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Codice Civile
Codice Penale

Accettazione tacita di eredità e continuità delle trascrizioni

La sentenza affronta il tema dell’accettazione tacita dell’eredità e le sue implicazioni sulla trascrizione della proprietà immobiliare. In particolare, si evidenzia come la vendita di un immobile ereditato costituisca accettazione tacita e come la mancata trascrizione di tale atto possa ostacolare l’esecuzione immobiliare. Il Giudice, dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta regolarizzazione delle trascrizioni, liquida le spese di lite.

N.R.G.3206/2023

VERBALE D’UDIENZA DEL 01/07/2024 Alle ore 12,30 innanzi il Dott. NOME COGNOME della VIII Sezione Civile è presente l’avvocato NOME COGNOME per la parte attrice il quale si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti ed alla memoria depositata, e dato della cessazione della materia del contendere insiste nella condanna alle spese ed onorari di giudizio dei convenuti contumaci attesa la loro soccombenza virtuale.
Chiede che la causa sia decisa.

Dopo ampia discussione Il Giudice autorizza la parte ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio.

IL GIUDICE All’esito della camera di consiglio, alle ore 16,45 pronuncia la seguente sentenza ex art.281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del verbale d’udienza e che deposita in cancelleria, autorizzandola sin da ora a prelevare l’originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all’art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI VIII
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._6678_2024_- N._R.G._00003206_2023 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024

(Ex art.281 sexies c.p.c.) Nella causa civile iscritta al N.R.G. 3206/2023 avente ad oggetto:
ALTRI RAGIONE_SOCIALE nato a NAPOLI il 23/11/1955, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all’atto di citazione, dall’AVV. NOME COGNOME, C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla INDIRIZZO e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento all’indirizzo Pec: ed al numero di Fax NUMERO_TELEFONO ATTORE CONTRO , C.F. , nata a Napoli il 25/12/1959, INDIRIZZO INDIRIZZO, int. 58, 80126 – Napoli; , C.F. , nata a Napoli il 20/08/1963, INDIRIZZO scala INDIRIZZO, Pi. 1, int. 3, 80126 – Napoli; , C.F. , nata a Napoli il 13/08/1975, INDIRIZZO, int.
12, 80124 – Napoli; , C.F. nata a Napoli il 31/08/1957, INDIRIZZO, scala B, int. INDIRIZZO, 80126 – Napoli , C.F. nata a Napoli il 20/05/1965, INDIRIZZO Pi. T, int. 1, 80126 – Napoli;

CONVENUTE CONTUMACI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l’esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell’art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall’art. 58, comma 2°, L. cit. Di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.

C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.“

1. accertare e dichiarare che il sig. e le figlie, sig.re attraverso il compimento degli atti di cui in premessa, avevano accettato tacitamente l’eredità della sig.ra , nata a Napoli, il 10.11.1936, giusta successione apertasi il 29.07.1990; 2. accertare e dichiarare che le sig.re , attraverso il compimento degli atti di cui in premessa, avevano accettato tacitamente l’eredità del sig.
nato a Napoli il 18.12.1936 giusta successione apertasi l’8.05.2002; 3. accertare e dichiarare conseguentemente che i diritti sui beni immobili siti in Napoli alla INDIRIZZO F e alla INDIRIZZO oggi INDIRIZZO come meglio descritti in premessa, erano stati sono acquistati mortis causa dalle sig.re per effetto delle accettazioni tacite di eredità sub capi 1 e 2 delle conclusioni;
”.

