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Accettazione tacita eredità e irrevocabilità

La sentenza ribadisce il principio di irrevocabilità dell’accettazione di eredità, anche quando tacita. L’intervento in un giudizio di esecuzione immobiliare con richiesta di divisione ereditaria configura accettazione tacita, indipendentemente da successivi comportamenti.

Pubblicato il 10 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n.703/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO CIVILE

SEZIONE III

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere istruttore ha pronunciato la presente

SENTENZA N._1407_2024_- N._R.G._00000703_2023 DEL_20_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024

Nella causa con oggetto: accertamento accettazione eredità

NOME

rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME , presso il cui studio sito in Genova INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti – Appellante – , con sede in Genova, nella persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, presso il cui studio sito in Genova (GE), INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti -Appellata – “Si presta accettazione ed acquiescenza alla proposta del Giudice di cui all’Ordinanza del 29.12.2023. In subordine si precisano le conclusioni come in atto di appello.

Contrariis Reiectis” Per l’appellatq:

“Dato atto che nelle more del presente procedimento l’attrice, Sig.ra , ha provveduto al pagamento in favore dell’odierna convenuta delle spese e competenze liquidate nell’ordinanza impugnata e che, al momento, non sussiste, tra le parti, trattativa alcuna per una definizione bonaria del presente procedimento in appello, si rassegnano le seguenti conclusioni:

Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis:

Rigettare l’appello formulato dai Sigg.ri in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando nel merito l’ordinanza emessa dal Giudice NOME COGNOME del 01.06.2023 nel procedimento civile iscritto nanti il Tribunale di Genova al n. 1423/2023 R.G. Con vittoria di competenze professionali, esborsi e competenze del presente grado.

” IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 13/2/2023 agiva nanti il Tribunale di Genova chiedendo che fosse accertato che in qualità di eredi legittimi avevano accettato tacitamente l’eredità della madre per la rispettiva quota di legittima pari ad 1/6 ciascuno.

Dopo aver ricevuto la notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c. erano intervenuti nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla creditrice contro il loro padre, comproprietario dell’immobile sottoposto ad esecuzione , Nel loro intervento nell’esecuzione i due convenuti avevano chiesto preliminarmente la divisione ex art. 601 c.p.c. della rispettiva quota di proprietà.

Rilevata la necessità della previa trascrizione dell’accettazione di eredità fine procedere alla divisione, Giudice dell’Esecuzione aveva fissato un termine agli eredi per accettare formalmente l’eredità.

termine che avevano lasciato spirare senza esercitare il diritto e facendo dichiarare dal loro legale in udienza che non accettavano l’eredità.

La società ricorrente sosteneva che l’intervento dei convenuti nell’esecuzione immobiliare per chiedere la divisione dell’immobile aveva determinato accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c., non potendo tale atto essere compiuto se non in qualità di erede.

Richiamava altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di irrevocabilità dell’accettazione eredità, con conseguente irrilevanza di ogni eventuale successivo atto di rinuncia.

non si costituivano nel giudizio di primo grado.

2.Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 1/6/2023 il Tribunale di Genova con riferimento all’immobile oggetto di causa, sito in Genova, INDIRIZZO

accertava in capo a , nonché la di loro accettazione tacita dell’eredità della madre per la rispettiva quota di legittima pari ad 1/6 ciascuno;

ordinava al Conservatore l’aggiornamento dei Registri Immobiliari;

condannava in solido tra loro a rifondere a parte ricorrente le spese di lite.

In particolare, il Tribunale:

-ricordava che per costante giurisprudenza configurava accettazione tacita dell’eredità la costituzione in giudizio del chiamato che, senza contestare il difetto di legittimazione passiva, si costituiva compiendo attività non altrimenti giustificabili se non in qualità di erede, trattandosi di attività che esorbitavano da quelle meramente conservative del patrimonio ereditario consentite ex art. 460 c.c.;

-rilevava che i resistenti erano intervenuti nell’esecuzione immobiliare relativa al bene ereditario in comunione, chiedendo procedersi alla divisione delle rispettive quote pari a complessivi 2/6;

-escludeva che tale atto, che presuppone necessariamente la qualità erede, rientrasse nel novero delle attività meramente conservative del patrimonio ereditario.

3.

