N. 18834/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
– dott.ssa NOME COGNOME – dott. NOME COGNOME – dott. NOME COGNOME rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 12.7.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4424_2024_- N._R.G._00018384_2022 DEL_02_08_2024 PUBBLICATA_IL_03_08_2024
Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da:
P.I. , con sede legale in Milano (MI), INDIRIZZO rappresentata difesa dagli avv.ti NOME COGNOMEc.f.
PEC , NOME COGNOMEc.f. , pec e NOME COGNOME (c.f.
PEC RAGIONE_SOCIALE contro (P. IVA e C.F. , con sede in INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME – PEC:
CONVENUTO C.F. C.F. C.F. C.F.
OGGETTO: appalto pubblico di servizi, adeguamento ISTAT, corrispettivo
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Voglia l’Onorevole Tribunale adito, Respinta ogni avversaria domanda ed eccezione.
1. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare, ai sensi dall’art. 5 del Capitolato, la rivalutazione di tutti i corrispettivi (in particolare a titolo esemplificativo di Colazioni, Pasti, Investimenti, Manutenzioni, Attrezzature, Generi Extra, Mini pasti e Cestini Pasto) a far data dal 01.08.2020 e fino al 31.7.2021 in misura pari allo 0,20% annuo del fatturato in misura pari ad € 9.023,46 o per la diversa somma da determinarsi nel corso del giudizio.
2. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare, ex art. 5 del Capitolato, la rivalutazione di tutti i corrispettivi (in particolare a titolo esemplificativo di Colazioni, Pasti, Investimenti, Manutenzioni, Attrezzature, Generi Extra, Mini pasti e Cestini Pasto) per i periodi successivi, già rivalutati dello 0,2%, in misura pari all’1,3% dei corrispettivi di gara per il periodo 1.8.2021-31.12.2021, applicando per il periodo 1° ottobre 2022 – 1° ottobre 2023 l’adeguamento previsto dal provvedimento 7.10.2022 in misura pari all’8,9% annuo e per i periodi successivi applicando eventuali ulteriori più favorevoli parametri che dovessero essere concessi dalla convenuta, per la somma complessiva di € 11.633,39 fino al 31.03.2023 o per la diversa somma da determinarsi in corso di giudizio. 3. Accertare il diritto della convenuta ad ottenere la rivalutazione monetaria prevista dall’art. 5 del Capitolato per tutti i corrispettivi indicati nell’offerta economica senza applicare la riduzione alla seconda cifra decimale sui singoli prezzi unitari.
4. Accertare il diritto dell’attrice ad ottenere immediatamente o, in subordine, alla scadenza del contratto, un corrispettivo contrattuale pari ad € 52.574,60, o a quell’altra veriore somma da determinarsi in corso di giudizio, e corrispondente al pregiudizio subito da in conseguenza della riduzione della durata dei servizi da 84 a 81 mesi e della mancata remunerazione di Attrezzature, Investimenti e Manutenzioni (come definiti nel presente atto).
In subordine, per le medesime ragioni, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall’attrice pari ad € 52.574,60 o alla diversa somma da accertarsi nel corso del giudizio.
5. Dichiarare tenuta la convenuta al pagamento della somma di € 210.299,40 per ogni annualità di durata della Convenzione intercorsa con l’attrice oggetto del presente giudizio per complessivi 7 anni (84 mesi) a titolo di corrispettivo dovuto per RAGIONE_SOCIALE oggetto dell’offerta economica risultata aggiudicataria.
Accertare in particolare che in caso di un numero annuo di pasti ordinato dalla convenuta inferiore a quello indicato nell’offerta economica, pari a 584.165, la convenuta è tenuta a corrispondere all’attrice un conguaglio pari ad € 0,36, da rivalutarsi secondo l’indice Istat indicato in contratto, per ogni pasto ordinato inferiore al quantitativo sopra indicato.
6. Condannare in particolare la convenuta a corrispondere all’attrice € 96.289,20, in ragione della riduzione di n. 93.221 pasti nel 2020, di n. 72.890 nel 2021, di n. 48.904 nel 2022 e di n. 52.455 fino al marzo 2023, o quell’altra somma da determinarsi in corso di giudizio, con riserva di dettagliare gli ulteriori corrispettivi dovuti per le annualità successive nel corso del giudizio.
7. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento totale o parziale delle domande che precedono, accertato l’inadempimento della convenuta ai doveri di buona fede nell’esecuzione del contratto in conseguenza della mancata rinegoziazione del contratto, condannarla al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dall’attrice in misura pari ad € 96.289,20 per il periodo compreso da gennaio 2020 a fine marzo 2023, oltre rivalutazione monetaria prevista all’art. 5 del Capitolato o quella maggiore applicata dalla convenuta, o nella diversa misura da accertarsi in corso di giudizio. 8.
In via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento totale o parziale delle domande che precedono, condannare la convenuta a corrispondere un indennizzo ex art. 2041 c.c. per il periodo compreso da gennaio 2020 a fine marzo 2023 in misura pari ad € 96.289,20, oltre rivalutazione monetaria prevista all’art. 5 del Capitolato o quella maggiore applicata dalla convenuta, o nella diversa misura da accertarsi in corso di giudizio.
9. Condannare la convenuta a corrispondere su ogni credito dell’attrice interessi e rivalutazione e dalla domanda giudiziale interessi ex art. 1284 c.c. quarto comma c.c. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre addizionale 15%, CPA ed IVA”.
PARTE CONVENUTA:
“In via pregiudiziale:
dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria – e quindi dell’adito Tribunale Civile – in relazione a tutte le domande svolte, a favore del Giudice Amministrativo, sussistendone giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. (D. Lgs. 2.7.2010, n.104), per quanto in atti, specie al punto 1 di diritto dell’atto introduttivo;
• In via preliminare:
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per quanto in atti, specie al punto 2 in diritto dell’atto introduttivo;
dichiarare la carenza di interesse ad agire dell’attrice, ex art. 100 c.p.c. per le ragioni sopra indicate;
NEL MERITO:
• Pur ritenute assorbenti le due eccezioni in rito, respingersi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari, IVA e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le premesse documentali della controversia sono le seguenti:
– l’attrice, a decorrere dal 5.6.2019, è aggiudicataria della gara per la fornitura dei servizi di fornitura dei pasti in favore, tra l’altro, dell’ – il servizio è disciplinato da apposita convenzione quadro stipulata con la Società RAGIONE_SOCIALE, contenente le condizioni generali dei successivi contratti stipulati con le singole amministrazioni beneficiare del servizio;
– Il 12.11.2019 è stato stipulato con la stessa SCR Atto aggiuntivo, con il quale il termine conclusivo del servizio è stato differito al 31.10.2026;
– successivamente è stato stipulato con la convenuta l’Atto di Regolamentazione del Servizio, con il quale sono definite le modalità operative dello stesso, che è stato poi avviato a partire dal 15.01.2020.
2) Nell’ambito di questo rapporto contrattuale, contesta all’azienda convenuta i seguenti inadempimenti:
– non sarebbe stata applicato correttamente l’adeguamento ISTAT dei prezzi previsto dall’art. 5 del Capitolato Tecnico;
– non sarebbe stata remunerata integralmente la quota del corrispettivo contrattuale riferita agli investimenti sostenuti dall’attrice per la voce “Attrezzature, Investimenti, Manutenzioni”.
3) L regolarmente costituita, in via preliminare eccepisce sia il difetto di giurisdizione del G.O., sia di non avere legittimazione passiva, perché unico soggetto legittimato a decidere della revisione dei prezzi sarebbe SCR.
Nel merito contesta integralmente la domanda.
4) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Le parti hanno precisato con note scritte le conclusioni riportate in epigrafe e con ordinanza del G.I. del 10.4.2024 la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 5) Nell’ordine, pertanto, occorre affrontare le seguenti questioni:
– la sussistenza della giurisdizione del G.O.;
– la legittimazione passiva dell’azienda ospedaliera convenuta;
– la correttezza dell’adeguamento dei prezzi applicato all’appalto;
– la correttezza della remunerazione per la voce “Attrezzature, Investimenti, Manutenzioni”.
6) Prima di affrontare le questioni preliminari, è opportuno chiarire i termini della contestazione mossa in merito al mancato adeguamento ISTAT dei prezzi.
Essa si fonda sull’art.5 del Capitolato Tecnico:
“Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è ammesso l’adeguamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), per la classe ECOICOP 11.1.2.
Mense, a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con SCR.
Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore ma deve essere espressamente autorizzata da SCR a seguito di formale e documentata richiesta scritta da parte dell’OEA.
Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate oltre i tre mesi successivi alla scadenza del contratto relativo a ciascuna ”).
In base a tale previsione, essa ha chiesto formalmente a SCR di applicare il predetto adeguamento, in misura pari allo 0,2% per il periodo agosto 2020-luglio 2021 e allo 1,3% per il periodo agosto 2021- luglio 2022.
La stazione appaltante, invece, ha concesso la revisione dei prezzi solo a decorrere dal 01.08.2021, con un incremento del 1,3%.
Inoltre, la revisione è stata applicata non sull’intero fatturato ma sui prezzi unitari, e questo determina la conseguenza che rispetto ad alcuni prodotti qualificabili come “generi alimentari extra”, il cui costo unitario è particolarmente basso (ad esempio le bottigliette di acqua), non è stata applicata alcuna revisione perché l’aumento percentuale non avrebbe portato alcuna modifica al prezzo, essendo preso in considerazione solo quello espresso fino al secondo decimale.
Le contestazioni dunque sono le seguenti:
– non è applicato l’adeguamento dello 0,2% per il primo periodo;
– l’adeguamento del 1,3% per il secondo periodo deve essere applicato sul prezzo risultante dalla rivalutazione dello 0,2% da applicare all’anno precedente;
– l’adeguamento deve essere effettuato sull’intero fatturato, o comunque – se calcolato sui prezzi unitari – deve considerare anche il terzo decimale.
7) Chiarito questo, si comprende che l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione deve essere rigettata.
Infatti, la presente controversia non è relativa alla “clausola di revisione del prezzo” ex art. 133 c. 1 lett. e) n. 2 D. L.vo 104/2010, ma concerne la fase di esecuzione del contratto, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione ordinaria.
Infatti, è vero che l’art. 133, primo comma, lett. e) n.2, del Codice del Processo Amministrativo devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le “controversie relative ….
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 commi 3 e 4 del d.lgs. 163/2006”, e questo perché, in un’ottica di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, è apparso preferibile concentrare in un’unica autorità giurisdizionale le decisioni in materia.
Questa ratio, però, sussiste solo laddove la revisione dei prezzi dipenda da valutazioni discrezionali rimesse alla P.A., e non ove invece sia disciplinata in modo univoco dalle disposizioni contrattuali, anche nel quantum (è questo il principio espresso anche di recente da Cass. Sez. U – , Ordinanza n. 35952 del 22/11/2021, “Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria”). Questo è quello che avviene nel caso di specie, in cui la regola contrattuale prevede semplicemente un adeguamento ISTAT, senza lasciare alcuna discrezionalità alla stazione appaltante.
Pertanto, è ravvisabile la giurisdizione del giudice ordinario.
8) Sussiste anche la legittimazione passiva della convenuta.
Secondo l’ in conformità alle previsioni in materia di aggregazione dei centri di spesa introdotte dalle previsioni della l. n. 296/2006 (art. 1, co. 449) e della l. n. 208/2015 (art. 1, co. 548 e ss.), ogni decisione in materia di revisione dei prezzi nell’appalto in esame spetta a SCR.
In questo senso dispone la stessa previsione dell’art.5, 2° co. , del Capitolato tecnico appena citata, quando prevede che “Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore ma deve essere espressamente autorizzata da SCR a seguito di formale e documentata richiesta scritta da parte dell’OEA….
”.
Tale disposizione sarebbe vincolante per la convenuta, che infatti si è adeguata alle determinazioni di SCR, ma anche per la appaltatrice, che quindi avrebbe dovuto impugnare la determina adottata da quest’ultima o comunque citare essa in giudizio.
Tale impostazione non è condivisibile.
Infatti, ciò che appare decisivo è che il rapporto contrattuale intercorre tra l’attrice e la convenuta, come confermato peraltro dalla convenzione stipulata tra l’attrice e SCR, che alla premessa f) espressamente afferma che “la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura”. 9) Superate le eccezioni preliminari, nel merito è fondata la domanda relativa all’adeguamento ISTAT del prezzo.
Come già ricordato, l’art.5 del Capitolato Tecnico prevede l’adeguamento dei prezzi (sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la classe ECOICOP 11.1.2. Mense) a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con SCR.
Quindi, anche se l’esecuzione del contratto con la convenuta è iniziata nel gennaio 2020, correttamente l’attrice chiede la decorrenza dell’adeguamento dal 1 agosto 2020, secondo anno di decorrenza della convenzione, che è stata stipulata il 24.7.2019.
E’ condivisibile anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’adeguamento ai prezzi di alcuni prodotti come ad esempio le bottigliette d’acqua (c.d. generi alimentari extra) per i quali l’applicazione dell’aumento ISTAT non avrebbe modificato il secondo decimale del prezzo.
Tale interpretazione non appare conforme a buona fede, perché consente all’Amministrazione di lucrare sul fatto che il prezzo unitario di tali prodotti sia molto basso, e questo sebbene sicuramente anch’essi siano interessati da un aumento del prezzo sul mercato, con conseguente aumento del costo di approvvigionamento a carico di Non rileva in senso contrario la circostanza, evidenziata dall’azienda convenuta, che il disciplinare di gara – al punto 20 “Offerta economica” – disponga che i prezzi dell’offerta prevedano al massimo due decimali. Si tratta infatti di previsione diversa, che attiene alla formulazione dell’offerta, ma non esclude che ai fini dell’adeguamento debbano essere considerati i costi complessivi sostenuti dall’appaltatore.
Pertanto, è corretto sia applicare un aumento dello 0,2% per il primo anno, sia ricalcolare da lì in avanti i prezzi su cui effettuare gli aumenti per gli anni successivi, sia applicare gli aumenti ISTAT all’intero fatturato, senza escludere i prodotti il cui prezzo unitario è talmente basso che l’aumento non cambierebbe il secondo decimale.
Sul piano contabile, i conteggi prospettati da parte attrice non sono contestati e dunque possono essere presi a base della decisione.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a pagare la somma di € 20.656,85 a titolo di adeguamento ISTAT dei prezzi per il periodo agosto 2020 – marzo 2023, oltre interessi nella misura prevista dall’art. 1284 c.c.
Non è invece applicabile la rivalutazione richiesta trattandosi di debito di valuta e non essendo provato maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi moratori (cfr. Cass. 14289/2018).
10) L’ultima contestazione mossa da riguarda il corrispettivo per le voci “Manutenzion RAGIONE_SOCIALE e Attrezzature”, cioè per lavori da effettuare nei locali dell’ e pe forniture di beni strumentali.
Queste in sintesi le ragioni della rivendicazione di parte attrice.
– le opere e forniture in esame erano dettagliate nella documentazione di gara;
– a norma dell’art. 20 del Disciplinare di Gara, ogni partecipante era tenuto a inserire tra l documentazione di gara anche il “computo metrico estimativo inerente agli investimenti e le attrezzatur proposte, corrispondente al computo metrico non estimativo presentato in sede di offerta tecnica, distint per ogni RAGIONE_SOCIALE”;
– il modulo per l’offerta economica prevedeva, per il periodo di 84 mesi previsto dalla convenzione, sia l separata indicazione del costo complessivo di tali voci (insieme alle altre oggetto di offerta) sia il numer indicativo presunto di pasti e colazioni da fornire, sia la previsione che il costo di fosse spalmato sul costo unitario dei pasti, rappresentando una quota dello stesso;
– per questo, nell’offerta economica ha spalmato il costo complessivo di tali voc (rispettivamente per ogni anno:
€ 52.574,85 per manutenzioni, € 146.041,25 per attrezzature ed 11.683,30 per investimenti) sul numero presunto dei pasti da fornire ogni anno, di modo che il prezz unitario del singolo pasto fosse composto anche da una quota aggiuntiva di € 0,36 (€ 0,09 pe manutenzioni, € 0,25 per attrezzature, € 0,02 per investimenti);
– in realtà, con l’atto aggiuntivo, già citato al punto 1), la durata complessiva del servizio presso l’ è stata ridotta da 84 a 81 mesi, con conseguente perdita di un quarto di annualità;
– in aggiunta, il numero dei pasti ordinati dall’Ente, e forniti, è stato significativamente inferiore a numero presunto.
Questo ha comportato che tali voci siano state remunerate solo parzialmente, mentre, invece, dovrebber esserlo integralmente, per l’importo complessivo di € 210.298,40 per ogni anno di svolgimento de rapporto.
