/o annullabilità dell’affidamento del servizio di distribuzione postale, in riferimento ai contratti sia societari che di lavoro impugnati, per tutti i motivi calendati in parte narrativa;
2. dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a 40 ore settimanali ancora in essere tra il ricorrente e a far data dall’inizio dell’appalto non genuino o da quell’altra data ritenuta di giustizia;
3. condannare la Società alla riammissione in servizio del ricorrente con le mansioni in precedenza svolte di addetto senior al trasporto degli effetti postali, o altra equivalente, livello D senior C.C.N.L. con trattamento retributivo, di inquadramento e ad ogni effetto di legge identico ai dipendenti diretti della Resistente;
4. condannare corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a decorrere dal 04.01.2021 – o da quell’altra data di giustizia – sino alla riammissione, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all’inquadramento contrattuale di cui al capo precedente e quello effettivamente percepito nel suddetto arco temporale;
5. in aggiunta o in alternativa al punto 4, condannare la Società al pagamento di un’indennità onnicomprensiva in favore del ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
, o in quell’altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, salve le retribuzioni per il periodo successivo;
6. vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere:
” previa ogni opportuna declaratoria – ivi compresa la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e/o di singole domande – rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo della lite.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
In particolare la parte convenuta deduceva:
che ha siglato con lo Stato, rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, un contratto di programma, che stabilisce i servizi che la Società deve fornire alla collettività in qualità di affidataria del servizio postale;
che in considerazione della molteplicità dei servizi di cui è affidataria, nonché della estensione degli stessi all’intero territorio nazionale, ha ritenuto di avvalersi, per taluni servizi e relativamente ad alcuni territori, della collaborazione di società terze, con cui ha stipulato dei contratti di appalto, all’esito di procedure di gara, con capitolato tecnico che descrive, analiticamente, il servizio di cui necessita;
che uno di questi servizi strumentali alla corretta esecuzione del servizio postale affidato dallo Stato è quello di trasporto dei prodotti postali e relative attività collegate;
che il suddetto servizio è stato affidato in appalto da anche con riguardo ad alcune zone della Sicilia, in particolare la zona di Messina e di Catania;
che i soggetti che dal 2017 si sono aggiudicati il servizio di trasporto per tale area, all’esito delle procedure di gara, sono stati:
la RAGIONE_SOCIALE soc.
RAGIONE_SOCIALE.
, con cui sottoscritto un Accordo Quadro nel 2017 e la società con cui sottoscritto un Accordo Quadro nel 2021;
che negli accordi quadro è indicato l’oggetto del servizio appaltato («il servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate» ) e il corrispettivo complessivamente stabilito per l’esecuzione dei servizi, rimandando gli accordi, per tutto quanto concerne le modalità di esecuzione del servizio, a quanto dettagliatamente stabilito nel capitolato tecnico («parte integrante» dell’accordo quadro);
che nei capitolati stabilito che i servizi di trasporto sono eseguiti dalla società appaltatrice «in conformità a quanto specificatamente indicato nei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT)5 che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio» (art. 4 capitolato);
che i Modelli non vengono inviati da al singolo operatore, bensì comunicati alla società appaltatrice (così come tutte le altre informazioni operative relative al servizio appaltato), che gestisce in autonomia il rapporto con i suoi dipendenti, ad esempio quanto a turni, orari, presenze, assenze, buste paga e quant’altro, senza alcuna ingerenza da parte di ;
che è normale che richieda all’appaltatrice che i veicoli dalla stessa utilizzati per svolgere le attività di trasporto siano quantitativamente e qualitativamente adeguati;
che tale aspetto è disciplinato nei capitolati tecnici;
che oltre a dover fornire i veicoli, la società appaltatrice è poi tenuta a fornire anche tutta l’attrezzatura necessaria a svolgere il servizio di trasporto richiesto, quali «carrelli di diversa tipologia, tranpallet ecc.»
(art. 4.1 capitolato);
che quanto al personale, già negli accordi quadro è stabilito che l’appaltatrice dovrà utilizzare «personale dotato di necessaria competenza tecnica, opportunamente formato ed addestrato ai vari livelli di collaborazione, in relazione alla mansione svolta ed all’utilizzo delle attrezzature necessarie» (art. 7.3 AQ);
che poiché il personale dell’appaltatrice dovrà necessariamente accedere agli uffici di è altresì stabilito che tale personale «dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento»;
che, quanto al corrispettivo, è previsto un «importo complessivo massimo» per tutti i servizi oggetto di appalto, nonché, in caso di parziale inadempimento dell’appaltatrice la possibilità per di effettuare una «decurtazione sull’importo mensile» (art. 10 AQ);
che ha altresì previsto, in capo all’appaltatrice, specifiche penali per ogni tipo di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione del servizio;
che per quanto a conoscenza di , il ricorrente è stato un dipendente della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE.
ed è attualmente un dipendente dell’appaltatrice svolgendo attività di autista in esecuzione dei servizi di trasporto appaltati dalla Società;
che i requisiti individuati dalla giurisprudenza ai fini dell’accertamento della genuinità di un contratto di appalto sono: l’autonomia organizzativa dell’appaltatore e il rischio economico d’impresa in capo all’appaltatore;
che, quanto all’autonomia organizzativa, l’elemento distintivo primario dell’appalto è, oggi, pacificamente, l’esercizio in capo all’appaltatore dei poteri datoriali tipici ex art. 2094 c.c. nei confronti di coloro che eseguono l’opera o il servizio, a prescindere dall’(eventuale) apporto di capitale e di mezzi e a prescindere anche dal fatto che l’appaltatore utilizzi mezzi e strumenti di proprietà dell’appaltante o di terzi;
che è onere del ricorrente provare la non genuinità dell’appalto in esecuzione del quale ha prestato la sua opera;
che il ricorrente, non ha allegato e provato alcuna circostanza di fatto da cui si possa desumere la dedotta illiceità dell’appalto;
che il ricorrente non indossa la divisa di , né altri indumenti forniti dalla committente;
che non rileva che il ricorrente sia dotato di «una chiave» per l’apertura delle cassette postali e di «un pass» per accedere al centro di distribuzione di , trattandosi di dotazioni previste nel capitolato di appalto ai fini della corretta esecuzione del servizio;
che il rilevamento della prestazione da parte delle società appaltatrici viene effettuato in automatico;
che infatti l’autista prima della partenza è tenuto a inserire, sul mezzo fornitogli dall’appaltatrice, la carta cronotachigrafica, tramite la quale vengono registrate tutte le attività dal medesimo svolte alla guida;
che, quanto, ai fogli citati dal ricorrente, questi non né impartisce direttive ai dipendenti dell’appaltatrice ma trasmette all’appaltatrice (e non ai singoli addetti) i modelli di pianificazione dei trasporti (MPT), con indicazione delle informazioni relative al trasporto richiesto;
che, come contrattualmente previsto, l’appaltatore ha nominato un proprio responsabile di progetto/referente operativo (nel corso degli anni la Sig.ra , reperibile all’email fornita dall’azienda appaltatrice), che interloquiva, per gli aspetti operativi, con il responsabile di ;
che è normale, in considerazione della tipologia del servizio appaltato e dell’ampiezza del territorio oggetto del servizio appaltato che tale responsabile non fosse sempre presente in ogni luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione;
che i contratti di appalto dimostrano che le società appaltatrici hanno di fatto e in concreto assunto appieno il rischio di impresa;
che la genuinità degli appalti di è stata sottolineata nelle sentenze dei giudici di merito e di legittimità richiamate nella memoria di costituzione;
di contestare, in subordine, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato all’interno del CCNL applicato da al «livello D Senior», non ricorrendone i presupposti;
che il ricorrente nemmeno ha diritto all’indennità ex «art. 39 D.Lgs. 81/2015», trattandosi di norma sanzionatoria eccezionale riferita esclusivamente all’ipotesi di somministrazione irregolare.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione all’udienza del 24.6.2024 da tenersi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, concesso alle parti termine fino al giorno dell’udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte di udienza, depositate da entrambe le parti.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione all’udienza del 24.6.2024 da tenersi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, concedendo alle parti termine fino al giorno dell’udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte di udienza, depositate sia dal ricorrente che dalla società convenuta.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha svolto mansioni di Autista, livello 4 S ccnl servizi postali in appalto, luogo di lavoro Messina e provincia alle dipendenze dapprima della RAGIONE_SOCIALE
con contratto a termine dal 04.01.2021 al 31.03.2021, con orario di 36,40 ore settimanali, poi prorogato fino al 30.09.2021;
e successivamente dal 01.07.2021 della subentrante con contratto dapprima a tempo determinato con orario di 32 ore settimanali, prorogato fino al 30.04.2022, poi trasformato dal 01.05.2022 in contratto a tempo indeterminato part-time, invariate le mansioni e l’orario di lavoro.
Si osserva che il ricorrente, dedotta la sussistenza di interposizione non genuina delle società appaltatrici in violazione dell’art. 29 D.Lgs 276/2003, ha chiesto di volere dichiarare la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato ancora in essere tra il ricorrente e a fa data dall’inizio del rapporto di lavoro nell’appalto non genuino o da quell’altra data ritenuta di giustizia, con condanna di alla riammissione in servizio e a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a decorrere dalla prima assunzione. Pertanto la domanda formulata dal ricorrente si fonda sulla violazione dell’art. 29, primo comma, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che “ai fini dell’applicazione delle ’opera o del servizio dedotti in contratto, dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa”.
L’impianto sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003 consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata “al di fuori dai limiti e delle condizioni” previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio (“stipulato in violazione” di legge, art.29, comma 3-bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione o dell’appalto non genuini (cfr. Cass. S.U. n. 2990/2018). Il primo comma dell’art. 29, primo comma, del d. Igs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all’art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa.
Nella vigenza della legge n. 1369 del 1960 la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003).
Sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. n. 8643 del 2001).
In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l’organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all’appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l’utilizzo dei mezzi (anche immateriali), sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del solo risultato delle prestazioni. Dalla documentazione prodotta da si evince che il servizio di trasporto, con riguardo alle zone di Messina e di Catania in Sicilia, è stato affidato da appalto, all’esito di procedura di gara, mediante Accordi Quadro, dapprima alla RAGIONE_SOCIALE (dal 2017 al 2021) e dal 2021 alla Si tratta dell’Accordo Quadro “per la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell’ambito territoriale della Macro Area RAGIONE_SOCIALE Sicilia (province di Messina e Catania) Lotto 5 (ME-CT)” stipulato nel 2017 con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
(doc.3) e dell’Accordo Quadro “ per il servizio di trasporto dei prodotti postali ed attività collegate, afferenti alla RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito territoriale della RAGIONE_SOCIALE Sicilia – Lotto INDIRIZZO – ME” predetti accordi quadro hanno ad oggetto “la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate, come dettagliatamente indicato all’art. 1 del CSO parte 2 Capitolato Tecnico e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Il servizio è articolato nell’ambito provinciale di Messina e Catania” (doc.3);
“il servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate afferenti alla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito territoriale della RAGIONE_SOCIALE Sicilia Lotto INDIRIZZO – ME, come dettagliatamente indicato all’art. 1 – Oggetto dell’appalto del CSO Parte I – Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.
