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Codice Civile
Codice Penale

Accertamento rapporto lavoro subordinato e interposizione illecita

La sentenza affronta la tematica dell’interposizione illecita di manodopera e della validità dei contratti di appalto. Il giudice, accertata l’inesistenza di un contratto di appalto valido tra le società coinvolte, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’utilizzatore.

Pubblicato il 16 October 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

R.G. 3654/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA QUARTA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato, dandone pubblica lettura all’odierna udienza, la seguente

SENTENZA N._9585_2024_- N._R.G._00003654_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

nella causa iscritta al n. r.g. 3654/2023 promossa da: , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio degli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME che la rappresentano e difendono giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avv.ti COGNOME NOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono giusta procura in atti RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 01/02/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:

che a decorrere dal 14.01.2008, senza soluzione di continuità, aveva lavorato in favore di presso la sede di quest’ultima sita in INDIRIZZO seppur alle formali dipendenze delle diverse società intermediarie (pseudo appaltatrici) che si erano susseguite nel corso degli anni, di fatto estranee alla direzione e al coordinamento della sua prestazione lavorativa;

che era stata inquadrata come addetta alla portineria- receptionist malgrado svolgesse mansioni estranee a quelle di portierato, riconducibili a quelle di hostess – addetta alla segreteria dei paini;

che, difatti, dall’inizio del rapporto (14.01.2008) e sino al mese di giugno 2009 aveva lavorato al 4° piano dello stabile di INDIRIZZO svolgendo mansioni di segreteria in supporto alla dipendente , segretaria personale del dirigente Dott. il quale di fatto assegnava ad essa ricorrente (al pari della sua segretaria personale) i compiti da svolgere ed impartiva ad essa le relative direttive da seguire;

che in tale periodo (gennaio 2008 – giugno 2009) si era occupata di gestire l’agenda degli appuntamenti della dirigenza, di rispondere al telefono, di smistare la corrispondenza oltreché di ricevere gli appuntamenti del dott. che dal mese di luglio 2009 essa ricorrente, a seguito di un colloquio con la segreteria del responsabile dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Centro Sud – Ispettorato di Roma ( , era stata assegnata al 2° piano del medesimo stabile , presso il suddetto Ufficio, svolgendo le medesime mansioni di segreteria sotto il controllo e la direzione della sig.ra dalla quale era stata preventivamente formata; che dall’aprile 2014, a tutt’oggi, dopo il superamento di un colloquio valutativo con il funzionario di RAGIONE_SOCIALE, dott. aveva continuato a svolgere le suddette mansioni di segreteria in favore presso l’Ufficio di Rappresentanza e Presidenza – Direzione Centrale, in supporto ai dipendenti Generali signore dalle quali aveva ricevuto la formazione e le relative direttive;

che disponeva nell’esercizio delle suddette mansioni di una propria postazione (PC e telefono con credenziali della email aziendale );

che oltre alla formazione impartita dalle suddette dipendenti *** essa ricorrente aveva partecipato ad un corso di formazione sul front office sostenuto e pagato dalle stesse che nello svolgimento delle sue mansioni e, quindi, nell’esecuzione della propria prestazione lavorativa, non aveva mai potuto interfacciarsi con un referente del formale datore di lavoro presente nella sede di INDIRIZZO

che difatti sig. dipendente della società intermediaria/pseudo appaltatrice, si era occupato della sola gestione amministrativa del rapporto, avuto riguardo alle ferie e ai premessi, oltreché alla retribuzione;

che dall’inizio del rapporto e sino all’1.03.2022 aveva osservato un orario di lavoro full time (dalle ore 8.00 alle ore 17.00) e dal mese di marzo 2022, a tutt’oggi, un orario part time (dalle 8.00 alle 13.30, ovvero dalle 13.30 alle 19.00) .

Tanto esposto in punto di fatto, la ricorrente, preliminarmente rilevata la sussistenza di una mera interposizione di manodopera stante l’inesistenza dei contratti di appalto tra l’utilizzatore e le società appaltatrici (sue formali datrici di lavoro), ha convenuto in giudizio affinché fosse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con quest’ultima intrattenuto a seguito del carattere simulato e, in ogni caso, illegittimo dell’appalto intercorso con le varie società appaltatrici, con decorrenza dal 14.01.2008, con suo diritto all’inquadramento nell’area professionale C 3° livello del C.C.N.L. Assicurazioni e condanna delle a corrispondere in suo favore, con decorrenza dal deposito del ricorso, le relative retribuzioni ordinarie ed ogni altro emolumento previsto dal CCNL di categoria, oltre scatti di anzianità per 14 mensilità a titolo retributivo o risarcitorio. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite.

Fissata l’udienza di comparizione delle parti, si è costituita ritualmente in giudizio con memoria del 27/09/2023 eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso – con riferimento all’impugnativa del rapporto intercorso con la e, quindi, per il periodo antecedente il mese di ottobre 2015 – per intervenuta decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 e, nel merito, contestando l’avversa pretesa (sia avuto riguardo alla dedotta illegittimità degli appalti che in ordine all’invocato inquadramento contrattuale) in quanto sfornita di qualsivoglia allegazione e prova. Ha quindi rilevato:

che società del aveva affidato, dapprima, a – con riferimento al periodo dal gennaio 2008 al settembre 2015 – e, successivamente, a in relazione al periodo dall’ottobre 2015 al 31 dicembre 2023 – la fornitura e la gestione dei servizi di reception presso le proprie sedi, tra cui anche quella dello stabile sito a Roma, INDIRIZZO

che aveva stipulato con nei periodi appreso indicati, tre distinti contratti di appalto (contratto relativo al periodo dal 14 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, contratto relativo al periodo dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 e contratto relativo al periodo dall’1 aprile 2013 al 30 settembre 2015);

che dall’1.10.2015 la stessa aveva concluso con un contratto di appalto relativo al periodo 1.10.2015 – 3.12.2018 e, poi, due successivi contratti relativi ai periodi 1.06.2018 – 31.12.2019 e 1.01.2020 – 31.12.2023;

che il Consorzio appaltatore RAGIONE_SOCIALE si era poi avvalso della propria consorziata RAGIONE_SOCIALE per l’espletamento dei servizi al medesimo appaltati;

che dal punto di vista operativo, i rapporti tra la committente e le società appaltatrici erano gestiti per il tramite di referenti/responsabili da quest’ultime nominati (per e per , con il compito di organizzare e monitorare l’attività dei propri addetti e di interfacciarsi con i referenti della Committente;

che tali referenti erano spesso presenti presso la sede al fine di visionare e verificare l’operato degli addetti al servizio appaltato;

che la ricorrente non aveva mai superato alcun colloquio valutativo da parte dei dipendenti e mai era stata dagli stessi formata;

che nel corso del rapporto non era stata mai sottoposto al potere direttivo dei dipendenti di i quali si limitavano semmai ad impartire alla ricorrente indicazioni di tipo funzionale (e mai gerarchico) attinente al servizio di accoglimento ospiti a cui era preposta;

che a tutto voler concedere, comunque, le mansioni disimpegnate dalla ricorrente erano riconducibili all’Area Professionale D, 2° livello, del CCNL di categoria e non al preteso 3° livello;

che difatti la ricorrente aveva sempre svolto mansioni di solo addetta alla reception, essendosi unicamente occupata dell’accoglimento degli ospiti;

che l’accoglimento degli ospiti avveniva al piano e non all’entrata dello stabile, ove a tutt’oggi non è presente il servizio reception di Tanto esposto, convenuta, contestato anche l’invocato inquadramento nel III livello – Area Professionale C – del CCNL di settore, ha concluso per la sussistenza in capo alle sole società appaltatrici dei poteri datoriali di cui all’art. 2094 c.c. e, allo stesso modo, l’esistenza in capo alle medesime del rischio economico d’impresa.

Ha quindi concluso per il rigetto integrale del ricorso.

Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, rigettati i mezzi di prova proposti dalle parti essendo la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all’esito dell’udienza celebrata con le modalità di cui al cit. art. 127 ter la controversia è stata decisa con la presente sentenza.

*** *** *** Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito illustrati.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 4 lett. d) della legge n. 183/2010 in relazione al periodo antecedente all’ottobre 2015 (sino a quando cioè la ricorrente è stata formalmente impiegata alle dipendenze della Sul punto, infatti, giova richiamare – condividendone le motivazioni – il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 40652 del 17/12/2021, a mente della quale “nei casi di Cont richiesta di accertamento (ove l’azione dichiarativa richiede un accertamento “ora per allora”) dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un’ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e va affermato il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c., comma 3:

“la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”.

Orbene, nel caso di specie è pacifico che la ricorrente non abbia ricevuto alcun provvedimento in forma scritta, ovvero un qualsiasi atto di egual valore, con il quale le sia stata negata la titolarità del rapporto, con la conseguenza che non potrà decorrere il termine decadenziale di cui alla citata disposizione di legge.

L’oggetto di questo giudizio, sul quale il giudice è chiamato a pronunziarsi, attiene all’accertamento della sussistenza o meno di una interposizione vietata di manodopera e/o di un appalto illecito intercorso tra e le società RAGIONE_SOCIALE, nei rispettivi periodi di riferimento.

La ricorrente, con l’atto introduttivo di questo giudizio ha preliminarmente dedotto l’inesistenza degli appalti su cui si discute stante l’insussistenza dei relativi contratti tra l’utilizzatore – odierno convenuto – e le società di cui è stata formalmente dipendente e, in ogni caso, il carattere simulato degli stessi atteso che la sua prestazione lavorativa è stata sin dall’inizio (e a tutt’oggi) organizzata, diretta ed utilizzata dalla sola società committente, avendo le società appaltatrici – sue formali datrici di lavoro – posto in essere nei suoi confronti unicamente atti di gestione amministrativa del rapporto; ha quindi rivendicato il suo diritto alla costituzione, ora per allora, di un rapporto di lavoro subordinato con le con inquadramento nell’Area Professionale C, livello III, del CCNL di settore, atteso che le mansioni svolte sono di fatto riconducibili a quelle di hostess- addetto alla segreteria e non invece a quelle di receptionist.

Così delineato il thema decidendum della presente controversia, deve innanzitutto rilevarsi che la deduzione operata dalla ricorrente in merito all’inesistenza dell’appalto è da considerarsi fondata.

Innanzitutto, per il periodo gennaio – dicembre 2009 parte resistente non ha depositato in atti il relativo contratto di appalto ma unicamente una fattura (cfr. doc. 1 della memoria difensiva) relativa al servizio di reception che nulla prova in merito agli effettivi termini del contratto di appalto.

Allo stesso modo, dalla disamina della documentazione in atti, si rileva che non è riconducibile alla convenuta la titolarità dell’appalto con la in relazione al servizio reception di cui all’accordo relativo al periodo intercorrente tra l’1.04.2013 ed il 30 settembre 2015;

ed invero, la società convenuta all’atto della sua costituzione in giudizio ha prodotto il solo contratto sottoscritto tra la e la (cfr. doc. 4 e 5 della memoria difensiva), dalla cui disamina risulta che la prima agisce in nome per conto esclusivamente di e non anche di Parimenti inesistente il contratto/contratti di appalto intercorsi tra la convenuta e l’altra formale datrice di lavoro della ricorrente (RAGIONE_SOCIALE cfr. doc.6 del ricorso) dal mese di ottobre 2015, atteso che dalla disamina della medesima documentazione prodotta dalla società resistente si rileva che i contratti Cont di appalto versati in atti (cfr. docc. da 5 a 8 della memoria difensiva) sono stati sottoscritti dalla – quale rappresentante della convenuta – e la di cui la RAGIONE_SOCIALE società cooperativa – alle cui formali dipendenze ha operato la ricorrente – è uno dei soci.

Va da sé che in relazione ai periodi sopra indicati non si può assumere la presenza di validi contratti d’appalto né tra la resistente e la che tra la prima e RAGIONE_SOCIALE cooperativa.

Al contrario, in relazione al periodo 1.01.2010 – 1.04.2013 la prova dell’esistenza di tale contratto d’appalto è stata fornita dalla convenuta atteso che il relativo accordo (cfr. doc. 2 della memoria difensiva)

è stato siglato tra – in nome e per conto della convenuta (cfr. art. 2 del suddetto contratto) – e la In conclusione, per quanto concerne il periodo gennaio 2008 – dicembre 2009 e, ancora, il periodo successivo al mese di aprile 2013, la convenuta non ha prodotto i contratti di appalto intercorsi con le formali datrici di lavoro della ricorrente;

per quanto concerne invece l’unico periodo sorretto dal contratto di appalto (gennaio 2010 – aprile 2013), anche a voler ritenere detto contratto genuino, deve rilevarsi che siffatto accordo è intervenuto solo quando la ricorrente già aveva lavorato da circa due anni presso la sede di INDIRIZZO (fatto questo pacifico tra le parti) in assenza di validi titoli giustificativi e che, quindi, sussistendo antecedentemente l’illegittima utilizzazione Cont di manodopera, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può dirsi instaurato sin dall’origine. La conclusione di cui sopra esonera l’interprete dall’accertamento in concreto della genuinità o meno dell’appalto per tale ridotto periodo.

Ne consegue che deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le effettiva utilizzatrice della prestazione resa dalla ricorrente, con decorrenza 14.01.2008.

Per quanto concerne, invece, le mansioni svolte dalla favore della convenuta – aspetto rilevante sotto il diverso profilo dell’inquadramento contrattuale – deve osservarsi che la stessa ricorrente deduce di aver svolto attività di fatto riconducibili al 3° livello dell’Area Professionale C del CCNL di categoria, ossia mansioni di hostess – addetta alla segreteria, così negando lo svolgimento di mansioni di receptionist.

La ricorrente, al riguardo, afferma che dall’inizio del rapporto (gennaio 2008) a tutt’oggi si è occupata prevalentemente di gestire l’agenda degli appuntamenti della dirigenza, di rispondere al telefono, di smistare la corrispondenza oltreché di ricevere gli appuntamenti, svolgendo tali attività ai piani e non all’ingresso dello stabile di INDIRIZZO

Parte convenuta, dal canto suo, ha contestato l’invocato inquadramento contrattuale, rilevando che le mansioni effettivamente disimpegnate dalla ricorrente siano riconducibili al 2° livello dell’Area Professionale D, essendosi occupata la di svolgere unicamente mansioni di addetta alla reception e, quindi, essendosi principalmente limitata all’accoglienza degli ospiti ai piani in cui nel corso degli anni è stata assegnata, precisando, al riguardo, che lo stabile non è fornito di un servizio di portineria in entrata. Diviene, quindi, essenziale per l’interprete comparare la declaratoria del 2° livello del ccnl di settore con quella del 3° livello del medesimo contratto.

A mente dell’art. 89 del CCNL di categoria appartengono al III livello – Area Professionale C “lavoratori/trici che sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite svolgono in via continuativa e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantitativamente significativa attività impiegatizie d’ordine di natura tecnica e/o amministrativa ovvero svolgono in modo promiscuo attività impiegatizie esecutive congiunte ad attività, anche manuali, ausiliarie al funzionamento degli uffici;

– lavoratori/trici che svolgono attività manuali complesse che richiedono specializzazione o comportano l’uso, la manutenzione.

Ai sensi della richiamata disposizione collettiva (art. 89) appartengono invece al II livello – Area Professionale D “i lavoratori/trici che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffici, per abilitarsi alle quali occorrono semplici conoscenze professionali e/o per le quali è richiesto un certo periodo di pratica”.

È evidente quindi che mentre i lavoratori di III livello svolgono in modo continuativo (sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo) attività impiegatizie , quelli di terzo livello si limitano a svolgere attività ausiliarie al funzionamento degli uffici (attività di supporto, quindi, a coloro che svolgono attività di segreteria).

Ciò rilevato, si deve osservare come la rappresentazione dei fatti operata dalla ricorrente e la produzione documentale dalla medesima offerta (cfr. docc. da 9 a 13 del ricorso) non permettono a questo giudice di accertare positivamente l’espletamento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al rivendicato livello di inquadramento (III).

Ed invero, sono le stesse e-mail allegate al ricorso a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente di mere attività ausiliarie al funzionamento dell’ufficio, atteso che dal contenuto della corrispondenza in atti è agevolmente rilevabile che la ricevesse dalle segretarie di Generali – assegnate ai relativi piani – precise indicazioni per essere coadiuvate nel loro lavoro.

Ed in particolare:

– E-mail del 2.11.2021 inviata dalla dipendente alla ricorrente:

“ Scusami per sicurezza ti invio l’elenco delle presenze di oggi.

Dopo la riunione, per piacere, distruggi tutto.

(cfr. doc. 9 del ricorso)

– E-mail del 10.03.2021 inviata dalla dipendente alla ricorrente:

“ciao faccio seguito a quanto ci siamo detti telefonicamente:

gli originali firmati dall’avvocato NOME NOME andranno messi in una busta da spedire via corriere a Scrivi pure a mano l’indirizzo sulla busta:

va benissimo.

per la spedizione via corriere scriverò io all’ufficio posta” (cfr. doc. n. 10 del ricorso);

– E-mail del 16.11.2021 inviata dalla dipendente alla ricorrente:

Volevo avvisarvi che giovedì 18 novembre verrà nei nostri uffici il dottor assistente del CEO.

Al suo arrivo vi prego fargli un badge per ospiti di farlo accedere ai nostri uffici riservare per lui la stanza top executive room del rappresentative Office” (cfr. doc. n. 14);

– E-mail del 30.05.2022 inviata dalla dipendente “sistemeremo senz’altro il dottor otto che hanno in una delle stanze libere riservate ai vertici aziendali nei giorni richiesti.

solitamente diamo noi indicazioni direttamente alla reception terzo piano” (cfr. doc. 13 del ricorso);

Significativa poi la e-mail del 04.03.2021 inviata dalla dipendente alle colleghe di dalla quale si può agevolmente rilevare che effettivamente il ruolo rivestito dalla ricorrente fosse quello di receptionist :

“ domani pomeriggio verso le 15:30 io dovrò assolutamente uscire…se ci fossero urgenze di qualsiasi tipo..

chiamate pure le nostre receptionist di INDIRIZZO (cfr. doc.. 11 del ricorso).

Le mansioni di receptionist, del resto, sono anche riconducibili a quanto previsto dai medesimi contratti di appalto (cfr. docc.

2, 4 e 5) – aventi ad oggetto appunto l’attività di reception all’ingresso o ai piani – e, pertanto, posto che anche la convenuta assume che la ricorrente abbia esercitato le attività di cui ai richiamati contratti, appare dimostrato l’esercizio da parte della ricorrente di mansioni di fatto riconducibili al II livello, con rigetto della relativa domanda sul punto (inquadramento nel III livello).

In base a detta documentazione deve quindi escludersi che la abbia svolto in via continuativa sia le mansioni di segretaria (come dedotto in ricorso) sia quelle di centralinista indicate nelle note ex art. 127 ter c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda della ricorrente deve essere in parte accolta e, conseguentemente, accertata l’illegittima interposizione manodopera, deve dichiararsi ad ogni effetto di legge la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato tra le parti, tutt’oggi in essere, con l’inquadramento della ricorrente nel 2° livello dell’Area Professionale D del CCNL di categoria, con decorrenza dal 14.01.2008.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in ossequio al D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), alla complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (media), all’attività processuale svolta, all’effettivo impegno nelle diverse fasi del procedimento, oltreché all’inquadramento della ricorrente nel II livello del CCNL di settore, anziché nel preteso III livello.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

– accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 14.01.2008, con inquadramento della sig.ra nel 2° livello – Area Professionale D – del CCNL Assicurazioni;

– condanna la società resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge, Roma, 1 ottobre 2024 Il Giudice NOME COGNOME

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