REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott., nella causa civile n. /2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
XXX(avv.)
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. (avv. Riccardo Lini) – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (avv.)
– convenuto–
all’esito della camera di consiglio, alle ore 12.06, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., a seguito dell’udienza tenutasi secondo modalità da remoto del giorno 7.7.2021, la seguente
SENTENZA n. 170/2021 pubbl. il 07/07/2021
XXX ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro Agenzia delle Entrate Riscossione e Inps chiedendo l’accoglimento, nei confronti dei convenuti, delle seguenti domande “Annullare ovvero dichiarare nulle o comunque inefficaci tutti gli avvisi di addebito indicati in narrativa, unitamente ai ruoli ed agli estratti di ruolo per omessa o carente notifica degli stessi con conseguente estinzione del titolo. In ogni caso accogliere il ricorso accertando e dichiarando l’intervenuta decadenza delle pretese creditorie portate dagli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e di specifica impugnazione e comunque la loro prescrizione per decorrenza del temine di cinque anni previsto per i contributi previdenziali ed assistenziali sancendo la loro irricevibilità da parte dell’Ente”.
Ha esposto che, dall’esame di estratto di ruolo consegnatogli da Agenzia delle Entrate Riscossione, ha appreso dell’esistenza di un avviso di addebito (in realtà una cartella esattoriale), n., recante pretese contributive dell’Inps d’importo pari a complessivi €2.643,50 che gli sarebbe stato notificato in data 29.11.2007; che tale avviso di addebito non gli è stato mai notificato; che l’iscrizione a ruolo sarebbe invalida e la prescrizione del credito contributivo.
Agenzia delle Entrate e Inps, nel costituirsi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’azione in mancanza di un’attuale azione esecutiva da parte del concessionario.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha, poi, evidenziato di avere regolarmente notificato la cartella esattoriale in data 29 novembre 2007 ed esposto che, successivamente, il corso della prescrizione è stato interrotto da: a) un parziale pagamento del debito, limitatamente all’importo di €715,21, costituente implicito riconoscimento dello stesso in data 8 marzo 2012; b) un’intimazione di pagamento notificata in data 23.10.2015; c) un’intimazione di pagamento notificata in data 31.5.2018;
d) un’intimazione di pagamento notificata in data 14.5.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al preliminare profilo dell’ammissibilità dell’azione proposta, la Suprema Corte, con la recente pronuncia sentenza n. 29294 del 12 novembre del 2019, ha esaminato a fondo la questione dell’interesse ad agire con azioni di accertamento negativo del credito contributivo intraprese in mancanza di alcuna attuale iniziativa di riscossione da parte dell’Agente incaricato della riscossione dei crediti previdenziali.
In sintesi, la Suprema Corte, parzialmente rimeditando precedenti orientamenti emersi cui anche questo giudice si era parzialmente allineato, ha ritenuto l’ammissibilità di un’azione di accertamento negativo del credito contributivo vantato da enti previdenziali per sopravvenuta prescrizione del credito stesso del quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso la consultazione dell’estratto di ruolo e ciò a prescindere dall’esistenza di attuali iniziative di riscossione poste in essere dal concessionario. L’interesse, infatti, in tali ipotesi, va valutato all’attualità e discende anche dalla posizione processuale assunta dalle parti convenute ed in particolare va dichiarato esistente qualora le parti convenute contestino che la prescrizione sia effettivamente intervenuta deducendo, dunque, l’attuale esistenza del credito contestato.
Si riportano, di seguito, i brani più significativi della sentenza n. 29294 del 12 novembre del 2019: “18. l’impugnazione dell’estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sè ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso; ciò esclusivamente in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente in ipotesi di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo necessariamente recettizio; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo; 19. qualora il debitore, affermando che non gli sia stata notificata la cartella, intenda ottenere l’accertamento negativo della sussistenza del debito, possono darsi due possibilità: a) laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l’azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perchè non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell’iscrizione al ruolo. In questo caso l’interesse ad agire è evidente, come per l’ipotesi oggetto della pronuncia delle SS.UU. n. 19724 del 2015, e l’eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda; b) se, invece, attraverso l’esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l’estratto del ruolo in sè considerato ed a prescindere dalla verifica dell’avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l’accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perchè l’estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicchè qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell’obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l’accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. 20. Diverso discorso deve, però, farsi laddove il contribuente – sempre affermando di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell’estratto chieda l’accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella. 21. Trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (vd. Cass. n. 23116 del 2004) a differenza della materia civile e ciò impedisce l’operatività della regola generale dell’inammissibilità di un’azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzi nell’affermazione della prescrizione. 22. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 23237 del 2013), ha esplicitamente ritenuto l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo fondato sull’eccezione di prescrizione e ciò a proposito della disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in ordine alla denuncia del lavoratore. Si è, in tale contesto, affermato che l’effetto ad essa riconnesso di impedimento dell’acquisto da parte del debitore del “diritto potestativo” di provocare l’estinzione del rapporto – deve essere effettuata in modo da garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso. 23. Ciò comporta che la suddetta presentazione debba avvenire entro un termine congruo che, in assenza di indicazione legislativa, si può far coincidere – in base ad un criterio finalistico e nel rispetto del generale principio di razionalità – con il medesimo termine, quinquennale, entro il quale il datore di lavoro potrebbe chiedere l’accertamento negativo del proprio debito contributivo e così ottenere il riconoscimento giudiziale del suddetto diritto potestativo. 24. Dunque, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore. 25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell’interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di Cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice. 26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell’intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l’ordinanza n. 22295 del 2019. E’ stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell’interesse ad agire mediante l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito, assume rilevanza l’eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio. 27. Si tratta, all’evidenza, di un giudizio di merito poichè, come chiarito da questa Corte, l’interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008; conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006).
Nel merito, questo giudicante ritiene di esaminare con priorità la questione della prescrizione del credito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., potendo, in tale prospettiva, la causa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica.
Ora, considerando che, ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995, il termine di prescrizione dei crediti contributivi e dei relativi accessori è quinquennale e considerata l’avvenuta notifica della cartella esattoriale il 29.11.2007, in mancanza di successivi idonei atti interruttivi della prescrizione, quest’ultima sarebbe maturata il 29.11.2012.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, invece, il termine di prescrizione risulterebbe interrotto da un implicito riconoscimento del debito effettuato dalla parte ricorrente con un parziale pagamento, dell’8 marzo del 2012, dei debiti di cui alla cartella esattoriale n.. L’argomento non convince e va disatteso in quanto, dal parziale pagamento di un debito non possono trarsi elementi probatori da cui desumere il contestuale e necessario implicito riconoscimento della residua quota del debito non immediatamente estinta. Il debitore, infatti, potrebbe, in ipotesi, ritenersi obbligato esclusivamente entro il limite della somma pagata e disconoscere la residua quota del più cospicuo debito iscritto a ruolo. In altre parole, un parziale pagamento, come quello effettuato nel mese di marzo del 2012 da parte del ricorrente, in mancanza di ulteriori elementi di prova, può, a tutto concedere, essere valutato come prova dell’implicito riconoscimento del debito, esclusivamente entro il limite dell’avvenuto adempimento. Non potendo, dunque, considerarsi, il parziale pagamento del marzo del 2012, riconoscimento dell’esistenza del residuo credito dell’Inps iscritto a ruolo e non risultando alcun atto interruttivo della prescrizione posto in essere entro il 27.11.2012, il credito di cui alla cartella esattoriale n. va dichiarato prescritto.
Le spese di lite tra il ricorrente e i convenuti seguono la soccombenza; tenuto conto del fatto che il credito è stato affidato dall’Inps al concessionario per la riscossione e che l’estinzione del suo credito si è verificata mentre il credito risultava ancora affidato al concessionario per essere riscosso, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione. Tra Inps e Agenzia delle Entrate Riscossione, stante l’analoga posizione processuale assunta, le spese vanno invece compensate. Esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX così provvede: dichiara estinto per prescrizione il credito di cui alla cartella esattoriale n. ; condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore dell’avv., dichiaratosi procuratore antistatario di parte ricorrente, liquidandole nella misura di €1.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 7 luglio 2021
Il giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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