Il servizio è articolato nell’ambito territoriale della MAL Sicilia, provincia di Messina” (doc.4).
Gli Accordi Quadro prevedono che “Il servizio, in base alle condizioni generali del presente Accordo Quadro, sarà attivato a mezzo di Buoni di Consegna emessi sulla base delle effettive esigenze dalle strutture territoriali di I medesimi Accordi Quadro prevedono che “ I tempi di esecuzione del servizio, nonché gli orari, sono dettagliatamente descritti nei modelli MPT (Modelli di Pianificazione Trasporti) che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso e tipologia del veicolo e che saranno allegati ai singoli Buoni di Consegna”. Gli Accordi Quadro prevedono, quanto alle “Modalità di accesso alle sedi di e requisiti del Personale addetto al servizio” che “Tutto il personale dell’Impresa impiegato nelle attività descritte nel presente Accordo Quadro dovrà vestire decorosamente e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento”.
Detti Accordi per l’esecuzione dei servizi rinviano a quanto dettagliatamente indicato nei capitolati tecnici e nei relativi allegati, che costituiscono “parte integrante” dell’Accordo, in cui vengono analiticamente elencate tutte le attività di trasporto di prodotti postali (corrispondenza e pacchi postali) richieste da alla società appaltatrice (doc. 5 e 6).
I capitolati tecnici specificano l’oggetto dell’appalto:
Trasporto dei dispacci contenenti il prodotto affidato dai Centri Rete ai Centri di Distribuzione, Staff di Strutture Territoriali e viceversa;
Trasporto dei dispacci contenenti il prodotto raccolto dagli Uffici Postali ai Centri Rete;
Trasporto dei dispacci contenenti il prodotto affidato dai Centri Rete agli Uffici Postali e viceversa;
Trasporto dei dispacci contenenti il prodotto affidato dai CD ai PDD e viceversa;
Vuotatura cassette d’impostazione;
Raccolta e/o consegna prodotto presso i Clienti di Altre attività collegate a quella principale di trasporto relative a tutti i prodotti postali nei giorni festivi e prefestivi (attività accessorie);
Servizi straordinari per il ritiro dai CS/CO/CD di banca/roll di prodotto e riconsegna nei Centri che saranno indicati da con corse dedicate;
Altre attività collegate a quella principale di trasporto relative a pacchi, oggetti ingombranti e plichi di invii diretti al medesimo indirizzo.
Quanto alle modalità di esecuzione del servizio i capitolati tecnici prevedono che i servizi ivi descritti “sono eseguiti in conformità a quanto specificatamente indicato nei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio.
L’Impresa si impegna a svolgere il proprio servizio nel rispetto degli impegni contrattuali per consentire a conseguire gli standard qualitativi determinati dall’Autorità di Regolamentazione dei servizi postali e dalla Carta della Qualità”.
Nei capitolati tecnici viene espressamente indicato che:
“l’Impresa appaltatrice deve dell’offerta”;
“ relativamente alle classi di omologazione, l’Impresa dovrà impiegare un numero di veicoli (per ciascuna tipologia di mezzo e classe di omologazione) pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica (con esclusione degli eventuali mezzi di scorta), ed eventuali sostituzioni di veicoli stabilite dall’Impresa in corso di vigenza contrattuale dovranno rispettare tali impegni”;
“i veicoli utilizzati per l’espletamento dei servizi devono essere di proprietà dell’Impresa o, se di proprietà altrui, devono essere da essa legittimamente detenuti, a fronte di un valido titolo per l’intera durata dell’appalto, e devono essere in buono stato di funzionamento e di decoro”.
Inoltre nei capitolati tecnici risultano dettagliatamente previste, in capo all’appaltatrice, specifiche penali per ogni tipo di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione del servizio.
Infine gli Accordi Quadro e i relativi capitolati tecnici prevedono che l’Impresa nominerà un proprio Responsabile di Progetto “che costituirà il riferimento per ogni aspetto gestionale e di governance, riguardante la corretta esecuzione delle prestazioni richieste ed oggetto del presente Accordo Quadro”, ovvero un “Referente Operativo che dovrà interfacciarsi con il Direttore dell’Esecuzione nominato da in relazione a tutte le attività e adempimenti contrattualmente previsti”, mentre il Direttore dell’Esecuzione, nominato da , “provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’accordo medesimo, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell’Impresa verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei relativi documenti secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii”.
Il ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria prestazione, sebbene formalmente dipendente delle ditte appaltatrici, come dipendente “di fatto” di Si osserva che la fattispecie per cui è causa è stata più volte affrontata e decisa, in fattispecie del tutto analoghe per sede, mansioni ed appalti/appaltatrici, in senso favorevole al ricorrente.
Si richiamano al riguardo ex art.118 disp. att. cpc i numerosi precedenti di merito e di legittimità prodotti dal ricorrente.
Da ultimo la Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Firenze, nell’Ordinanza n. 14634 del 24.5.2024 ha così deciso”:
“…9. Occorre premettere che la Corte d’appello ha considerato “come l’appalto in cui è incontestato sia stata impiegata la prestazione dell’appellato, avesse ad oggetto l’esecuzione dei servizi di trasporto degli effetti postali da una struttura all’altra della formale committente, di vuotatura delle cassette di impostazione, di consegna dei giornali nelle giornate di sabato, oltre a servizi a questi accessori”.
Ha ritenuto “pacifico che i furgoni con i quali avvenivano i trasporti siano sempre stati nella disponibilità dei formali appaltatori (…);
tuttavia ha considerato “che un simile dato non valga ad elidere le univoche risultanze istruttorie dalle quali correttamente il Tribunale ha desunto essere stata l’attività dei dipendenti degli appaltatori compiutamente integrata nell’organizzazione della loro prestazione, essa decisiva ai fini della realizzazione dell’attività apparentemente commessa (con ogni conseguenza quanto all’illiceità dell’appalto, secondo i principi sopra esposti)”.9.1.
La Corte distrettuale ha, quindi, considerato che .
Se ne deve desumere, una certa evidenza, ad avviso della Corte, che la prestazione dei lavoratori impiegati nei servizi commessi dipendesse e fosse effettivamente organizzata in conseguenza solo delle esigenze dell’organizzazione di impresa della formale committente e variasse con il variare di quelle (dovendo gli appaltatori solo “sottoscrivere per accettazione” eventuali variazioni), non diversamente da quanto accadeva per la generalità dei dipendenti di 9.2.
Pertanto, secondo la Corte, “non si comprende quale sarebbe stata l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, quando gli era in effetto rimessa solo l’attuazione (e la comunicazione ai propri formali dipendenti) di un programma predisposto dalla committente fino al dettaglio e variabile in conseguenza delle sue esigenze”.
(…) 11.2.
Peraltro, in Cass. n. 17627/2023 cit., relativa, come già evidenziato, a fattispecie in cui veniva in considerazione uno dei due appalti di servizi anche qui in esame (…), è stata ritenuta incensurabile la sentenza della stessa Corte territoriale dove aveva ritenuto che “il fatto che il lavoratore usasse furgoni della ditta appaltatrice non era sufficiente a ritenere la sussistenza di un rischio di impresa posto che tale rischio risultava escluso dal fatto che gli itinerari venissero pure pianificati dettagliatamente da …” (cfr. in particolare § 12 e 14 di tale decisione). (…) 13.
Quanto, poi, alla valenza probatoria dei modelli MPT, sulla quale valenza la ricorrente insiste, negandola, sia nel primo che nel secondo motivo, trattasi di elemento che sempre Cass. n. 17627/2023 ha ritenuto correttamente valorizzato dai giudici di merito nel più ampio compendio probatorio (…).
13.2.
D’altronde, la Corte distrettuale ha pure accertato che l’appaltatrice si limitava a comunicare ai propri dipendenti anche eventuali “variazioni” dell’esecuzione dell’incarico, decise da , che si rendessero necessarie in corso d’opera, “non diversamente da quanto accadeva per la generalità dei dipendenti di.
14. Incensurabilmente, perciò, la Corte di merito ha escluso nella specie un’autonomia organizzativa dell’appaltatore, cui era “rimessa solo l’attuazione (e la comunicazione ai propri formali dipendenti) di un programma predisposto dalla committente fino al dettaglio e variabile in conseguenza delle sue esigenze”, quasi fosse ogni appaltatore un nudus minister….
” (conforme Cass. sez.lav Ordin. n. 9511 del 9.4.2024).
Anche in precedenza la Corte di Cassazione, in analoga fattispecie, richiamata da Cass. n. 14634/2024, ha respinto il ricorso di , confermando la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha accertato che “la direzione quotidiana del personale da parte di la vincolatività delle direttive, il controllo, la pianificazione dei percorsi, l’uso di mezzi materiali appartenenti tutte a (a parte il furgone), la mancanza in loco di un referente organizzativo da parte del committente, sono tutti elementi che unitariamente considerati sono più che sufficienti a sostenere la conclusione assunta dalla C.d. A.”, concludendo che “quella presa dalla Corte di appello appare una decisione congrua che rientra nei poteri del giudice di merito effettuare, posto che non viola alcuna norma di legge in ordine alla qualificazione ed alla sussunzione del fatto accertato, atteso che gli elementi evidenziati configurano indici sintomatici della carenza dell’appalto regolare e confermano la presenza dei requisiti tipici del e di quelle della individuazione della subordinazione” (Cass. sez. lav. COGNOME n. 17627 del 20.6.2023).
Di recente la Corte di Appello di Roma sezione lavoro, in fattispecie del tutto similare, sia per le mansioni svolte dai lavoratori (autisti), sia per il luogo della prestazione (Messina), sia per la ditta appaltatrice (TRA , nel rigettare l’appello di ha così stabilito, con motivazione del tutto condivisa in questa sede:
” (… ) Nel caso in esame l’istruttoria svolta ha dimostrato come fosse ad organizzare e dirigere l’attività del lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’appalto (…) , dipendente ha confermato una circostanza dirimente, e cioè che presso il CD di Messina e presso tutte le sedi ove operavano gli appellati non era presente alcun responsabile della cooperativa e non vi era addirittura alcuna sede della cooperativa nell’intera regione Sicilia mentre gli adempimenti burocratici per conto della cooperativa erano svolti da un pari livello degli appellati. Ha dunque escluso l’esercizio di poteri di controllo e direttivi da parte della cooperativa nei confronti del suo personale.
