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Accordo forfettario tra professionista e committente

Accordo forfettario tra professionista e committente, la sopravvenuta inadeguatezza del compenso, impone al professionista di palesare immediatamente al cliente tale circostanza.

Pubblicato il 03 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA numero 896/2018 pubblicata il 04/06/2018

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2015 e promossa

da

XXX, rappresentato e difeso dall’Avv., giusta delega in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona;

attore

contro

YYY, con sede in Jesi, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv., giusta procura speciale in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona.

                                  convenuta

OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI CONCLUSIONI:

PER XXX:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, accertare il diritto al compenso del Prof. Ing. XXX per le ulteriori attività svolte nelle varie qualità assunte per conto della YYY per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l’effetto condannare quest’ultima al pagamento in suo favore di Euro 15.708,28 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; accertare inoltre l’illegittimità della delibera datata 12.10.2010 con la quale si è dichiarata la sua decadenza dalla qualità di socio della YYY e per l’effetto ordinare la sua reintegrazione nella carica di socio e condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali da determinarsi secondo equità; il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento. PER YYY:

Si chiede il rigetto di entrambe le domande attrici, con il favore delle spese” ed ammissione dei mezzi di prova dedotti e non ancora ammessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato,

XXX conveniva in giudizio la YYY per sentirsi riconoscere il diritto al compenso per attività professionali eseguite su incarico della YYY, con condanna della medesima convenuta al pagamento in suo favore di euro 15.708,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché per sentire dichiarare l’illegittimità della delibera della YYY del 12.10.2010 con la quale era stata dichiarata la sua decadenza dalla qualità di socio della YYY, con conseguente condanna della YYY a risarcire all’attore i danni non patrimoniali patiti.

In particolare, l’attore rappresentava che:

  • che nel luglio 2006 la YYY sottoscriveva n. 3 contratti di appalto aventi ad oggetto il restauro del Palazzo ****, sito in Jesi, secondo il progetto dell’Arch. ***;
  • che con il primo contratto la YYY appaltava all’Impresa Edile *** l’esecuzione di opere civili per il restauro ed il risanamento conservativo di Palazzo ***, per Euro818,11;
  • che con il secondo contratto la YYY appaltava all’Impresa **** l’esecuzione dei lavori di impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili per il restauro e risanamento conservativo di Palazzo ***, per il prezzo di Euro830,49;
  • che con il terzo contratto si appaltava alla Ditta *** l’esecuzione dei lavori di impianti meccanici, quali riscaldamento, climatizzazione, idricosanitario e impianto fisso di estinzione per il restauro e risanamento conservativo di Palazzo ***, per il prezzo di euro 258.930,64;
  • che, pertanto, l’importo complessivo dei lavori aventi ad oggetto il restauro di Palazzo *** ammontava – inizialmente – ad Euro579,24 al netto dell’IVA;
  • che per l’esecuzione delle predette opere – con contratto di incarico professionale del 24.4.2006 – veniva incaricato in qualità di direttore dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza il XXX;
  • che durante i lavori si rendevano necessarie ulteriori opere per un importo lordo di Euro000,00 riguardanti il consolidamento del tetto di Palazzo ***;
  • con, con riferimento a tali ultimi lavori, con contratto di incarico professionale del 1.9.2006 la YYY nominava l’attore direttore dei lavori e della contabilità, riconoscendogli un compenso ulteriore di Euro652,93 oltre IVA;
  • che, sempre in corso d’opera, emergeva l’esigenza di effettuare un intervento di recupero delle facciate che comportava un incremento dell’importo lordo dei lavori per ulteriori Euro950,47;
  • che, con riferimento a tali ultime opere, la YYY con contratto del 20.3.2007 nominava il XXX direttore dei lavori e contabilità nonché coordinatore della sicurezza, riconoscendogli un compenso di Euro 3.870,00 oltre IVA;
  • che, pertanto, in base alle convenzioni suddette il costo complessivo dei lavori ammontava a Euro529,71;
  • che durante i lavori i progetti originari subivano delle modifiche, con aumento delle lavorazioni e delle opere eseguite, tanto che il costo complessivo dei lavori era pari a Euro086.781,85, con una differenza di Euro 138.252,14 rispetto a quello in base al quale era stato individuato il compenso dell’attore;
  • che nessun compenso veniva riconosciuto all’attore per le nuove opere e modifiche;
  • che pertanto l’attore chiedeva che l’intestato Tribunale riconoscesse il proprio maggior credito;
  • che con delibera del 12.10.2010 la YYY dichiarava che l’attore era decaduto dalla qualità di socio di tale soggetto di diritto;
  • che tale delibera era illegittima in quanto contrastante con lo statuto ed il regolamento della YYY.

Costituitasi in giudizio, YYY chiedeva il rigetto delle domande proposte dall’attore.

In particolare, la convenuta rappresentava:

  • che nei tre contratti con cui la YYY aveva conferito al XXX gli incarichi di direttore dei lavori, le parti avevano pattuito il compenso dell’attore, sicché nient’altro gli era dovuto, atteso che tale compenso era pattuito forfettariamente e non era agganciato alla quantità dei lavori;
  • che era legittima – a termini di regolamento dell’assemblea dei soci – la dichiarazione di decadenza dell’attore dalla carica di socio della YYY, poiché lo stesso non era intervenuto per tre adunanze consecutive.

La causa era istruita tramite produzione documentale, interrogatorio formale e CTU.

All’udienza del 13.3.2018 le parti

precisavano le rispettive conclusioni avanti allo scrivente magistrato – a cui medio tempore era stato assegnato il presente giudizio – e la causa era quindi trattenuta in decisione, previa concessione di cinquantatré giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

***

La domanda con cui parte attrice chiede che gli sia riconosciuto il maggior credito per le prestazioni svolte in favore della YYY e relative all’attività prestata quale direttore dei lavori e contabilità con riferimento alle ulteriori opere realizzate non è fondata e va rigettata.

La YYY ha incaricato l’Ing. XXX di svolgere attività di direttore dei lavori, della contabilità e di coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione nell’ambito dei “lavori di restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale del Palazzo *** sito in Jesi”, secondo i progetti redatti dall’arch. ***. Analoghi incarichi erano affidati al professionista attore con riferimento agli interventi di recupero delle facciate ed ai lavori di consolidamento del tetto; interventi sempre relativi all’attività di restauro del Palazzo *** di Jesi.

Il compenso del professionista era convenuto dalle parti in euro 67.500,00 per l’attività relativa ai lavori di restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale del Palazzo ***, in euro 16.652,93 per le prestazioni relative al contratto di appalto riguardante il consolidamento del tetto, in euro 3.870,00 per quelle inerenti al contratto di appalto relativo al recupero delle facciate.

L’importo complessivo dei lavori preventivati e relativi ai contratti di appalto di cui sopra era di Euro 948.529,71 e l’onorario del professionista concordato ammontava complessivamente ad euro 88.022,93. Tale onorario era concordato forfettariamente (sul punto non vi è dubbio che le parti abbiano pattuito il compenso).

In corso d’opera la YYY autorizzava l’esecuzione di opere aggiuntive per l’ulteriore importo di euro 138.252,14, cosicché il costo complessivo delle opere è risultato pari ad euro 1.086.781,85.

L’attore chiede che il Tribunale determini il suo compenso con riferimento a tali lavori aggiuntivi, per i quali – nonostante le richieste – non è stato pagato dalla YYY.

Lo stesso attore quantifica il proprio ulteriore compenso in termini percentuali sul maggior importo dei lavori, individuando il dato numerico percentuale nel rapporto tra il valore economico dei lavori appaltati con i contratti di appalto ed il compenso riconosciuto al professionista con i tre contratti di incarico professionale. L’attore, infatti, ritiene di desumere dall’originario accordo delle parti la volontà delle stesse di riconoscere al professionista ulteriori compensi nell’ipotesi in cui fossero aumentate le quantità di opere appaltate; ulteriori compensi da determinarsi in ragione dell’incidenza percentuale (applicata sul valore delle opere aggiuntive) del compenso originario rispetto al valore delle opere originarie.

Il Tribunale non condivide tale punto di vista, atteso che le parti hanno pattuito il compenso dovuto al professionista per l’attività di direttore dei lavori e della contabilità forfettariamente con riferimento ad un determinato progetto ed a determinati contratti di appalto; nulla induce a ritenere che la volontà delle parti sia stata quella di ritenere che in ipotesi di aumento delle lavorazioni sarebbe spettato al professionista – in ogni caso e prescindendo da ulteriori accordi – un aumento proporzionale delle proprie competenze. Nei tre contratti di incarico professionale non emerge in alcun modo tale volontà, non essendo peraltro indicati i criteri che hanno portato alla concordata quantificazione del compenso. In nessun modo tale ipotetica volontà può presumersi dal riconoscimento di un compenso che nei tre contratti di conferimento di incarico costituisce una percentuale compresa tra il 8,3% ed il 9.2%, dunque neanche identica.

Escluso che le parti si siano accordate per riconoscere un compenso ulteriore al professionista incaricato della direzione dei lavori, della contabilità e della sicurezza in sede di esecuzione, va verificato se tale ulteriore compenso spetti effettivamente all’attore.

A tale quesito va data risposta negativa.

Il Tribunale – infatti – condivide e ritiene applicabile nel caso di specie il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15628 del 2012 (in un caso analogo riguardante un contratto d’opera intellettuale), secondo cui in ipotesi di accordo forfettario tra il professionista ed il committente in merito ai compensi spettanti al primo, un eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste, con conseguente sopravvenuta inadeguatezza del compenso, impone al professionista di palesare immediatamente al cliente tale circostanza e la richiesta di un compenso superiore rispetto a quello concordato.

Tale comportamento è imposto al professionista in ragione del principio di correttezza e buona fede. Non avendo – nel caso di specie – l’attore chiesto nell’immediatezza una maggiorazione del compenso concordato va ritenuto che lo stesso abbia considerato congruo il compenso pattuito e pienamente efficace l’accordo – nella sua interezza – anche in presenza di prestazioni aggiuntive. Così si è espressa la Corte di Cassazione sopra indicata: “(…) hanno inoltre utilmente rilevato che un eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste, con conseguente sopravvenuta inadeguatezza del compenso, avrebbe dovuto essere palesato immediatamente dal professionista al cliente. Opportunamente i giudici hanno osservato che sarebbe stato contrario a buona fede il comportamento del professionista che avesse svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite, con la riserva mentale di chiedere un compenso aggiuntivo. Tale motivazione non è in nulla contraddittoria con la tesi dell’accordo forfettario; valeva infatti a evidenziare che non vi erano i presupposti per dedurre l’incongruità del compenso fissato in somma fissa e quindi la necessità di una valutazione dei lavori effettuati. Per legittimare ciò, premessa immancabile avrebbe dovuto essere una tempestiva indicazione da parte del professionista del superamento dei limiti della prestazione inizialmente prevista e del relativo compenso, fissato con la nota trattativa. Non avendo il professionista agito in tal modo, imposto dalla correttezza contrattuale, si poteva trarre da ciò ulteriore conferma che il compenso forfettario concordato era congruo. Invano quindi il ricorso lamenta insussistenti vizi della sentenza, partendo dal postulato, indimostrato, che il compenso fosse a percentuale (…)”.

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è tanto più calzante nel caso di specie, in ragione dell’esiguo aumento percentuale del valore dei lavori con riferimento ai quali il professionista aveva assunto l’incarico di direttore dei lavori (euro 138.252,14 su originari euro 948.529,71, pari a circa il 14%). Sicché – in ragione della tipologia di attività prestata – il compenso concordato può ritenersi sicuramente congruo anche in presenza di un relativamente contenuto aumento delle quantità dei lavori oggetto di appalto, rispetto ai quali l’attore aveva assunto la qualità di direttore dei lavori e della contabilità. In siffatto contesto il comportamento dell’attore – che nell’immediatezza non ha richiesto un aumento del proprio compenso – ha   determinato    il   “cristallizzarsi” dell’accordo forfettario sul compenso contenuto nei contratti di conferimento degli incarichi, anche in presenza di prestazioni aggiuntive.

