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Accettazione presunta eredità, inventario

Ipotesi della cosiddetta accettazione presunta dell’eredità per effetto della mancata effettuazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari

Pubblicato il 15 March 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 296/2020 pubblicata il 13/03/2020

nella causa civile iscritta a ruolo al n. /2013 R.G. promossa da:

TRUST XXX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già XXX s.r.l., in persona del trustee dott., con sede presso il domicilio del trustee in (P.IVA), rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv. e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in

PARTE ATTOREA contro:

YYY, nata a, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv., presso lo studio della quale, sito in, ha eletto domicilio

PARTE CONVENUTA e con:

ZZZ, nato a in qualità di trustee del Trust XXX s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall’avv.

e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in

PARTE INTERVENUTA

Oggetto: accertamento qualità di erede.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/11/2019, in cui le parti si sono riportate ai rispettivi atti e verbali di causa ed hanno chiesto la decisione della controversia.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato, TRUST XXX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha convenuto in giudizio YYY al fine di far accertare che la stessa è erede del defunto padre ***, onde poter successivamente agire in executivis sul compendio ereditario della medesima e così ottenere coattivamente il pagamento del credito vantato, derivante da quanto versato in esecuzione della sentenza n. /2005 del Tribunale di Milano poi integralmente riformata dalla sentenza n. /2008 della Corte di appello di Milano ed in seguito consacrato nel decreto ingiuntivo – divenuto esecutivo poiché non opposto – del Tribunale di Milano n. /2008.

2.

All’udienza di prima comparizione e trattazione, è intervenuto volontariamente, ex art. 105 cod. proc. civ., ZZZ, quale trustee del Trust XXX s.r.l. in liquidazione, il quale ha rassegnato le stesse conclusioni di parte attorea. Alla medesima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia di YYY, non costituitasi in giudizio; concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 cod. proc. civ., la causa è stata rinviata per l’ammissione dei mezzi istruttori all’udienza del 05/11/2014. Ammessi i mezzi istruttori, alla successiva udienza del 26/05/2015 si è costituita in giudizio YYY, la quale, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con condanna di controparte ex art. 96 cod. proc. civ., eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione, l’infondatezza della pretesa di parte attorea atteso che non ha mai avuto la disponibilità dei beni ereditari avendo sempre abitato altrove, nonché l’avvenuta prescrizione del diritto di accettare l’eredità essendo il padre deceduto nel 1998.

Revocata la contumacia di YYY e rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte attorea, all’udienza del 15/12/2015 è stata assunta la testimonianza dell’ing. *** ed è stato disposto l’interrogatorio formale di YYY. La causa è stata successivamente rinviata all’udienza dell’08/03/2017 per la precisazione delle conclusioni.

Dopo alcuni rinvii disposti in ragione del gravoso carico di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. nella misura massima di legge.

3.

In via di premessa, in punto di diritto, si osserva che, com’è noto, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessario che il chiamato all’eredità la accetti mediante una dichiarazione di volontà (“aditio”, cd. accettazione espressa) oppure per effetto di un comportamento obiettivamente acquiescente (“pro herede gestio”, cd. accettazione tacita) ovvero, infine, che ricorrano le condizioni di cui all’art. 485 cod. civ., ossia che il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda alla redazione dell’inventario nei termini di legge (cd. accettazione presunta, ope legis) (così, ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 5247 del 06/03/2018).

3.1.

Nel caso di specie, deve escludersi ricorrere un’accettazione presunta di eredità atteso che parte attorea non ha provato che YYY fosse nel possesso dei beni ereditari al momento dell’apertura della successione.

Ed invero, rammentati gli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo i quali “In tema di accettazione dell’eredità, ai fini dell’applicabilità dell’art. 485 cod. civ., che prevede l’ipotesi della cosiddetta “accettazione presunta” per effetto della mancata effettuazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l’onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto.” (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 7226 del 29/03/2006), nel caso di specie si osserva che il de cuius è morto (e dunque la successione ereditaria si è aperta) nel 1998 e solo a partire dal 2008 è possibile validamente collocare YYY presso la residenza familiare sita in: si evidenzia invero che le notificazioni degli atti ricevute personalmente da YYY ovvero da *** in qualità di madre convivente della prima risalgono solo all’anno 2008.

A prescindere dalla circostanza che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo, cui perché si configuri il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all’eredità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 485 cod. civ., è sufficiente l’instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari purchè nella consapevolezza della sua provenienza, che consenta l’esercizio di concreti poteri su di essi, il dato letterale dell’art. 485 cod. civ. è univoco ed obbliga il chiamato all’eredità a redigere l’inventario dei beni ereditari nel termine di tre mesi, pena l’accettazione pura e semplice dell’eredità, ogni qualvolta si trovi nel possesso dei beni ereditari “al momento dell’apertura della successione”.

Orbene, osservato che, nel caso de quo, parte attorea non ha provato che, al momento dell’apertura della successione di ***, la figlia chiamata all’eredità YYY fosse nel possesso dei beni ereditari, la domanda di accertare la qualità di erede di quest’ultima in forza di accettazione presunta non merita accoglimento.

3.2.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla domanda di accertamento di accettazione tacita.

L’accettazione tacita di eredità si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede e può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o comunque concludenti e significativi della volontà di accettare. La Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere anche atti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all’atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse ereditario. Nella fattispecie in esame, secondo la prospettazione di parte attorea, militano a favore dell’accettazione tacita sostanzialmente tre circostanze: 1. la circostanza che YYY, da sempre residente presso l’abitazione familiare, abbia contribuito a mantenere “normale” lo stato di manutenzione dell’immobile (cfr. doc. 27 fascicolo di parte attorea); 2. l’avvenuta voltura catastale pro quota degli immobili facenti parte dell’asse ereditario (cfr. visure catastali in atti); 3. la mancata costituzione in giudizio nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. /2009 per negare la propria qualità di erede.

Orbene, l’intestato Tribunale ritiene che trattasi di circostanze non dirimenti atteso che configuranti elementi indiziari che poiché non gravi, né precisi, né concordanti non valgono ad assumere il valore di prova.

Ed invero si osserva che la circostanza che YYY abbia contribuito a mantenere “normale” lo stato di manutenzione dell’abitazione familiare è desunta da parte attorea sic et simpliciter dalla residenza ultradecennale di parte convenuta presso tale immobile ma in atti non risulta provato né come si sia sostanziato tale contributo né l’abituale residenza di YYY presso l’abitazione sita in (si badi che in atti non risulta neppure prodotto il certificato di residenza della medesima); ancora, quanto alla circostanza sub 2), si evidenzia che, seppur la Corte di Cassazione ha affermato che “l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili costituenti l’asse ereditario, trattandosi di un atto rilevante, non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, atteso che soltanto chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso.” (in tal senso si veda Cass. civ., sez. II, sentenza n. 10796 dell’11/05/2009), è anche vero che non si riscontra in atti alcun elemento probatorio dal quale risulti che YYY abbia sottoscritto la domanda di voltura catastale degli immobili caduti in successione ovvero abbia demandato tale attività a terzi mediante delega o svolgimento di attività procuratoria e, come autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo anche necessario riscontrare per gli altri eredi, se vi fosse stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale, ovvero se il ricorrente avesse agito quale loro mandatario (così, a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. VI-2, ordinanza n. 8980 del 06/04/2017); infine, si evidenzia che, la circostanza che YYY non si sia costituita in giudizio nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 132/2009 per negare la propria qualità di erede è del pari ininfluente atteso che la costituzione nell’ambito di un giudizio civile rientra a pieno titolo tra le facoltà processuali spettanti alla parte interessata.

4.

Ogni questione è assorbita.

5.

Da ultimo, deve essere rigettata la domanda formulata da parte convenuta di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., ritenendosi che, nel caso di specie, non sia stato provato, in capo a parte attorea ed alla parte interveniente, l’elemento soggettivo della mala fede o colpa grave previsto espressamente dal co. 1 ed esteso al co. 3 in via giurisprudenziale (così Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 7726 19/04/2016).

6.

Ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 37/2018), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase, ad eccezione di quella istruttoria poiché sostanzialmente non espletata, ridotti del 50% in ragione della concreta attività difensiva esercitata da YYY (la stessa si è costituita in giudizio durante la fase istruttoria e non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica).

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciato nella causa di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzioni e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:

1. rigetta la domanda di parte attorea e della parte intervenuta;

2. rigetta la domanda di parte convenuta di responsabilità aggravata;

3. condanna la TRUST XXX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e ZZZ, quale trustee del Trust XXX s.r.l. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore di YYY, ma con distrazione del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ., in € 3.393,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Crotone, 13/03/2020

Il Giudice

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