Ha confermato che la cooperativa si occupava esclusivamente dei profili contabili e amministrativi Egli risulta esser un teste qualificato perché era responsabile dei trasporti in e anche in precedenza al maggio del 2020 lavorava come autista , così come.
Il teste ha confermato che la cooperativa non aveva impartito alcuna formazione ai suoi dipendenti appaltati e che gli appellati erano stati formati da al momento della loro assunzione.
Ma quel che è più significativo è che egli ha confermato che le direttive sul lavoro da svolgere , le tratte da seguire, gli orari lavorativi erano impartite da mediante i dipendenti responsabili delle fasi in cui si inseriva il lavoro degli appellati come i signori , che i turni erano predeterminati da.
Il teste ha altresì chiarito che le modalità di svolgere il lavoro degli appellati erano imposte dalla società appellante con il modello 36 e con dei fogli di lavoro (cd modello 38).
Ha spiegato che il modello 36 riporta l’itinerario e prevede il ritorno della posta e la consegna, dalla partenza al rientro con tutti gli orari, le corse, le soste, le pause a cui l’autista si deve attenere.
Il foglio 36 viene disposto dalla sede centrale di Palermo mentre il modello 38 viene dato giornalmente all’autista e deve fare riferimento al modello 36 che contiene i turni di lavoro.
Il teste ha chiarito che sul foglio 38 l’autista deve appore la firma dei referenti degli uffici dove si reca, deve tracciare tutte le operazioni svolte – da quando parte fino al rientro – e deve riportare tutto il prodotto che , ufficio per ufficio , viene ritirato.
Al rientro l’autista consegna il prodotto (cioè la posta) al personale preposto del CD e consegna il modello 38 in garage e lì viene custodito in una busta.
Ha infine precisata l’identità del modo di lavorare dei dipendenti di e dei dipendenti della cooperativa i quali tuttavia, anziché consegnare il modello 38 al responsabile del garage lo consegnano al responsabile dell’ufficio arrivi e partenze.
Ha ulteriormente chiarito che i servizi straordinari erano richiesti da per mancanza di proprio personale e che gli appellati dovevano obbedire alle modifiche imposte degli orari, pure se le stesse operavano senza alcun preavviso, che la cooperativa non operava alcun rilevamento delle presenze del suo personale mentre le presenze erano riscontrate da , i borderò erano consegnati a fine giornata assieme agli strumenti di lavoro di poste( lettore ottico per la vuotatura delle cassette ) (…)Tanto premesso, deve conclusivamente rilevarsi che le attività dovevano svolgersi in conformità a quanto quasi quotidianamente indicazioni su cosa fare da parte dei dipendenti di non risultava in alcun modo la presenza di personale della ditta appaltatrice sul luogo di lavoro. Per contro, il fatto che i lavoratori della cooperativa usassero effettivamente furgoni della ditta appaltatrice non era sufficiente a ritenere la sussistenza di un rischio di impresa posto che tale rischio risultava escluso dal fatto che gli itinerari venissero pure pianificati dettagliatamente da e che il lavoratore utilizzasse per il resto materiale di (come ad esempio il carrello utilizzato per caricare, lettore ottico, chiavi delle cassette di impostazione ).
La direzione quotidiana del personale da parte di la vincolatività delle direttive, il controllo, la pianificazione dei percorsi, l’uso di mezzi materiali appartenenti tutti a (a parte il furgone), la mancanza in loco di un referente organizzativo da parte del committente, sono tutti elementi che unitariamente considerati sono più che sufficienti a sostenere il carattere simulato e fittizio del contratto di appalto con la cooperativa formale datore di lavoro.
Non può neppure farsi scemare il significato e la pregnanza dei poteri esercitati da degradando il potere direttivo sul lavoratore a livello del potere di direzione o di coordinamento del lavoro che compete al committente di un appalto;
trattavasi di direttive specifiche e non già del potere di indicare il solo risultato da raggiungere, di un vero e proprio controllo sulla prestazione , non già del mero legittimo controllo sull’oggetto dell’appalto.
Gli elementi evidenziati configurano indici sintomatici della carenza dell’appalto regolare e confermano la presenza dei requisiti tipici del lavoro subordinato attraverso cui la persona si mette a disposizione del datore per essere assoggettato al suo potere di eterodirezione;
secondo lo schema unanimemente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla perfetta sovrapponibilità delle tematiche della interposizione e di quelle della individuazione della subordinazione.
In effetti, premesso che il contratto di appalto sarebbe nullo anche solo in relazione alla mancanza del potere direttivo del personale, quanto al rischio d’impresa giova ribadire che in effetti in un contratto di servizi di trasporto in cui manca qualsiasi autonomia dell’appaltatore e la prestazione viene programmata in maniera dettagliata e vincolante dal committente, anche in relazione ai percorsi da svolgersi, deve ritenersi che sia del tutto assente anche il rischio d’impresa.