Avverso tale ordinanza, in data 15/7/2023, proponevano appello, formulando un unico motivo ed istanza di sospensione dell’esecuzione e dell’esecutorietà del provvedimento.

Primo e unico motivo di appello Gli appellanti lamentavano che il Tribunale di Genova ha errato nel dichiarare per intervenuta la di loro accettazione tacita della rispettiva quota di eredità della madre , in ragione ’intervento effettuato nell’esecuzione immobiliare promossa da Rappresentavano gli odierni appellati che si trattava di intervento meramente conservativo, posto in essere in ottica precauzionale, con fini salvaguardia della rispettiva quota patrimonio ereditario.

Precisavano dunque che la loro posizione non era quella di eredi legittimi, bensì di semplici chiamati all’eredità.

Evidenziano inoltre gli appellanti che, attraverso il mancato rispetto del termine imposto loro dal giudice dell’esecuzione per trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità e la mancata comparizione all’udienza fissata per rendere formale giuramento in tal senso, volevano il verificarsi delle conseguenze previste dall’art. 749 c.p.c. Il giudice di prime cure, non avendo dichiarato l’intervenuta decadenza dei convenuti dalla facoltà di accettare l’eredità, ovvero rinuncia implicita alla stessa, avrebbe errato nella corretta interpretazione ed applicazione del diritto alla fattispecie. Pertanto, l’ordinanza resa dal Tribunale di Genova deve essere interamente riformata.

4.Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell’appello, deducendo che l’intervento nella procedura esecutiva, in quanto atto che presupponeva la qualità di erede del chiamato, esorbitava dalle attività processuali meramente conservative del patrimonio immobiliare consentite al chiamato dall’art. 460 c.c. .

Il compimento di tale atto, in quanto inteso alla rivendica o difesa dei beni ereditari, esprimerebbe implicitamente la volontà di accettare del chiamato intervenuto.

sostegno della propria tesi la società rappresentava che affinché configurasse l’accettazione tacita dell’eredità prevista dall’art. 476 c.c. occorrevano due elementi:

la consapevolezza di una delazione in proprio favore, nonché l’assunzione di un comportamento inequivoco in cui siano presenti sia l’elemento soggettivo (c.d. animus), inerente l’intenzione dell’agente, sia quello oggettivo attinente l’atto, tale che solo colui che si trova nella qualità di erede ha il diritto di compiere.

Secondo l’appellata, entrambi questi elementi sarebbero riscontrabili nell’atto di intervento nel processo esecutivo con contestuale richiesta di divisione ereditaria effettuato dagli appellanti.

Evidenzia, inoltre, la che per giurisprudenza costante volontà accettare può reputarsi implicita nell’esperimento da parte del chiamato di azioni volte alla difesa della proprietà (cfr. Cass. n. 6907/2019), e che l’atto di accettazione era irrevocabile e comportava in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede (cfr. Cass. n. 15663/2020).

Il Consigliere istruttore invitava le parti ad una soluzione transattiva consistente nella rinuncia all’appello con compensazione delle spese di primo e secondo grado.

Parte appellata accettava la proposta che non era invece accettata dalla parte appellata.

All’udienza del 31/10/2024, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

.Se si esamina la comparsa di intervento degli appellanti nel giudizio di esecuzione in data 31 ottobre 2021 si vede che la stessa è intitolata “Intervento dei comproprietari di quote e contestuale istanza di divisione ex art. 601 cpc “ e nel testo della comparsa si legge “CHIEDONO – che per quanto alle loro proprie e rispettive quote ereditarie di comproprietà immobiliare relative complessivamente ai 2/6 dell’immobile sito a Genova in INDIRIZZOINDIRIZZO ed iscritto al Catasto dei Fabbricati di Genova al Foglio 43, Particella 126, Sub 9, Cat. A/4, Cl5, Sup. 114 mq., RC € 654,61 si proceda preliminarmente ed incidentalmente alla relativa divisione art. 601 c.p.c. con relativa sospensione dell’esecuzione ex art. 627 cpc o come meglio.

” Quindi nell’atto i due appellanti si qualificavano non come chiamati all’eredità ma come eredi e chiedevano la divisione delle loro quote comproprietà, quote acquisite necessariamente seguito dell’accettazione dell’eredità.

Come noto, ai sensi dell’art. 460 c.c., tra i poteri spettanti al chiamato che non abbia ancora accettato l’eredità, rientra il compimento di tutti quegli atti funzionali a mantenere integre le proprie ragioni sull’eredità in caso di successivo esercizio del diritto.