Anche con riferimento all’ulteriore credito di euro 4.136,58 per prestazioni di coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva la domanda attorea – nonostante la puntuale eccezione di formulata da parte conventa sul punto – è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio. Peraltro i tre contratti di conferimento di incarico prevedono anche tale tipologia di prestazione; al riguardo il corpo del contratto va sicuramente integrato con l’intestazione dove è espressamente indicato il coordinamento della sicurezza in sede di esecuzione.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va rigettata.

Viceversa, la domanda finalizzata all’annullamento della delibera di esclusione dell’attore è fondata e va accolta.

Preliminarmente va escluso che la presente causa debba essere conosciuta dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli artt. 50 bis n. 1 e 70 n. 1 c.p.c., atteso che la delibera in questione può essere impugnata esclusivamente dall’interessato e non dal PM, analogicamente a quanto stabilito dall’art. 24 comma III c.c.(Cfr: Cass., sent. 8456 de 2014).

Ciò premesso, il Tribunale condivide l’orientamento espresso dal Tribunale di Napoli nella pronuncia del 13.2.2018 in merito alla possibilità che possano essere impugnate avanti al giudice ordinario le delibere assembleari illegittime di una YYY bancaria, ove lesive di diritti soggettivi, come nel caso di specie quello del socio a non essere escluso dalla YYY medesima. Orientamento coerente con quanto statuito in tema di fondazioni dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 3405 del 17.6.2003 e dal TAR Lombardia nella pronuncia n. 4598 del 2000.

Peraltro, è la stessa YYY a ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 23 e 24 del codice civile, tra cui il termine decadenziale di sei mesi per impugnare la delibera di esclusione.

Termine che – nonostante sia spirato – nel caso di specie non può portare al rigetto della domanda, atteso che la relativa eccezione non è stata proposta con la comparsa di costituzione, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio, in quanto avente ad oggetto un termine decadenziale (Cfr: Cass., sent. 8456 de 2014; cfr: Cass., sent. 15131 del 2001 in merito alla non rilevabilità d’ufficio dello spirare del termine di decadenza in materia – affine – di impugnazione di delibere assembleari condominiali nella disciplina precedente alla riforma avvenuta con L. 220 del 2012).

Nel merito la delibera impugnata è illegittima sotto diversi profili:

1)la YYY non ha provato – com’era suo onere – che le tre assemblee a cui l’attore non ha partecipato fossero consecutive; al riguardo la prova testimoniale richiesta sul punto da parte convenuta deve ritenersi rinunciata, atteso che – essendosi riservato il giudice al riguardo – all’udienza del 15.3.2017 parte convenuta anziché insistere per l’ammissione di tale mezzo istruttorio chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;

  • la convocazione dell’attore a due delle tre assemblee era tardiva a termini di regolamento dell’assemblea soci;
  • non è stato rispettato il procedimento che a termini di regolamento doveva condurre all’esclusione dell’attore, che – contrariamente a quanto disciplinato nel regolamento – non è stato sentito dall’organo deliberante, in questo modo venendo violato il suo diritto di difesa.

Segue l’annullamento della delibera di esclusione dell’attore.

Infondata è viceversa la connessa domanda risarcitoria.

In conseguenza dell’illegittima esclusione dalla YYY l’attore non può essere ristorato di alcun danno, non avendo provato alcun concreto pregiudizio – neanche il solo allegato discredito sociale e lavorativo che ne sarebbe derivato – e non potendo lo stesso discendere dalla sola adozione dell’illegittimo atto, impugnato – peraltro – dall’attore solo dopo cinque anni; ulteriore dimostrazione che alcun reale pregiudizio aveva subito.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.

Diversamente, le spese relative alla CTU, riguardanti il capo della domanda relativa all’accertamento del maggiore credito, vanno definitivamente poste a carico dell’attore sul punto completamente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4017/2015 tra XXX e YYY, così provvede:

  • rigetta la domanda con cui XXX chiede riconoscersi in suo favore un maggiore credito per le prestazioni meglio indicate in motivazione;
  • annulla la delibera della YYY del 12.10.2010 nella parte in cui è stata dichiarata la decadenza dell’attore dalla qualità di socio della YYY;
  • rigetta l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dall’attore;
  • spese di lite interamente compensate.
  • pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Ancona, il 1.6.2018

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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