È bene a questo proposito osservare che il rischio d’impresa, non consiste nel non avere certezza assoluta del compenso pattuito, poiché questo tipo di rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione compresa quella del lavoratore subordinato esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro.
Il rischio di impresa rappresenta piuttosto il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l’opera o servizio oggetto dell’appalto;
di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell’opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l’opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare…”(Corte di Appello di Roma sez. lavoro Sentenza n. 1013/2024 dell’11.3.2024)
Anche il Tribunale di Roma sezione lavoro, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, di recente ha così statuito:
” (… ) Dall’istruttoria testimoniale svolta nel presente giudizio è emerso che l’organizzazione e l’esecuzione dei servizi di trasporto in appalto è Sicilia e direttore di esecuzione dei servizi di trasporto in appalto con sede di lavoro a Palermo ha precisato che:
le società all’inizio dell’appalto mi hanno comunicato il nominativo del referente operativo con il quale io mi interfaccio per l’organizzazione dei servizi da espletare o delle variazioni degli MPT o di eventuali disservizi.
Tutta l’organizzazione dei turni di lavoro è a carico della società.
È la società appaltatrice che decide chi deve lavorare in una determinata giornata.
Poi il lavoro degli autisti delle società appaltatrici viene svolto sulla base delle indicazioni contenute nel mod.36 o MPT che noi forniamo alla società appaltatrice che si occupa poi di fornirlo ai suoi dipendenti….
I referenti con i quali io mi interfaccio poiché operano su un bacino territoriale ampio non sono sempre presenti nel medesimo luogo di lavoro.
Io li incontro periodicamente di persona o nel mio ufficio oppure nel Territorio presso una dipendenza di RAGIONE_SOCIALE ricordo come referente i contatti erano relativi sia alla gestione della rete di trasporti sia della rendicontazione mensile delle prestazioni.
Come previsto da accordo quadro esisteva un algoritmo che sulla base delle prestazioni rese determinava il compenso che mensilmente veniva messo in pagamento.
Nell’accordo quadro erano presenti dei modelli di trasporto e ad ognuno di questi corrispondeva una valorizzazione ossia attribuiva un valore ad ogni servizio.
Quindi con l’accettazione dell’accordo quadro vi era anche l’accettazione del compenso.
I servizi erano prestabili in fase di gara, ma aveva la possibilità di modificare i servizi e la nuova valorizzazione.
Il servizio prevede normalmente l’indicazione dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare.
Sulla base di questi tre parametri viene determinato il valore della. i dipendenti delle ditte appaltatrici avevano l’obbligo di presentarsi con un tesserino di riconoscimento fornito dal loro datore di lavoro, non avevano divise di e utilizzavano mezzi di trasporto della società.
Non vi era un servizio di rilevazione del personale da parte di.
Le appaltatrici dovevano comunicare preventivamente e mensilmente a l’elenco dei dipendenti per la successiva autorizzazione agli accessi Il teste che dal 2020 al 2023 ha lavorato presso l’ufficio gestione operativa della Sicilia come referente Trasporti ha riferito che:
nel mio ufficio erano gestiti i rapporti con le ditte appaltatrici con riferimento agli accordi quadro.
In Sicilia all’epoca le ditte appaltatrici erano 4, ogni ditta aveva un accordo quadro.
Non ho mai conosciuto il ricorrente perché noi avevamo contatti solo con i referenti delle ditte appaltatrici.
I contatti erano relativi sia alla gestione della rete di trasporti sia della rendicontazione mensile delle prestazioni… Nell’accordo quadro erano presenti dei modelli di trasporto e ad ognuno di questi corrispondeva una valorizzazione ossia attribuiva un valore ad ogni servizio.
Quindi con l’accettazione dell’accordo quadro vi era anche l’accettazione del compenso.
I servizi erano prestabili in fase di gara, ma aveva la possibilità di modificare i servizi e la nuova valorizzazione.
Il servizio prevede normalmente l’indicazione dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare.
Sulla base di questi tre parametri viene determinato il valore della prestazione.
L’affidamento del servizio alla persona era effettuato dalla ditta appaltatrice in tutte le ipotesi, ossia anche in caso di modifica del servizio era la ditta che lo comunicava al suo personale.
Noi non avevamo alcun rapporto con le persone fisiche che eseguivano il servizio.
I controlli era fatto localmente, ossia il centro che verificava un …. so che a Catania la ditta appaltatrice che svolge il trasporto è la RAGIONE_SOCIALE, almeno da quando io mi occupo del servizio… Questa ditta non ha mai avuto un referente a Catania, noi tenevamo i rapporti con il sig. che è il titolare.
Non so come erano gestiti i rapporti tra la ditta appaltatrice e i suoi dipendenti.
I testi , dipendenti di hanno confermato l’attività svolta dal ricorrente in qualità di autista (…) Dalle dichiarazioni dei testi sopra esaminate e dalla documentazione prodotta ed in particolare dai Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio emerge che, in fase di esecuzione dell’appalto, la committente dettava istruzioni operative dettagliate in relazione ai servizi che il personale dell’appaltatore doveva eseguire e monitorava l’andamento del lavoro attraverso il proprio responsabile, che seguiva in tempo reale lo svolgimento dell’attività attraverso i dati acquisiti dal gestionale (teste COGNOME). Da un lato, infatti, Poste Italiane stabiliva il volume di attività che l’appaltatrice doveva sbrigare e dall’altro, attraverso il responsabile del servizio, controllava in modo continuativo l’attività dell’appaltatrice ed interveniva indicando a quest’ultima eventuali modifiche organizzative, anche di dettaglio, da apportare (teste COGNOME).