In altri termini, al chiamato è consentito realizzare tutti quegli atti finalizzati alla tutela, ovvero alla conservazione, del patrimonio ereditario.

Ne deriva che, ogni qualvolta il chiamato ponga in essere una qualsiasi attività ulteriore rispetto a quelle di stretta gestione dell’asse ereditario, si verifica l’accettazione tacita di eredità prevista dall’art. 476 c.c.

Per l’integrazione della fattispecie, tale disposizione richiede la oggettivo, e precisamente che chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e (un atto) che non avrebbe il diritto di realizzare se non nella qualità di erede.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario propende per l’attribuire maggiore rilevanza al requisito di carattere oggettivo, ritenendo sufficiente valutare se quell’atto sia tale da implicare, per sua natura ed in base alla comune esperienza, la volontà di accettare;

ciò indipendentemente dall’effettiva intenzione che si producano gli effetti connessi al compimento dell’atto (cfr. Cass. n. 16507/2006, Cass. n. 13738/2005 e Cass. n. 8123/1987).

In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall’art. 476 c.p.c. in caso di proposizione da parte del chiamato di «azioni dirette alla difesa della proprietà», in quanto «azioni che travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all’atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse ereditario» (cfr. Cass. n. 13738/2005; in senso conforme Cass. n. 10060/2018 e Cass. n. 4843/2019).

Analogamente, è stato giudicato configurarsi accettazione tacita di eredità qualora il chiamato «si costituisca in giudizio, dichiarando la propria qualità di erede dell’originario debitore, senza in alcun modo contestare l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa», posto che tal modo, costui «compie un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede» (v. Cass. n. 1183/2017, da ultimo confermata da Cass. n. 10544/2024).

Nel disciplinare la facoltà di domandare la divisione il testo dell’art. 713 c.c. fa espresso riferimento all’«erede» ed al facoltà sia ex lege riservata a tali soggetti.

Di conseguenza, la proposizione di una domanda di divisione giudiziale – analogamente all’adesione a quella formulata da controparte – è stata valutata idonea a dar luogo ad accettazione tacita di eredità (cfr.. Cass. n. 10544/2024 Cassazione civile , sez. II , 23/07/2019 , n. 19833; Cassazione civile , sez. II , 08/04/2013 , n. 8529).

Si deve pertanto concludere che con il loro atto di intervento i due appellanti abbiano accettato tacitamente l’eredità.

6.Occorre a questo punto valutare se il giudice dell’esecuzione, nel momento in cui con la sua ordinanza abbia “riportato indietro lancette dell’accettazione dell’eredità” e se i due appellanti facendo fare all’udienza successiva la seguente dichiarazione al loro difensore abbiano vanificato la precedente accettazione.

Ad avviso della Corte la risposta deve essere negativa e si deve ritenere che permanga la validità dell’accettazione tacita fatta con l’intervento nel giudizio dell’esecuzione da parte dei due appellanti.

Si ricorda che, in forza del principio semel heres semper heres, dalla circostanza che la stessa sia espressamente dichiarata o si verifichi per facta concludentia.

A tal proposito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che l’atto di accettazione dell’eredità «è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale non può cessare» neppure nell’ipotesi «in cui compia un successivo atto di rinuncia all’eredità» (così Cass. n. 15663/2020).

l’accettazione eredità sempre irrevocabile, indipendentemente dalla forma in cui si manifesta la relativa volontà, ne consegue che l’intervenuta accettazione, seppur tacita, dell’eredità da parte dei figli, non può venir meno per effetto dello spirare del termine imposto dal Giudice dell’Esecuzione per la trascrizione, né dalla loro mancata comparizione all’udienza fissata a tal fine.

Pertanto, l’appello proposto da deve essere respinto Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione in quanto il provvedimento del giudice dell’esecuzione per certi versi ha indotto gli appellanti in errore pensando che la loro accettazione dell’eredità non si fosse perfezionata.

Si dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull’appello proposto da contro l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 1/6/2023 il Tribunale di Genova respinge l’appello e conferma l’ordinanza appellata.

Compensa fra le parti le spese del grado di appello.

Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r.

30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.

Spese compensate Genova lì 6 novembre 2024

Il Consigliere estensore Dott. NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME

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