A sostegno delle suddette domande, l’attore deduceva che:
che il Tribunale di Napoli, V Sezione stralcio, emetteva, in data 16/01/2001, sentenza n. 2283/2001 pubblicata in data 09/02/2001, con la quale condannava il sig.
al pagamento in favore del sig.
della complessiva somma di Lire 48.099.682, oltre rivalutazione secondo i dati ISTAT dell’ottobre 1995, oltre interessi dal maggio 1988 all’effettivo saldo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in complessive Lire 8.080.000 di cui Lire 3.400.000,00 per spese (ivi comprese Lire 2.900.000 liquidate al CTU), Lire 2.680.000,00 per diritti e Lire 3.400.000,00 per onorari, oltre Iva e Cpa al 10% per spese generali ex art. 15 L.P.;
tale condanna riguardava delle somme dovute dal sig.
per lavori di ristrutturazione dell’appartamento di sua proprietà sito in Napoli, alla INDIRIZZO scala INDIRIZZO, piano rialzato;
la medesima sentenza era stata registrata in data 26/10/2001 mediante versamento della relativa tassa pari a Lire 1.610.000;
.re , figlie del de cuius, presso il suo ultimo domicilio in data 03/08/2002;
a tale notifica ne erano seguite ulteriori, sempre nei confronti delle eredi del de cuius, presso le loro rispettive residenze, una per tutte quella del 20/01/2009 in uno al titolo esecutivo, senza tuttavia che le stesse, tenute all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria in favore delI’ istante vi provvedessero;
il titolo esecutivo era rinotificato in data 30/04/2019 in capo alla sola successivamente erano stati notificati ulteriori atti di precetto e come ultimo quello notificato in data 05.12.2020 alla sig.ra , in data 10.12.2020, alle sig.re , in data 05-10.12.2020, alla sig.ra , ed in data 05-19.02.2021 alla sig.ra

Con il predetto atto, il sig. intimava e faceva precetto di pagare in suo favore, in forza del titolo sopra indicato, la complessiva somma di € 75.525,64 oltre gli interessi legali sulla sorta maturati e maturandi dalla notifica sino al saldo effettivo, il costo della notifica e spese successive occorrende ed anche tale atto di precetto non aveva sortito alcun effetto;
in base alle risultanze del registro del Catasto di Napoli risultava che le sigg.re erano per la quota pari ad 1/5 ciascuna, nella contitolarità degli immobili siti in Napoli :
1) appartamento per civile abitazione posto al piano rialzato (catastalmente piano primo) distinto dal numero interno 58, scala F, del fabbricato alla INDIRIZZO avente accesso dalla porta posta di fronte salendo le scale, composto da corridoio di disimpegno, n. 4 vani, cucina con annesso piccolo terrazzino e bagno, confinante con il vano della scala F, con appartamento int.
57, con appartamento n. 48, con area comune, salvo altri, riportato nel Catasto Fabbricati di Napoli nella sez. Soc. , al foglio 4, p.lla 280, sub 23, z.c. INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO cat A/3, cl. 2, vani 6, superficie catastale totale mq. 114, RC € 650,74;
n.1, avente accesso dalla seconda porta posta sulla sinistra salendo i gradini dell’androne al pianerottolo, composto da ingresso, soggiorno, corridoio di disimpegno, ripostiglio, tre vani, cucina, antibagno e bagno, con due balconi a livello posti rispettivamente sul lato nord/nord-ovest ed est dell’appartamento, confinante a sud con il pianerottolo la cassa delle scale, ad ovest con l’appartamento int. n. 2, a nord/nord-ovest con aria su INDIRIZZO a nord-est con strada di accesso al cortile interno, ad est con aria sul cortile condominiale, salvo altri, riportato nel Catasto Fabbricati di Napoli nella sez. PIA, al foglio 10, p.lla 395, sub 3, z.c.
5, P.T., INDIRIZZO int. 3, cat A/3, cl 3, vani 6,5, superficie catastale mq 151, R.C. € 822,46 alle predette convenute i beni descritti erano pervenuti in virtù di:

a) successione mortis causa apertasi il 29.7.90 della madre, , nata a Napoli il 10.11.1936, trascritta presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliari di Napoli 1 in data 06.03.2014 ai nn.
NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, devoluta per legge in favore del coniuge delle predette figlie;

b) successione del padre, nato a Napoli, il 18.12.1936, aperta l’8.05.2002 e trascritta presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliari di Napoli 1 in data 16.03.2009 ai nn.
14872/11227 devoluta per legge in favore delle figlie;
inoltre, con atto del 2.7.2004, Rep 61/2004, presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli e trascritta presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliari di Napoli 1 in data 17.07.2004 ai nn. 21229/13165, aveva accettato con beneficio di inventario l’eredità di allo stesso modo, le sig.re , con atto del 13.04.2005 REP 38/2005, presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliari di Napoli 1, in data 5.5.2005, ai nn. 15326/7352, avevano accettato con beneficio di inventario l’eredità di pertanto, tra i mesi di febbraio e marzo dell’anno 2021, era stato notificato atto la predetta procedura esecutiva era stata incardinata innanzi al Tribunale di Napoli, V sezione civile – espropriazioni con n. R.E. 172/2021, G.E. dott.ssa COGNOME;

con ordinanza del 2.2.22, il GE aveva rivelato che dalla certificazione ipotecaria depositata a corredo dell’istanza di vendita non risultava alcuna trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità di apertasi in favore di (coniuge), e delle figlie attuali convenute, nonché dell’accettazione tacita dell’eredità di in favore delle medesime figlie esecutate, considerata, altresì, l’inidoneità a tal fine dell’accettazione con beneficio di inventario operata dalle figlie , mancando nelle note di trascrizione l’indicazione relativa agli immobili ricadenti in successione; pertanto, con successiva ordinanza del 21.04.22, stante l’impossibilità di ritenere integrata la necessaria continuità delle trascrizioni presso il pubblico registro immobiliare, il GE dichiarava improcedibile l’esecuzione;
pertanto, con l’atto di citazione suddetto l’attore intendeva proporre domanda giudiziale avente ad oggetto l’accertamento della qualità di eredi delle convenute e conseguentemente che il diritto di proprietà sui beni immobili indicati era stato indicato mortis causa dalle convenute e dal loro avente causa ), onde ottenere sentenza da trascrivere presso i pubblici registri così da integrare la necessaria continuità delle trascrizioni;

nel caso di specie riteneva che , il de cuius e le convenute avevano compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità della sig.ra , oltre che atti concludenti e significativi della volontà di accettare la stessa;
inoltre, le convenute avevano compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità del padre, oltre che atti concludenti e significativi della volontà di accettare le suindicate eredità;

infatti, le convenute avevano provveduto ad accettare con beneficio di inventario l’eredità del padre , malgrado poi nella relativa nota di trascrizione non risultassero indicati i beni ricadenti in nella procedura esecutiva immobiliare RE 172/21, le esecutate ed odierne convenute, costituitesi in giudizio, non avevano contestato la loro qualità di eredi né la titolarità di diritti di proprietà sui beni esecutati limitandosi, infatti, a chiedere una riduzione del pignoramento;

il de cuius, sig. , e le attuali convenute avevano effettuato la voltura catastale in proprio favore degli immobili indicati confermando ulteriormente l’accettazione tacita dell’eredità di e per quanto riguarda le convenute di quella del padre infine, come risultava dalla relazione depositata dal custode nominato dal G.E. la convenuta risiedeva con il marito e la propria famiglia nell’immobile pignorato sito alla INDIRIZZO (pag. 10 consulenza), mentre la sig.ra (alla pag. 12 della consulenza) aveva il possesso esclusivo dell’altro immobile sito alla INDIRIZZO oggi INDIRIZZO COGNOME ed ivi aveva fissato la propria residenza; nel mese di giugno 2022, l’attore aveva promosso il procedimento di mediazione nei confronti delle sig.re per l’accertamento della relativa qualità di eredi e dell’acquisto dei diritti immobiliari mortis causa sui predetti beni, conclusosi con verbale negativo del 30.06.2022 per rifiuto delle convenute alla partecipazione.

Tanto esposto, il sig. , aveva convenuto in giudizio al fine di accertare e dichiarare l’avvenuta accettazione tacita di eredità da parte delle sig.re ed il conseguente acquisto dei diritti di proprietà sui beni immobili suindicati.

Il giudizio veniva pertanto iscritto al N.R.G. 3206/2023 del Tribunale di Napoli ed affidato alla cognizione della VIII Sezione Civile, in persona del Dott.ssa NOME COGNOME

A fronte della regolarità delle notifiche le sig.COGNOME non si costituivano in giudizio e restavano contumaci.

Con note di trattazione scritta per l’udienza del 10.06.2024 parte attrice precisava che nel corso del giudizio e precisamente in data 31.10.2023 le convenute avevano trascrizioni, motivo che aveva comportato l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare RE n. 172/21, G.E. dott.ssa COGNOME con conseguente necessità dell’odierno attore di instaurare il giudizio per cui è causa.

