fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Acquisto immobile, scrittura privata non autenticata

Acquisto di un immobile mediante scrittura privata non autenticata, opponibilità di tale acquisto ai terzi

Pubblicato il 20 April 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa , all’esito di discussione orale ai sensi dell’art. 281-sexiesc.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 729/2019

Nella causa iscritta al n.  R.G.A.C. per l’anno 2018

TRA
XXX (C.F.), elettivamente domiciliato in, presso lo studio degli Avv.ti, che lo rappresentano e difendono in giudizio, giusta procura a margine dell’atto di citazione.

– Attrice –

CONTRO
YYY  (C.F:)elettivamente

domiciliato in, presso lo studio dell’Avv., che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

– Convenuto –

Oggetto: accertamento giudiziale di sottoscrizione di scrittura privata.

Causa decisa, mediante lettura in udienza della sentenza succintamente motivata, all’esito della discussione orale svoltasi all’udienza del 18 aprile 2019.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. XXX ha agito in giudizio al fine di chiedere la verificazione della scrittura privata stipulata in data 20.09.2003, in con ***.

A fondamento della domanda ha dedotto di aver stipulato la predetta scrittura privata avente ad oggetto un immobile per civile abitazione sito in alla via, riportato nel N.C.E.U. del Comune di (cz) al foglio, part. N., sub, categoria, classe , consistenza 3,5 vani, pattuendo il prezzo di vendita di € 20.000,00 che ha interamente versato.

Ha evidenziato che non è stato possibile addivenire alla stipula dell’atto notarile stante l’intervenuto decesso della *** in data 11.08.2017.

Pertanto ha agito nei confronti del convenuto risultante quale unico erede al fine di procedere alla verificazione della suddetta scrittura privata, dichiarandone l’autenticità con sentenza ed autorizzando il Conservatore dei Registri Immobiliari di

Catanzaro a procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge ai sensi dell’art. 2657 c.c.

Si  è costituito il convenuto, riconoscendo come della propria madre la firma apposta sulla scrittura di vendita.

 All’odierna udienza  questo giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

2. Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

L’attore ha acquistato l’immobile suindicato dalla  defunta ***  in base ad un contratto traslativo valido (scrittura privata del 20.09.2013), ma privo dei requisiti di autenticità necessari per poterne attuare la trascrizione.

Il principio consensualistico, tuttavia, consente di equiparare la posizione di chi acquista per scrittura privata non autenticata e di chi, invece, acquista per scrittura privata autenticata o per atto pubblico; l’effetto reale si produce, infatti, in maniera perfettamente identica.

L’art. 2657 c.c. dispone, però, che “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.

Pertanto, qualora l’atto da assoggettare a trascrizione risulti documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, l’unica via attraverso la quale si può conseguire la trascrizione dell’atto è quella dell’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni e della declaratoria espressa in sentenza (Cass.  Civ. ordinanza 1190/2018 nella cui parte motiva è conforme a Cass. Civ. sentenza n. 14486/2000 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che      “colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3, c.c., ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.”). In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale consente la trascrizione della scrittura privata medesima, ai sensi dell’art. 2657 c.c., unitamente alla quale integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.

A norma dell’art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta quando la parte alla quale è attribuita ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Nel caso di specie, il convenuto costituendosi in giudizio ha espressamente riconosciuto  la firma apposta sulla scrittura per cui è causa come quella della defunta madre e tale riconoscimento è possibile, pur non avendo egli proceduto materialmente alla sottoscrizione.

 Ed invero la Suprema Corte ha chiarito che  L’erede, continuando la personalità del “de cuius”, diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 12242/2011).

È la legge ad individuare i provvedimenti giurisdizionali trascrivibili, tra cui il presente, onde non occorre ordinare alcunché alla competente Autorità amministrativa.

 Il  comportamento processuale  del convenuto    e  l’immediata definizione  determinano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

– accerta come vera ed autentica la sottoscrizione apposte da   *** sulla  scrittura privata del 20.09.2013, intitolata “Scrittura privata di compravendita”, allegata alla citazione e quivi da considerarsi trascritta; – compensa integralmente   tra le parti le spese del giudizio.

      Catanzaro,  18.04.2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati