REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._227_2024_- N._R.G._00000656_2023 DEL_12_09_2024 PUBBLICATA_IL_12_09_2024
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 656/2023 promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME sito a Rimini in INDIRIZZO – RICORRENTE – CONTRO Sede di Rimini, in persona del pro tempore dell’Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall’avv.NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla INDIRIZZO Forlì INDIRIZZO/D. – RESISTENTE – Oggetto:
malattia professionale
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente:
si riporta al ricorso introduttivo B) I procuratori delle parti resistenti:
si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso conveniva in giudizio l’ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l’accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi a malattie professionali – ed in particolare :
artropatia spalla dx. con lesione tendine SVSP, borsite e tenosinovite CLB − non riconosciute dall’ In particolare nell’atto introduttivo del giudizio l’anamnesi lavorativa del ricorrente viene ricostruita nei seguenti termini :
“ …Periodo 1987-1996:
parte ricorrente ha lavorato come OSS presso la clinica RAGIONE_SOCIALE.
Lavorava nel reparto riabilitativo, con circa 18 degenti, su turni mattino-pomeriggio.
Parte ricorrente si occupava della alzata e messa a letto, igiene, vestizione e alimentazione dei pazienti.
Periodo 1996-oggi:
parte ricorrente lavora come OSS presso l’Ospedale di Santarcangelo.
Per i primi 4 anni lavorava nel reparto di Lungodegenza.
Nel reparto di Lungodegenza c’erano 20 posti letto e parte ricorrente lavorava con due infermieri.
Il lavoro comprendeva le alzate e l’igiene del paziente, la movimentazione manuale dei pazienti allettati o disabili, il rifacimento dei letti, la sistemazione del materiale sporco e pulito.
Dopo 4 anni parte ricorrente veniva spostata, a causa dello smembramento del reparto di Lungodegenza, nel reparto di Post-Acuti fino al 2008.
Il reparto contava 20 degenti, divisi in due settori.
Le mansioni di parte ricorrente comprendevano, tra le altre, l’igiene parziale o totale dei pazienti, l’assistenza al medico o agli infermieri nelle medicazioni (clisteri, cambio cateteri, cambio cerotti..), la distribuzione e l’assistenza al paziente nella somministrazione dei pasti, le alzate dei pazienti, la movimentazione manuale dei pazienti allettati o disabili.
Fino al 2001 parte ricorrente lavorava su turni mattino-pomeriggio per sei giorni a settimana (sei ore al mattino, sei ore al pomeriggio).
Dall’inizio del 2002 optava per il part-time (25 ore settimanali), fino all’ottobre del 2008.
Dal 2008 ad oggi parte ricorrente lavora in RAGIONE_SOCIALE a tempo pieno, con turnazioni anche notturne.
In Pronto Intervento parte ricorrente effettua attività che comprendono quotidianamente, tra le altre, il trasporto dei pazienti, barellati e non, all’interno del Presidio Ospedaliero, l’assistenza ai bisogni fisiologici (eliminazione ed igiene) dei pazienti, riordino e pulizia di barelle e carrozzine, riordino della stanza d’osservazione, supporto al medico e agli infermieri nelle attività assistenziali agli utenti/pazienti (preparazione del paziente alla visita, rimozione degli abiti..
), distribuzione del vitto ai pazienti.
Si segnala che, in tutti i reparti sopra citati, la movimentazione dei pazienti allettati, il loro barellamento e trasporto vengono effettuati manualmente, sforzando le braccia, le spalle e la schiena…”.
Con memoria si costituiva in giudizio l’ , riportandosi agli accertamenti medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione di prove orali e documentali e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All’esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata.
I testi della parte ricorrente con le deposizioni di seguito riportate anno integralmente confermato in aula le circostanze in fatto di cui al ricorso relative alle modalità con le quali il ricorrente espletava la suddetta attività lavorativa.
, che ha cominciato a lavorare come OSS a Santarcangelo con la ell’anno 2000 , sentita sulle circostanze di cui al ricorso :
4) Vero che dal 1996 ad oggi parte ricorrente lavora come OSS presso l’Ospedale di Santarcangelo? :
Confermo la circostanza.
5) Vero che per i primi 4 anni lavorava nel reparto di Lungodegenza? :
Confermo la circostanza per un anno.
6) Vero che nel reparto di Lungodegenza c’erano 20 posti letto e parte ricorrente lavorava con due infermieri? Confermo la circostanza ma non ricordo il numero esatto , potevano essere 18.