Si era, altresì, concretata la continuità delle trascrizioni, come certificato dal Notaio in data 29.05.24 nella relazione ipocatastale.

Il notaio aveva infatti certificato che per l’appartamento sito nel Comune di Napoli in INDIRIZZO riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli nella sez. Soc. , al foglio 4, p.lla 280, sub 23, z.c. INDIRIZZO, INDIRIZZO INDIRIZZO, z.c. 5, cat A/3, cl.
2, vani 6, superficie catastale totale mq. 114, RC € 650,74, in data 17 maggio 2024 a n.ri 14580/11326 e n.ri 14581/11327 risultavano trascritte a Napoli 1 le accettazioni tacite, rispettivamente, delle eredità dei defunti a parte delle convenute.

Pertanto, richiedeva al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna delle convenute soccombenti in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione all’avvocato antistatario.

Su tali richieste il giudice rinviava la causa all’udienza odierna per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. .

Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia delle convenute regolarmente citata e non comparse, Va in secondo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere la quale, come noto, è un istituto giuridico non regolamentato dal codice di rito, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, stante l’impossibilità nella prosecuzione del processo.

La stessa si fonda sul venir meno all’interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per le più svariate ragioni.

In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d’essere della lite, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

La statuizione poi è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull’accertamento del venir meno di tale condizione dell’azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. Civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312).

Deve pertanto dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”, avendo le convenute in data 31.10.23 alienato uno dei due immobili acquisiti jure hereditatis (precisamente quello sito in Napoli alla INDIRIZZO, compiendo dunque un atto di disposizione dei beni ereditari che ne attesta inequivocabilmente la qualità di eredi di entrambi i defunti genitori , come specificato dallo stesso notaio rogante all’interno dell’atto di compravendita.

Conseguentemente è stato definitivamente acclarato che il diritto di proprietà su entrambi i beni immobili innanzi indicati sia stato acquistato mortis causa dalle convenute, oltre che dal loro avente causa Era stata inoltre, come da certificazione notarile agli atti, sanata la mancata continuità delle trascrizioni delle accettazioni di eredità, che aveva comportato l’estinzione del precedente pignoramento immobiliare RE n. 172/21, con la necessità da parte dell’attore di instaurare il giudizio presente, onde appunto ottenere sentenza da trascrivere presso i pubblici registri, così da integrare la necessaria continuità delle trascrizioni e procedere a nuovo pignoramento. Nella suindicata certificazione il Notaio incaricato ha infatti attestato che l’ulteriore immobile, allo stato non ancora alienato e pertanto non sottratto alla garanzia del creditore (immobile sito in Napoli alla INDIRIZZO, era stato acquisito dalle convenute in virtù di successione legittima della madre e del padre ed è pertanto di proprietà delle convenute (ciascuna per la quota di 1/5), specificando altresì, in relazione alle suindicate successioni, l’avvenuta trascrizione sul suindicato immobile , in data 17.5.2024 e quindi nelle more del presente giudizio, delle accettazioni tacite delle eredità dei defunti genitori. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della spese di lite seguono la sostanziale soccombenza virtuale e in specie spettano al procuratore dell’attore in relazione all’attività espletata le spese di studio della controversia pari ad € 851,00 ,della fase introduttiva del giudizio pari ad € 602,00, e della fase decisionale pari ad € 1.453,00 e cosi per un totale di € 2.906,00 , liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (valore indeterminabile complessità bassa valori minimi ) e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario Avv.to NOME COGNOME.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede:
• DICHIARA la CONTUMACIA di • DICHIARA la cessazione della materia del contendere nel giudizio tra contro per le ragioni di cui in parte motiva avendo le convenute compiuto atti di disposizione dei beni ereditari che ne attestano inequivocabilmente la qualità di eredi di entrambi i defunti genitori , • Condanna in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti di determinate in complessivi € 3.886,90, di cui € 2.906,00 per onorari € 545,00 per esborsi ed € 435,90, per rimborso forfettario del 15 % oltre IVA e CPA se dovute e con attribuzione al difensore antistatario dall’AVV. NOME COGNOME stante la dichiarazione ex art.93 c.p.c. • Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, 01/07/2024 ore 16,45 IL GIUDICE COGNOME DOTT.
NOME COGNOME L’originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma

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