Infatti, secondo l’attrice, si tratterebbe di costi fissi per l’appaltatore, tenuto conto del fatto ch gli investimenti sono stati eseguiti e le attrezzatture fornite prima ancora dell’inizio del servizio, che a termine dell’appalto resteranno acquisiti alla committente, che sulla base del capitolato essi sono sta calcolati dall’attrice su una durata contrattuale di 84 mesi, e non di 81, e infine che l’imputazione pr quota al singolo pasto rappresenta solo un meccanismo di fatturazione e pagamento del relativo prezzo. La correttezza di questa impostazione sarebbe dimostrata anche dalla previsione dell’art. 6 de disciplinare di gara (“il valore dell’opzione di rinnovo per ciascun lotto è invece calcolato al netto deg investimenti e dell’ammortamento delle attrezzature che sono ritenuti completamente azzerati in quant contabilizzati e quindi corrisposti pro-quota esclusivamente sulla durata contrattuale precedente (84 o 7 o 75 mesi).
Pertanto, in caso di attivazione dell’opzione di rinnovo, gli ordinativi di fornitura sarann emessi con un costo del singolo pasto maggiorato della sola quota manutenzioni, resteranno invec invariate le altre voci di costo componenti l’offerta (colazioni, generi extra, pasti ridotti)”, e dell’art. 3 del Capitolato (“restano altresì a carico dell’Amministrazione Contraente tutti gli interventi che s dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore.
Per forza maggiore si intende qualunque fatt eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell’Impresa, che quest’ultima non possa evitare co l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato”).
11) In realtà, le considerazioni che precedono non possono essere condivise, perché contrastano con le previsioni contrattuali.
L’art. 6 del disciplinare di gara, prima della previsione citata da stabilisce quanto segue:
“…L’importo massimo sopraindicato, non è vincolante né per né per le Amministrazioni contraenti, che non risponderanno nei confronti dell’Aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del Fornitore.
Contr Il quantitativo sarà di fatto determinato dall’effettivo fabbisogno di ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto dell’importo di aggiudicazione di ciascun lotto.
Il valore complessivo dell’appalto per ciascun lotto e per la rispettiva diversa durata di 84, 77, 75 mesi, è comprensivo di tutti le seguenti voci di costo:
totale costo pasti e colazioni, quota manutenzioni, quota investimenti, quota ammortamento attrezzature e valore annuo generi extra.
I singoli ordinativi di fornitura saranno emessi, per le quantità fruite, al costo offerto per colazione, singoli generi extra, pasti ridotti e costo del singolo pasto, quest’ultimo sarà costituito dalla sommatoria di tutte le seguenti voci di costo= costo pasto+ quota manutenzioni +quota investimenti +quota ammortamento attrezzature).
….
” A sua volta, l’art. 5 del Capitolato Tecnico prevede quanto segue:
“5. Corrispettivi e adeguamento prezzi L’importo corrisposto da ogni singola Amministrazione Contraente sarà calcolato in funzione del servizio e in rapporto al numero di colazioni, pasti e pasti-ridotti ordinati e prodotti giornalmente ed ai quantitativi di generi extra, come disciplinato al successivo art 16.
I prezzi saranno quelli offerti dall’OEA in sede di gara per ciascuna Amministrazione Contraente”.
Il successivo art. 6:
“Si precisa che il numero dei pasti indicato, desunto dal numero di pasti erogati nell’anno precedente la pubblicazione della gara, è da considerare indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell’offerta (il corrispettivo riconosciuto all’OEA sarà determinato sulla base dei pasti effettivamente erogati)”.
Il significato di tali previsioni è univoco: non c’è un obbligo di ordinare un quantitativo minimo dei pasti;
i singoli ordinativi sono emessi al costo del singolo pasto, che comprende anche la quota di manutenzioni, investimenti e attrezzature;
il corrispettivo effettivo è erogato sulla base del numero dei pasti.
Di conseguenza, il corrispettivo per manutenzioni, investimenti e attrezzature può essere riconosciuto solo in quanto compreso nel costo unitario dei pasti effettivamente erogati.
In questo contesto, l’individuazione del prezzo complessivo di manutenzioni, investimenti e attrezzature, e conseguentemente della quota da imputare al prezzo unitario del singolo pasto, era una scelta imprenditoriale da effettuare in sede di predisposizione dell’offerta economica, tenendo conto delle possibili oscillazioni del numero dei pasti concretamente erogati.