7) Vero che il lavoro comprendeva, tra le varie mansioni, le alzate e l’igiene del paziente, la movimentazione manuale dei pazienti allettati o disabili, il rifacimento dei letti, la sistemazione del materiale sporco e pulito? : Confermo la circostanza.
8) Vero che dopo 4 anni parte ricorrente veniva spostata, a causa dello smembramento del reparto di Lungodegenza, nel reparto di Post-Acuti fino al 2008? : Confermo la circostanza. ADR: Io non lavoravo più a Santarcangelo ma io e la ricorrente abbiamo fatto un corso insieme.
10) Vero che le mansioni di parte ricorrente comprendevano quotidianamente, tra le altre, le alzate dei pazienti, la movimentazione manuale dei pazienti allettati o disabili, l’igiene parziale o totale dei pazienti, l’assistenza al medico o agli infermieri nelle medicazioni (clisteri, cambio cateteri, cambio cerotti.. ), la distribuzione e l’assistenza al paziente nella somministrazione dei pasti? :
Queste sino le mansioni che le OSS svolgono nei reparti post acuti.
11) Vero che fino al 2001 parte ricorrente lavorava su turni mattino-pomeriggio per sei giorni a settimana (sei ore al mattino, sei ore al pomeriggio)?: Confermo…” .
, che ha lavorato dal 1994 fino al 2015 a Santarcangelo insieme alla ricorrente come OSS in lungodegenza e negli ultimi tempi in sala operatoria , sentita sulle circostanze di cui al ricorso :
“ 4) Vero che dal 1996 ad oggi parte ricorrente lavora come OSS presso l’Ospedale di Santarcangelo? Confermo la circostanza.
5) Vero che per i primi 4 anni lavorava nel reparto di Lungodegenza? : Confermo la circostanza.
6) Vero che nel reparto di Lungodegenza c’erano 20 posti letto e parte ricorrente lavorava con due infermieri?: Confermo la circostanza.
7) Vero che il lavoro comprendeva, tra le varie mansioni, le alzate e l’igiene del paziente, la movimentazione manuale dei pazienti allettati o disabili, il rifacimento dei letti, la sistemazione del materiale sporco e pulito? : Confermo la circostanza.
8) Vero che dopo 4 anni parte ricorrente veniva spostata, a causa dello smembramento del reparto di Lungodegenza, nel reparto di Post-Acuti fino al 2008? : Confermo la circostanza.
9) Vero che il reparto contava 20 degenti, divisi in due settori? : Confermo la circostanza.
10) Vero che le mansioni di parte ricorrente comprendevano quotidianamente, tra le altre, le alzate dei pazienti, la movimentazione manuale dei pazienti allettati o disabili, l’igiene parziale o totale dei pazienti, l’assistenza al medico o agli infermieri nelle medicazioni (clisteri, cambio cateteri, cambio cerotti..), la distribuzione e l’assistenza al paziente nella somministrazione dei pasti? : Confermo la circostanza.
11) Vero che fino al 2001 parte ricorrente lavorava su turni mattino-pomeriggio per sei giorni a settimana (sei ore al mattino, sei ore al pomeriggio)?: Confermo la circostanza …13) Vero che dal 2008 ad oggi parte ricorrente lavora in RAGIONE_SOCIALE Intervento a tempo pieno, con turnazioni anche notturne? :
Lo so perché la andavo a trovare al pronto soccorso…”.
Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che è affetta da patologie – ed in particolare :
artropatia spalla dx. con lesione tendine SVSP, borsite e tenosinovite CLB con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura dell’8% (otto per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 , percentuale quest’ultima che riunificata con il tasso invalidante relativo alle preesistenti malattie professionali riconosciute , è complessivamente pari al 16% (sedici per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un’attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
va, pertanto, condannato al pagamento della relativa rendita corrispondente alla misura del grado accertato pari al 16 % con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l’importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione. Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell’
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 04�82023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l’ , in persona del legale rappresentante:
1) Accertato che è affetta da patologie – ed in particolare :
artropatia spalla dx. con lesione tendine SVSP, borsite e tenosinovite CLB − contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalle stesse derivano postumi permanenti, condanna l’ al pagamento in favore del ricorrente della relativa rendita corrispondente alla misura del grado accertato che – in riunificazione con il tasso invalidante relativo alle preesistenti malattie professionali riconosciute – è complessivamente pari al 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l’ al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.500,00 oltre ad € 43,00 per esborsi e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell’ il pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Rimini, all’udienza pubblica del giorno 12�92024.
IL GIUDICE NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
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