I referenti dell’appaltatrice non erano presenti sui luoghi di lavoro (ossia presso i centri di smistamento) e si limitavano sostanzialmente a svolgere un ruolo di meri intermediari nella comunicazione delle istruzioni lavorative che venivano impartite dal personale della committente attraverso i Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) e loro eventuali variazioni senza contribuire con un effettivo autonomo potere decisionale, direttivo od organizzativo.
In particolare, l’appaltatrice non effettuava alcuna programmazione dell’attività, che seguiva in toto le esigenze della committente (la cooperativa decideva quante e quali persone far lavorare sulle diverse linee in base al carico di lavoro delle diverse giornate e stabiliva unicamente i turni orari.
L’assenza di effettiva autonomia organizzativa e di poteri direttivi in capo all’appaltatrice risulta ancor più evidente dal contenuto dettagliato ed indiscutibile dei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) Alla luce del materiale probatorio scrutinato non si evidenzia alcuna autentica autonomia organizzativa in capo all’appaltatrice, la cui attività era soggetta ad un controllo continuo e penetrante da parte della committente, che si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione dell’opera o del servizio: tempi, modi, priorità e qualità del lavoro erano, infatti, definiti e controllati da Poste Italiane che impartiva, attraverso i Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) direttamente direttive specifiche di lavoro al personale dell’appaltatore, mentre i referenti di quest’ultimo si limitavano a trasferire le direttive della committente ai prestatori di lavoro, con un ruolo di mero “passaparola” che la Suprema Corte ha reputato non costituire indice della genuinità dell’appalto (cfr. Cass., 15 maggio 2019 n. 13009). Le risultanze in atti dimostrano perciò in maniera univoca che vi è stata compiuta integrazione dell’attività dei dipendenti degli appaltatori nell’organizzazione di impresa di Po ste I talian e, a lla quale e ra riferib ile il potere di confor mazione della loro prestazione.
Le mansioni assegnate al ricorrente erano semplici e ripetitive e, a prescindere dalla presenza o meno di “referenti” dell’appaltatrice, il potere direttivo ed organizzativo (integrante cosa diversa ed ulteriore rispetto alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro) risulta immanente nell’organizzazione predisposta dalla committente.
Va sottolineato ed interposizione illecita di manodopera – il fattore dell’organizzazione del lavoro non è riducibile alla mera gestione amministrativa del personale impiegato, ma deve estrinsecarsi nell’effettivo esercizio di autonomi poteri di organizzazione e direzione da parte dell’appaltatore, senza ingerenze da parte del committente.
Così, si è ritenuto, in riferimento agli appalti “endoaziendali” qual è quello in esame, “caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente” che il fenomeno interpositorio si realizzi “tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sula ci sia una reale organizzazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 27213/2018). A ciò deve aggiungersi che l’appalto in esame non può considerarsi “leggero” o ad alta intensità di manodopera:
il servizio appaltato, infatti, implica fattori produttivi ulteriori rispetto alle prestazioni di lavoro, i più importanti dei quali – per valore economico e per il ruolo essenziale giocato nell’organizzazione dell’attività – erano di proprietà e nella gestione esclusiva della committente.
Ciò è a dirsi per il sistema informatico gestionale (comprensivo di software, hardware e di apparecchiature correlate quali computer e palmari), senza le quali l’appaltatore (che disponeva quale propria attrezzatura unicamente di mezzi di trasporto e carrelli) non sarebbe stato in grado di eseguire il servizio.
In sintesi, il quadro fattuale sopra descritto conferma che l’appalto di cui si controverte non configura un genuino appalto di servizi, difettando l’autonoma organizzazione dei mezzi necessari in capo all’appaltatore, elemento essenziale del tipo contrattuale.
Nelle ipotesi in cui manchino i requisiti ora descritti, si avrà una fornitura di prestazioni lavorative illecita perché non svolta da soggetti in possesso della specifica autorizzazione (le agenzie iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e accreditate dalle regioni, ai sensi degli artt. 4-7 del D.Lgs. 276/2003) né alle condizioni stabilite dalla normativa.
Troveranno, in siffatte ipotesi, applicazione le sanzioni previste per la somministrazione irregolare o fraudolenta (artt., rispettivamente, 27 e 28 D.Lgs. 276/2003) e il lavoratore potrà agire in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del “soggetto che ne ha utilizzato la prestazione,, con effetto dall’inizio della somministrazione” (art. 29 del Decreto).
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276/2003, deve dichiararsi costituito tra RAGIONE_SOCIALE Italiane s.p.a. ed il ricorrente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (…)” (Tribunale di Roma sez. lav. Sentenza n. 868 del 25.1.2024, conforme Trib. Roma sez. lav. Sent. n.897 del 25.1.2024).
Alla luce della produzione documentale in atti, della richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità in fattispecie del tutto similari, tenuto conto delle ulteriori copiose pronunce analoghe prodotte dalla parte ricorrente, nella fattispecie deve ritenersi accertato che , attraverso i Modelli di Pianificazione e Trasporto di inviati direttamente ai lavoratori (non vi è infatti alcuna prova documentale dell’asserita comunicazione di detti documenti da alla società appaltatrice), direttamente imponeva al lavoratore i tragitti, il contenuto dei trasporti e le caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare, ’inadempimento, verificando l’integrale adempimento mediante il controllo quotidiano dei propri responsabili e la controfirma tutte le attività espletate, registrando ogni giorno la presenza in servizio mediante la compilazione e successiva verifica dei modelli stessi, da firmarsi da parte del lavoratore e poi oggetto di scarico ed inventario da parte di. Trattasi di attività del tutto estranee alle due ditte appaltatrici, che non avevano un referente locale e si limitavano a dare seguito agli adempimenti burocratici con un lavoratore locale di pari livello rispetto al ricorrente.
Emerge, quindi, come il formale datore di lavoro e appaltatore non partecipasse in concreto alla organizzazione e direzione della prestazione lavorativa del ricorrente (predeterminata ed eterodiretta dalla società committente in ogni suo dettaglio), né ai servizi affidati, per l’espletamento dei quali erano utilizzati, ad eccezione dei furgoni, mezzi e strumenti di lavoro forniti dalla stessa committente Orbene, l’impiego di automezzi propri dell’appaltatore non è sufficiente ad integrare un rischio d’impresa a carico dello stesso, poiché è invece decisiva per escluderlo l’accertata estraneità all’organizzazione e direzione della prestazione lavorativa del ricorrente e del servizio, dettagliatamente predeterminato dalla committente. Né alcun valore di prova in favore delle difese della convenuta possono assumere le mail tra le società appaltatrici e prodotte al doc. n.7 atteso che nessuna di dette mail riguarda i lavoratori applicati in appalto e la direzione della loro prestazione, concernendo le stesse solo la gestione dei rapporti contrattuali tra le due società (applicazione di una penale per disservizio, variazioni straordinarie dei servizi già oggetto di appalto), del tutto irrilevanti ai fini di causa.
Per le considerazioni che precedono in applicazione di quanto disposto dall’art. 29, comma 3bis, del d.lgs. n. 276/2003, deve dichiararsi costituito tra il ricorrente e rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 04.01.2021 ed ancora in essere con inquadramento al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di mansioni di autista, con orario di 36,40 ore settimanali dal 04.01.2021 al 30.06.2021, e di 32 ore settimanali dal 01.07.2021 (cfr. contratti di assunzione e buste paga in atti). Al riguardo si osserva che il livello D del CCNL.
per il personale non dirigente di è il livello corrispondente alle mansioni in concreto espletate dal ricorrente, tenuto conto anche della equivalenza del contenuto della declaratoria di inquadramento nel livello 4S del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Infatti appartengono al livello D del CCNL per i dipendenti del gruppo lavoratori “che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione.
Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione”.
Nei ruoli di addetto senior rientrano “ Lavoratori che, nei diversi centri di produzione, uffici di recapito e postali e nelle strutture di staff, nell’ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo le figure professionali esemplificative sono ricompresi:
Addetto produzione – senior;
Addetto CUAS – senior;
Addetto Lavorazioni Interne – senior;
Portalettere – senior;
Addetto Staff – senior.
L’allegato 1 individua nel livello D la figura professionale dell’ Addetto Operativo Trasporti senior (CMP, CPO di base), che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal ricorrente, che ha pertanto diritto al corrispondente trattamento economico e normativo.
Per le considerazioni che precedono deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a decorrere dal 04.01.2021 sino alla effettiva riammissione in servizio del ricorrente, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all’inquadramento contrattuale al livello D senior del CCNL.
per il personale non dirigente di e quello effettivamente percepito nel suddetto arco temporale.
Circa la tutela risarcitoria richiesta in base all’art. 39, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, in subordine e in alternativa al punto 4) delle conclusioni (cfr. punto 5 delle conclusioni) si osserva che l’articolo 39, D.Lgs. 81/2015 prevede che, nel caso di accertamento dell’irregolarità della somministrazione, il giudice condanni il datore di lavoro (utilizzatore) al risarcimento del danno in favore del lavoratore (a copertura del periodo non lavorato dalla cessazione dell’attività in somministrazione all’effettivo ripristino del rapporto).
Trattasi tuttavia di norma che è specificamente riferita alla somministrazione irregolare, nella specie non ricorrente.
Essendo norma sanzionatoria, essa è eccezionale e di stretta applicazione e non ne è consentita l’applicazione analogica o l’interpretazione estensiva.
In ragione della complessità delle questioni trattate, della sussistenza di precedenti di merito difformi, della parziale soccombenza, si compensano tra le parti per un terzo le spese processuali mentre i due terzi vanno posti a carico della parte convenuta, liquidati come da dispositivo in calce, tenuto conto della serialità del contenzioso.
PQM
1) dichiara la sussistenza tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di , con decorrenza dal 04.01.2021 ed ancora in essere, con orario di 36,40 ore settimanali dal 04.01.2021 al 30.06.2021 e di 32 ore settimanali dal 01.07.2021;
2) condanna a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a decorrere dal 04.01.2021 sino alla effettiva riammissione in servizio, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all’inquadramento contrattuale di cui al capo n.1) del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suindicato arco temporale;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa tra le parti per 1/3 i compensi di lite e pone i 2/3 a carico della società convenuta, che liquida, già operata la compensazione, in complessivi € 3.098,00 di cui € 2.694,00 per compensi ed € 404,00 per spese, oltre iva e cpa.
Roma, 01.07.2024 IL GIUDICE Dott.ssa NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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