A questo punto, introdurre una regola diversa, e non prevista, che stabilisca la remunerazione integrale del costo per tali voci, a prescindere dal numero dei pasti erogati, significherebbe davvero alterare ex post la regolarità del meccanismo di gara.
12) Anche per quanto riguarda la durata, il disciplinare di gara prevede che la “Convenzione avrà validit ed efficacia sino al 31/12/2025.
A decorrere dalla sua sottoscrizione ed entro 12 (dodici) mesi, l Amministrazioni contraenti dovranno emettere gli Ordinativi di Fornitura (ovvero stipulare i singo contratti) che avranno durata dalla data della loro emissione e sino alla data di scadenza dell Convenzione (più l’eventuale rinnovo di 24 mesi)”.
Non vi è pertanto alcun obbligo, in capo all’amministrazione, di assicurare all’aggiudicataria una durat di 84 mesi, essendo anzi normale che il rapporto abbia durata inferiore, posto che è previsto che iniz nell’anno successivo alla sottoscrizione della convenzione.
13) Anche le domande subordinate sono infondate.
Il fatto che la condotta tenuta dall’amministrazione in fase esecutiva, e i corrispettivi pagati, sian conformi alla documentazione di gara e alle previsioni contrattuali, esclude che sia ravvisabile in cap alla convenuta un qualsiasi obbligo di rinegoziare le condizioni economiche dell’appalto, così come ch sia ravvisabile in suo favore un ingiustificato arricchimento.
D’altra parte, le circostanze eccezionali che, secondo dovrebbero attivare l’obbligo d rinegoziare il contratto, sono semplicemente oscillazioni del numero dei pasti concretamente erogat quantificate nel -15.96% del 2020, – 12,45% nel 2021, – 8,2% nel 2022, nel -35,86% del primo trimestr 2023 (anno per il quale non risultano le successive rilevazioni, e quindi una indicazione significativa de risultato complessivo).
Quindi, si tratta di circostanze già previste come normali nel disciplinare di gara, e quantitativamente no eccezionali.
Si considerino al riguardo, a titolo esemplificativo, i dati dell’anno con il risultato peggiore cioè il 2020, nel quale secondo la prospettazione della stessa sono stati erogati 490.944 past quindi 93.221 in meno rispetto al massimo previsto dalla gara.
Ne risulta un minor fatturato pe RAGIONE_SOCIALE per la somma di € 33.559,56 (quota di 0,36 per past moltiplicata per 93.221), e questo a fronte di un fatturato complessivo di ben € 2.788.561,92 (cost unitario del singolo pasto 5,68 x pasti erogati 490.944) per la sola voce pasti, escluse le altre prestazion dedotte in contratto (colazioni e generi extra).
14) Sulle spese, tenuto conto della novità e dell’incertezza che caratterizza la questione del giusto corrispettivo di “Investimenti, Manutenzioni ed Attrezzature”, possono compensarsi quelle che attengono a tale domanda.
La convenuta deve invece rifondere all’attrice le spese relative alla domanda di applicazione dell’adeguamento ISTAT, analoga ad altre già decise in senso favorevole a da questo stesso Tribunale.
La misura è liquidata in dispositivo, sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento per le fasi di studio, introduzione e decisione, di quelli minimi per la fase di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria).
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
– accerta l’obbligo in capo all’ di applicare la rivalutazione di tutti i corrispettivi per il periodo dal 01.08.2020 al 31.7.2021 in misura pari allo 0,20% annuo del fatturato, di applicare la rivalutazione per gli anni successivi sui fatturati di volta in volta rivalutati per effetto dell’aumento dello 0,2% per l’annualità 01.08.2020-31.7.2021, nonché di applicare l’adeguamento ISTAT su tutto il fatturato, senza escludere la rivalutazione sulla terza cifra decimale dei singoli prezzi unitari;
– per l’effetto condanna al pagamento in favore di della somma di € 20.656,85 a titolo di adeguamento ISTAT dei prezzi per il periodo agosto 2020 – marzo 2023, oltre interessi nella misura legale a partire dalle scadenze e nella misura ex art ex art. 1284
c.c. quarto comma c.c. a partire dalla domanda giudiziale;
– respinge tutte le altre domande di – compensate parzialmente le spese di lite, condanna al pagamento in favore di delle restanti, che liquida in € 4.200, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 1.8.2024 Il Giudice rel.
NOME COGNOME Il Presidente NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
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