fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Accordi ristrutturazione dei debiti, cram down fiscale previdenziale

La sentenza affronta il tema dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di un’impresa in crisi, con particolare attenzione all’applicazione del cram down fiscale e previdenziale in caso di mancata adesione da parte degli enti creditori. Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha omologato gli accordi, ritenendoli convenienti anche per i creditori non aderenti rispetto all’alternativa liquidatoria.

Pubblicato il 04 September 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

Procedimento Unitario R.G. n. 335- 1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE FERIALE- riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._356_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_07_08_2024 PUBBLICATA_IL_09_08_2024

nel proc. unitario n. 335-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 57 e 63, comma 2 bis, CCII proposto dalla (P. IVA , con sede legale in Torino, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Napoli.
– RICORRENTE-

*** §

1. Sintesi dello svolgimento del procedimento Con ricorso ex art. 40 CCII depositato il 14/6/2024, la (d’ora in avanti “ ), in forza di delibera ex art. 120 bis (CFR. doc. B), ha domandato al Tribunale l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII, previa applicazione del cram down fiscale e previdenziale previsto dall’art. 63, comma 2 bis, CCII stante la mancata adesione dell’INPS e della (società concessionaria della riscossione di tributi locali).

Con decreto ex art. 48, comma 4, CCII del 4/7/2024 il Giudice relatore, Dott. NOME COGNOME ha fissato l’udienza innanzi del 25/7/2024 per l’omologazione del piano e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, disponendo che il decreto fosse comunicato a cura della parte ricorrente ai creditori ed ai terzi che abbiano proposto opposizione all’omologazione, all’INPS e alla entro il termine del con l’Agenzia delle Entrate, era emerso che la percentuale dei creditori aderenti avrebbe potuto essere diversa da quella indicata alle pagg. 28 e 29 del ricorso e, dunque, ha chiesto un rinvio funzionale a rendere le necessarie precisazioni. L’Agenzia delle Entrate e l’ , comparse in udienza, hanno aderito all’istanza.

All’udienza del 5/8/2024 la parte ricorrente ha insistito nella domanda di cui al ricorso, richiamando il contenuto della memoria autorizzata depositata in data 1/8/2024.

§2.
I presupposti per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti Ciò premesso quanto agli accadimenti processuali, ritiene il Collegio che sussistano i requisiti per l’omologa degli accordi, in quanto:
la Società ricorrente è qualificabile come imprenditore commerciale non minore, e si trova in stato di crisi, sulla base delle circostanze prospettate nel ricorso e comprovate della documentazione allegata;
la Società ricorrente ha sottoscritto accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e 63 CCII con l’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Torino e con Direzione Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta (cfr. doc. T), titolari complessivamente del 59,85% dei crediti vantati nei confronti della Società;
risulta che la Società ha notificato all’INPS e alla proposte di transazione previdenziale e fiscale (cfr. docc. K e L) senza, tuttavia, ricevere risposta, ed ha chiesto che il Tribunale, in applicazione dell’art. 63, comma 2 bis, omologhi coattivamente tali accordi, il che consentirebbe il raggiungimento della maggioranza di legge richiesta (cfr. a tale proposito il paragrafo che segue);
gli accordi sottoscritti contengono l’indicazione degli elementi del piano economico- finanziario che ne consentono l’esecuzione;
il piano, che prevede la continuità diretta dell’attività d’impresa, appare idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria entro l’anno 2028, risulta redatto secondo le modalità indicate dall’art. 56 CCII e contiene la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dell’accordo;
il piano è accompagnato o dalla relazione del Professionista indipendente, dott. , nella quale è contenuta, tra il resto, l’attestazione ai sensi dell’art. 57 e 63 CCII della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano (cfr. doc. E);
o da una relazione integrativa dello stesso Professionista contenente l’attestazione relativa alla fattibilità economica del Piano, a seguito delle precisazioni di credito intervenute dai Creditori aderenti, e la valutazione positiva circa l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti nei termini previsti dall’art. 57, comma 3, CCII (cfr. doc. F);
’omologazione ( , o secondo i piani di dilazione previsti in accordi privatistici che la Società ha affermato di aver concluso con alcuni creditori ( RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE)
(cfr. la tabella riepilogativa contenuta a pag. 41 del piano prodotto come doc. D);
appaiono essere stati compiuti tutti i prescritti adempimenti pubblicitari:
gli accordi risultano essere stati pubblicati nel Registro delle Imprese in data 17/6/2024 ed è decorso il termine di trenta giorni senza che risultino essere state proposte opposizioni.

§3.
Il superamento della mancata adesione dell’INPS e della sensi dell’art. 63, comma 2 bis, CCII Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui la Società chiede l’omologazione risultano essere stati stipulati con i creditori che rappresentano il 59,85% dei creditori della Vi è infatti che i creditori INPS e titolari rispettivamente di crediti pari al 18,23% e al 3.,53% dell’indebitamento complessivo, non hanno risposto alla proposta di transazione previdenziale e fiscale loro notificata dalla Società ricorrente. Si ritiene che, nel caso di specie, debba trovare accoglimento l’istanza ex art. 63, comma 2 bis, CCII, formulata dalla ricorrente, di omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte della e dell’INPS, in quanto tale adesione risulta determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 57, comma 1, CCII e, anche sulla base delle risultanze della relazione del Professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dei predetti enti è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In merito a questo secondo aspetto, si osserva che le proposte rimaste prive di adesione prevedono:

il riconoscimento all’INPS della somma complessiva di € 217.793,60 (pari al 40% dell’intera esposizione in essere) da corrispondersi in dieci rate annuali a decorrere dal 31/12/2024;

il pagamento alla dell’importo di € 110.427,36 (pari al 100% del credito) in cinque rate annuali decorrenti dal 31/12/2024.

Secondo quanto previsto nel Piano – che, come si è detto, anche alla luce delle valutazioni esposte dal Professionista indipendente, non risulta manifestamente implausibile – i flussi finanziari necessari a corrispondere i pagamenti previsti deriverà quasi integralmente dalla continuità dell’attività aziendale.

Nello scenario liquidatorio alternativo, in assenza di tali flussi, l’attivo che potrebbe essere ripartito ai creditori nell’ambito della liquidazione giudiziale della sarebbe verosimilmente inferiore a quello atteso dall’esecuzione del piano, e, secondo le stime della Società che risultano plausibili, comporterebbe il riparto a favore dei creditori pubblici di una somma decisamente inferiore a quella oggi proposta (circa € i crediti, che attualmente rappresentano la maggior posta attiva nel patrimonio sociale, e le disponibilità liquide rappresentano una voce neutra rispetto alla valutazione in corso, in quanto ugualmente esigibili nei due scenari alternativi; l’attivo che potrebbe ricavarsi dalla liquidazione giudiziale della Società (stimato in circa € 535.000, di cui € 68.947 ricavati dalla vendita di beni mobili e rimanenze di magazzino, € 350.000 circa dall’incasso del 90% dei crediti a bilancio ed € 116.698 per disponibilità liquide) risulterebbe quasi integralmente assorbito dalle spese in prededuzione (compensi del Curatore e dei professionisti incaricati) e dal pagamento del credito per TFR che, alla data di riferimento del piano (30/9/2023) risulterebbe ammontare ad € 373.168, l’estensione della liquidazione giudiziale al Socio illimitatamente responsabile non risulterebbe apportare significativi benefici a favore dei creditori, tenuto conto del valore dell’immobile di cui è proprietario e della sua sottoposizione ad esecuzione forzata; alla luce della scarsa capienza del patrimonio dell’amministratore della Società, non è attualmente possibile ipotizzare un incremento dell’attivo derivante da eventuali azioni risarcitorie esercitabili dal Curatore, delle quali, peraltro, allo stato si ignora l’esistenza dei presupposti.

Ritenuto, pertanto, che le proposte di transazione rivolte dell’INPS e della e rimaste prive di riscontro appaiono maggiormente convenienti rispetto all’alternativa liquidatoria, risultano sussistere i presupposti per omologare forzosamente le transazioni previdenziali e fiscali proposte a tali enti ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, CCII.

§4. Conclusioni Considerato quanto esposto nei paragrafi precedenti sull’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti formulata dalla Società;
rilevato che, per effetto dell’omologazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2 bis, CCII delle proposte di transazione rivolte all’INPS e alla risulta superata la maggioranza richiesta dall’art. 57 CCII; rilevato che nei termini previsti dalla legge non sono state presentate opposizioni all’omologazione;
ritenuto, pertanto, che nulla osti all’omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui sopra;

PQM

visti gli artt. 48, comma 4, 57 e 63, comma 2 bis, CCII, omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti con i creditori di seguito indicati:
manda per gli adempimenti di legge e in particolare di cui all’art. 48 co 5 CCII.
Torino, 7 agosto 2024
Il Presidente dott. NOME COGNOME Il Giudice Estensore dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati