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Codice Civile
Codice Penale

Adempimento parziale e determinazione del quantum debeatur

La sentenza analizza un caso di parziale adempimento di obbligazioni contrattuali. Vengono esaminate le condizioni per la restituzione di una somma data a garanzia e i criteri di determinazione del quantum debeatur in caso di sopravvenuta impossibilità parziale. La Corte si sofferma anche sulla distribuzione delle spese legali in caso di soccombenza reciproca.

Pubblicato il 13 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n. 567/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME PresidenteDott. NOME COGNOME Consigliere – Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore – riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1413_2024_- N._R.G._00000567_2023 DEL_22_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024

nella causa d’appello avente ad oggetto:

Promessa di pagamento – ricognizione di debito.

Proposta da:

(C.F. ), nato a Pontedassio (IM) il 26 gennaio 1947 e ivi residente in INDIRIZZO rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto d’appello, dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ) ed elettivamente domiciliato in Genova, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. -Appellante- -contro- (C.F. ), nato a Castelnovo del Friuli (PN) il 4 C.F. C.F. C.F. C.F. (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Genova, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME -Appellato proponente appello incidentale – -per la riforma- della sentenza n. 757/22 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 07.12.22.

Conclusioni delle parti:

Per l’Appellante:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN PRINCIPALITÀ, respingere ogni e qualsiasi domanda, così come proposta e formulata dall’attore Sig. nei confronti del conchiudente Sig. NOME poiché, allo stato, infondata in fatto ed in diritto.

IN INDIRIZZO stabilire le opere e i lavori che l’attore Sig. dovrà eseguire, nella proprietà ora di terzi, per evitare il deflusso delle acque piovane, nella sottostante proprietà del conchiudente Sig. .

Con espressa riserva del conchiudente Sig. di richiedere il risarcimento dei danni subiti in separato giudizio.

Vinte le spese e gli onorari di causa sentenza esecutiva come per legge.

Per l’Appellato:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello – contrariis reiectis – in via preliminare ed in ogni caso respingere la domanda di di sospensione della esecutività e/o esecutorietà della sentenza del Tribunale di Imperia n. 757/2022 del 7.12.2022, mai notificata, difettandone i presupposti, con conferma di quanto già deciso da codesta Ecc.ma Corte, riunita in camera di consiglio, con il provvedimento datato 29.12.2023;

in ogni caso respingere l’appello e tutte le domande proposte da nei confronti dell’attore in accoglimento dell’appello incidentale svolto da , riformare solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Imperia n. 757/2022 pubblicata il 7 dicembre 2022, limitatamente alla parte in cui determina l’ammontare della somma da restituire ad stabilendo il costo delle opere eventualmente necessarie per dare esecuzione al capo di condanna n. 2 della sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/2005 (opere da individuarsi in principalità nella “proposta numero 1” ed in subordine nella “proposta numero 2”, entrambe descritte dal CTU nella seconda perizia datata 12 ottobre 2021 denominata “RAGIONE_SOCIALE”, il cui costo è stato preventivato in Euro 8.450,00 oltre Iva al 10% = euro 9.295,00) in euro 9.295,00 e disporre che tale costo venga detratto da Euro 30.000,00, con condanna del C.F. interessi dal 18 settembre 2006, ovvero come per legge dovuti, fino al saldo, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU; in subordine respingere in toto l’appello e tutte le domande avversarie, e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Imperia n. 757/2022 pubblicata il 7 dicembre 2022, mai notificata, e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.

FATTI DI CAUSA

, in data 18.04.2001, stipulavano una scrittura privata per definire alcune vertenze tra loro pendenti.

In particolare, con tale scrittura, l’ si impegnava a:

a) sgomberare una stradina di proprietà del COGNOME da detriti e da quant’altro potesse intralciare il transito;

b) convogliare le acque piovane in modo tale da non farle più defluire nella proprietà c) asportare eventuali rifiuti dalle fasce soprastanti la proprietà d) risarcire al i danni che sarebbero potuti derivare – per cause addebitabili allo stesso – dal crollo totale e/o parziale del terrapieno e/o del relativo muro realizzati da ed oggetto del procedimento promosso il 10/09/96 nanti il Pretore di Imperia.

2.

Secondo l’odierno appellante, l si sarebbe reso inadempiente agli impegni assunti.

3.

Pertanto, , con atto di citazione del 11.06.2002, conveniva in giudizio per sentirlo condannare all’adempimento degli obblighi di cui alla scrittura privata del 18.04.2001 e al risarcimento del danno.

4.

Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 118 del 2005, condannava adempiere alle prestazioni di cui alla scrittura privata del 18.04.2001, rigettando la richiesta risarcitoria del 5. Quest’ultimo, sia a garanzia del pagamento delle spese giudiziali stabilite nella suddetta sentenza, sia a garanzia del pagamento delle spese di esecuzione degli obblighi di fare stabiliti in sentenza, in data 01.08.2005, in forza di detta pronuncia, iscriveva ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Imperia per totali euro 30.000,00 sugli immobili di. L’odierno appellato, successivamente, proponeva appello avverso la sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia.

7. Nelle more del giudizio di impugnazione, l’ alienava gli immobili ipotecati a , con un atto notarile del 18.09.2006 a cui partecipava anche Nel rogito si prevedeva, tra l’altro, che “…una quota parte del prezzo pattuito, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) viene consegnata al signor affinchè questi presti l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Imperia il primo agosto 2005 ai numeri 4896/904, a garanzia di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/05 del 28/04- 19/05/2005. Il Signor dichiara di acconsentire a che la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) quale quota parte del prezzo di vendita pattuito, venga consegnata al signor al solo scopo che questi fornisca l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale di cui sopra a garanzia di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/2005 del 28/04-19/05/2005, con la precisazione che il Signor si riserva di ripetere tale somma dal signor nelle opportune sedi, nonché che il pagamento di detta somma non implica in alcun modo acquiescenza del signor al giudicato della sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/05, ed anzi resta valida ed efficace a tutti gli effetti l’impugnativa per la riforma della citata sentenza dallo stesso proposto innanzi la Corte di Appello di Genova”. 8. Questa Corte, con sentenza n. 618 del 2011, accoglieva parzialmente l’appello dell’ eliminando l’obbligo di eliminare i detriti di cui al punto a) della scrittura privata azionata, confermando per il resto la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

9. Il impugnava per Cassazione tale decisione e la Suprema Corte rigettava il ricorso.

10. Con atto di citazione del 18.09.2016, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia, sostenendo che la funzione di garanzia della somma di euro 30.000,00 (di cui all’atto notarile sopra menzionato) sarebbe venuta meno, perché la Corte d’Appello, con la decisione del 2011 confermata dalla S.C., avrebbe riformato il capo della sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/2005, con cui l’ era stato condannato ad eliminare alcuni detriti presenti sulla proprietà del e perché gli altri obblighi di fare di , la sentenza n. 618/2011 della Corte d’Appello di Genova avrebbe anche riformato le statuizioni della sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia in punto spese di lite, disponendone la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio. Quindi, l’odierno appellato chiedeva al Tribunale adito la condanna di a restituire la somma di euro 30.000,00.

11.

Si costituiva in giudizio il contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, negando che avesse adempiuto gli obblighi di fare di cui alla sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia.

12.

Il Tribunale di Imperia istruiva la causa mediante testi e CTU e la decideva con la sentenza appellata, n. 757/22, con cui accoglieva parzialmente le domande attoree.

13.

Il Giudice di primo grado, in particolare, rilevava come l’unica obbligazione di fare dovuta rimasta ineseguita sarebbe stata quella di convogliare le acque piovane defluenti dal di cui alle foto nn. 13,14,15 e 16 allegate alla CTU in modo tale che non interessassero la proprietà attorea di cui al punto b) della scrittura privata azionata.

Inoltre, secondo il Tribunale:

“In ragione del fatto che la condizione necessaria per la restituzione della somma di € 30.000,00 è l’avvenuto convogliamento delle acque piovane defluenti sulla sua proprietà e non certamente che debba subire il deflusso delle acque sul proprio terreno o che debba eseguire opere per farle defluire su proprietà di terzi, non soddisfacendo le soluzioni tecniche proposte dal CTU né l’obbligazione contenuta nella scrittura inter partes del 18 aprile 2001, e neppure le statuizioni contenute nella sentenza n. 118/2005 emessa dal Tribunale di Imperia, le domande di parte attrice, così come formulate, vanno rigettate. Purtuttavia, in ragione del fatto che gli obblighi previsti dalla sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/05 ai capi 1), 3) e 5) della sentenza n. 118/05, a garanzia, unitamente a quello inadempiuto di “convogliare le acque piovane in modo tale da non farle più defluire nella proprietà , del cui adempimento era stata consegnata la somma di euro 30.000,00, erano venuti meno, è meno la funzione di “garanzia” della intera somma di euro 30.000,00.

Pertanto, in ragione della circostanza che le soluzioni per l’eliminazione delle acque piovane si riversavano nella proprietà ed anche in ragione dei costi quantificati dal CTU nelle due differenti soluzioni per lo smaltimento delle acque piovane che si riversano nella proprietà di entrambe comportanti un costo di del 10 %), ritiene questo giudice che la somma di euro 18.000 sia adeguata a garantire l’adempimento dell’obbligazione carico dell’attore rimasta inadempiuta, conseguentemente, va condannato alla restituzione in favore di della sola somma di euro 12.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co,1, Cc a far data dal 18 settembre 2006 alla data di notificazione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ed ex art. 1284, co.4, Cc dalla data di notificazione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio all’effettivo soddisfo. ”.

Il Giudice di prime cure dichiarava assorbite le altre questioni, in base al principio della ragione più liquida.

14.

Con atto di citazione in appello notificato in data 07.06.23, impugnava la predetta decisione, deducendo due motivi.

14.1.

Col primo motivo, l’appellante sosteneva che la motivazione della sentenza di primo grado non avrebbe permesso di comprendere quale fosse stato il percorso argomentativo e giuridico seguito per giustificare la condanna di al pagamento della somma di € 12.000,00.

Sul punto, il sosteneva che l’ non avrebbe correttamente adempiuto al proprio obbligo (stabilito nell’atto di compravendita del 18 settembre 2006 a rogito del dott. convogliare le acque reflue defluenti dal in modo che non interessassero la sua proprietà.

Inoltre, l’appellante argomentava che la prestazione posta a carico di controparte e relativa alle acque reflue sarebbe divenuta impossibile ai sensi dell’art. 1256 c.c., perché, come accertato dal CTU, l’unico modo per eseguirla imporrebbe il coinvolgimento della proprietà di rispetto cui, tuttavia, non avrebbe titolo a ottenere la costituzione di alcuna servitù.

Infine, secondo la tesi dell’originario convenuto, l’odierno appellato avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione prima di alienare il compendio immobiliare e comunque prima di avviare la presente azione giudiziaria.

14.2.

Col secondo motivo, l’appellante protestava che il Tribunale di Imperia non avrebbe potuto compensare le spese di lite, poiché non avrebbe dovuto essere ritenuto soccombente, in quanto non sarebbe debitore di alcuna somma nei confronti di come spiegato nel primo motivo di gravame.

Per.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.10.23, si costituiva in giudizio , contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:

– quanto al primo motivo, che, essendo egli rimasto debitore solo di uno degli obblighi di fare di cui alla sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/2005, controparte avrebbe indebitamente trattenuto l’intera somma di euro 30.000,00, pacificamente data in garanzia di tutti gli obblighi di fare di cui alla predetta sentenza;

che l’argomentazione avversaria basata sull’art. 1256 c.c. sarebbe stata sviluppata per la prima volta in appello e quindi sarebbe inammissibile;

che, comunque, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione l’obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. in capo al mentre avrebbe potuto dichiarare estinta, in applicazione dell’art. 1256 c.c., l’obbligo di fare di cui al capo 2) della sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia;

– quanto al secondo motivo, che le statuizioni del Giudice di primo grado in punto spese di lite sarebbero state del tutto corrette, ricorrendo, nel caso di specie, un’ipotesi di soccombenza reciproca.

16.

Inoltre, l’ costituendosi in giudizio, interponeva appello incidentale, con cui chiedeva la riforma del capo della sentenza impugnata inerente alla quantificazione dell’obbligo restitutorio del Rovere nei suoi confronti.

In particolare, l’appellato sosteneva che il Tribunale di Imperia avrebbe dovuto prendere in considerazione solo le risultanze e le soluzioni proposte dal CTU nella sua seconda perizia depositata il 12 ottobre 2021, perché solo detta perizia avrebbe avuto ad oggetto il cui si riferirebbe l’obbligo (l’unico rimasto) enunciato al capo n. 2 della sentenza del Tribunale di Imperia n. 118/2005.

Pertanto, il Tribunale di Imperia avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata formulata dall’ e quindi condannare il alla restituzione della somma di euro 20.705,00 oltre interessi dal 18 settembre 2006, ovvero come per legge dovuti, fino al saldo.

17.

La Corte, con ordinanza del 29.12.23, rigettava l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall’appellante, non ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

18.

La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 29.12.23, rinviava la causa all’udienza del 07.11.24 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.

19.

Con ordinanza del 11.11.24, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

*** RAGIONI DELLA DECISIONE 20.

L’appello principale di è infondato, mentre è fondato e merita accoglimento l’appello incidentale di , per le seguenti ragioni.

21.

Ed invero, quanto al primo motivo dell’appello principale, giova preliminarmente rammentare che, nella fattispecie in esame, l’adempimento degli obblighi di fare stabiliti nella sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia, nonché il pagamento delle spese di lite statuite nello stesso provvedimento, sono stati garantiti, dapprima mediante iscrizione di ipoteca da parte di fino alla concorrenza della somma di euro 30.000,00 sugli immobili di proprietà di in Pontedassio (IM)

(cfr. nota di trascrizione di ipoteca del 01.08.2005) e, in seguito, tramite la consegna dello stesso importo dall’odierno appellato al in occasione della stipula del rogito del 18.09.2006.

Pertanto, può affermarsi che la garanzia di euro 30.000,00, nel caso di specie, è sempre stata prevista in relazione a tutti gli obblighi di fare originariamente posti a carico di (sgomberare una stradina di proprietà del da detriti e da quant’altro potesse intralciare il transito;

convogliare le acque piovane in modo tale da non farle più defluire nella proprietà asportare eventuali rifiuti dalle fasce soprastanti la proprietà e all’obbligo di rifondere le spese legali del giudizio celebratosi nanti il Tribunale di Imperia e conclusosi con la sentenza n. 118/2005.

Ora, di tali obblighi, come risulta pacificamente dai documenti di causa e dalle stesse deduzioni delle parti, residua oggi soltanto quello inerente alla deviazione delle acque piovane dalla proprietà in modo da non interessare la proprietà essendo gli altri venuti meno o per adempimento della parte debitrice, o in ragione del passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte n. 618/2011.

“attualizzandola” alla nuova situazione obbligatoria dell’ essendo venuto meno (in gran parte) il titolo in forza del quale il ridetto importo di euro 30.000,00 era stato corrisposto in garanzia al Inoltre, si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante a pag. 22 dell’appello, il fatto che il Tribunale di Imperia abbia affermato che le due soluzioni tecniche offerte dal CTU in relazione all’obbligazione dell’ non avrebbero soddisfatto “né l’obbligazione contenuta nella scrittura inter partes del 18 aprile 2001, e neppure le statuizioni contenute nella sentenza n. 118/2005 emessa dal Tribunale di Imperia”, non rende impossibile, ex art. 1256 c.c., l’obbligazione del di restituire a controparte la somma di euro 30.000,00, perché, nell’ambito del ragionamento del primo Giudice, tale effetto potrebbe prodursi, semmai, con riguardo all’obbligazione di fare residuante a carico dell’ che, stando a quanto affermato dal Tribunale di Imperia, non avrebbe modo di convogliare le acque reflue presenti sulla di lui proprietà senza coinvolgere o la proprietà o, comunque, proprietà altrui rispetto cui non avrebbe titolo per costituire servitù. Pertanto, il primo motivo dell’appello principale è infondato.

22.

Con riguardo al secondo motivo dell’appello principale, si osserva che nel procedimento di primo grado si è verificata un’ipotesi di soccombenza reciproca perché il Tribunale di Imperia ha accolto in misura parziale la domanda subordinata dell’originario attore (“per la denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere inadempiuto il capo di condanna n. 2 della sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia emessa in data 28 aprile 2005, depositata in data 19 maggio 2005 e notificata il 14 giugno 2005, stabilire il costo delle opere eventualmente necessarie per dare esecuzione al predetto capo di condanna n. 2 della predetta sentenza, opere da individuarsi in principalità nella “proposta numero 1” (e solo in subordine nella “proposta numero 2”) descritta dal CTU nell’integrazione di perizia datata 20 ottobre 2021, il cui costo è stato preventivato in Euro 8.450,00 oltre Iva al 10% e quindi in euro 9.295,00 e disporre che tale costo venga detratto da Euro 30.000,00, con condanna del a corrispondere ad la relativa residua differenza a suo credito pari ad euro 20.705,00 oltre interessi dal 18 settembre 2006, ovvero come per legge dovuti, fino al saldo; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa»”).

Dunque, si ritiene che il primo Giudice abbia correttamente applicato alla fattispecie in esame l’art. 92 c.p.c, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo dell’appello principale.

L’insieme delle suesposte considerazioni, in definitiva, comportano il rigetto dell’appello principale.

24. Appare invece fondato l’appello incidentale proposto da , per le ragioni che seguono.

Ed invero, come riportato sopra, la tesi sostenuta dall’appellante incidentale, in sintesi, è che il Tribunale di Imperia abbia errato nel valutare le conclusioni contenuta nella perizia integrativa del 12.10.21 del CTU geom. e che abbia conseguentemente errato nel quantificare in sentenza la somma che il avrebbe dovuto restituire all’ avendo ritenuto che quest’ultimo non avrebbe potuto far defluire le acque reflue insistenti sulla sua proprietà senza interferire o con la proprietà dell’appellante principale o di terzi, rispetto cui non avrebbe titolo per ottenere la costituzione di servitù. Ritiene questa Corte che la tesi di meriti condivisione.

In effetti, in occasione del sopralluogo svolto il 07.10.21 sui luoghi per cui è causa dal CTU in presenza dei difensori delle parti e dei CC.TT.PP., si è accertato che il barbacane posto all’angolo del parapetto della terrazza dell’ (in relazione al quale erano state formulate le prime due soluzioni tecniche riportate a pag. 5 della sentenza) non era più esistente, per essere stato sostituito da alcuni pilastrini e da una ringhiera (cfr. verbale del sopralluogo del 07.10.21 e foto prodotte dall’appellato sub docc. 12), 13) e 14)). A fronte di tale accertamento, il CTU geom. , alle pagg. 5 e 6 della menzionata relazione integrativa, ha formulato due nuove proposte, che si riportano di seguito:

“Prima modalità Scarico naturale in pendenza mediante raccolta delle acque in apposita canaletta grigliata delle dimensioni di cm 25 di larghezza x 25 di profondità da realizzarsi sulla terrazza a perimetro della ringhiera con inoltro delle acque raccolte mediante tubazione del diametro non inferiore a cm. 15, messa in opera con naturale pendenza di almeno cm. 1,5 per ogni metro lineare di sviluppo, previa acquisizione delle autorizzazioni al transito dalle proprietà limitrofe di cui alle proprietà censite in Comune di Pontedassio Sezione INDIRIZZO COGNOME, Foglio n. 2, particelle n. 7 e n. 8, alla canala di scolo delle acque bianche comunali posta in una diramazione di INDIRIZZO; forzato previa raccolta delle acque piovane mediante apposita canaletta grigliata delle dimensioni di cm 25 di larghezza x 25 di profondità da realizzarsi sulla terrazza a perimetro della ringhiera con inoltro delle acque raccolte in apposita vasca interrata della capienza, nella fattispecie di almeno 5 mc., da posizionarsi sottostante la terrazza, dotata di pompa elettrica di rilancio con prevalenza di almeno 5 m. e portata non inferiore 2000 litri ora, per lo scarico – pag. n. 5 – delle acque piovane, tramite una tubazione flessibile del diametro effettivo di portata di mm 60, da porsi in opera previa acquisizione delle autorizzazioni al transito dalle proprietà limitrofe di cui alle proprietà censite in Comune di Pontedassio, Sezione INDIRIZZO COGNOME, Foglio n. 2, particelle n. 7 e n. 8, alla canala di scolo delle acque bianche comunali posta in una diramazione di INDIRIZZO ”.

Si ribadisce che, dal tenore della relazione integrativa, si evince agevolmente che tali proposte sono stata avanzate dall’esperto in considerazione dell’accertato mutamento dello stato dei luoghi oggetto di causa rispetto a quanto scritto nella prima relazione del 22.06.21.

Pertanto, come eccepito dall’appellato, la sentenza di primo grado non risulta corretta nella parte in cui ha affermato che le soluzioni tecniche da ultimo elaborate dal CTU si sono limitate a meglio circostanziare quelle formulate in precedenza, perché si tratta di proposte del tutto diverse sia in termini di lavori da realizzare, sia in termini di costi.

Inoltre, come nuovamente sostenuto dall’ l’affermazione del primo Giudice secondo cui “La prima soluzione offerta dal CTU impone che le acque continuino a defluire dalla proprietà mentre le altre soluzioni prevedono la necessità che le acque piovane che defluiscono nella proprietà o la proprietà di ovvero proprietà limitrofe di terzi, così come la proprietà di , a cui non ha titolo per chiedere la costituzione di eventuali servitù” (pag. 6 della sentenza) non trova corrispondenza in quanto affermato dal geom. nella perizia integrativa del 12.10.21, in quanto le due soluzioni tecniche non prevedono che le acque continuino a defluire nella proprietà Si consideri altresì che il passaggio nelle proprietà limitrofe, di per sé, non rende impossibile l’esecuzione del capo n. 2) della sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia, giacché le aree censite al Comune di Pontedassio, Sezione INDIRIZZO COGNOME, Foglio n. 2, particelle n. 7 e n. 8, risultano da decenni in stato di totale abbandono e perché il , rispetto alle questioni che vengono in rilievo nella presente lite, non è un soggetto terzo, bensì l’avente causa , con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., gli è opponibile la sentenza n. 118/2005 del Tribunale di Imperia.

Pertanto, si condivide il ragionamento dell’appellante incidentale, secondo cui il Giudice di prime cure ha valutato in maniera erronea le conclusioni definitive espresse dal CTU.

Tale erronea valutazione, inoltre, ha condotto il primo Giudice a quantificare in modo errato la somma che avrebbe dovuto restituire ad Infatti, secondo il Tribunale di Imperia, “in ragione della circostanza che le soluzioni per l’eliminazione delle acque piovane si riversavano nella proprietà ed anche in ragione dei costi quantificati dal CTU nelle due differenti soluzioni per lo smaltimento delle acque piovane che si riversano nella proprietà di entrambe comportanti un costo di esecuzione inferiore all’importo di euro 30.000,00 che il continua a trattenere per intero (euro 8.450,00 – oltre I.V.A nella misura del 10 % ed euro 9.300,00 – oltre I.V.A nella misura del 10 %), ritiene questo giudice che la somma di euro 18.000 sia adeguata a garantire l’adempimento dell’obbligazione a carico dell’attore rimasta inadempiuta” (pag. 6). Ad avviso di questa Corte, è presumibile che il Giudice di primo grado abbia calcolato la somma di euro 18.000,00 sommando gli importi di euro 8.450,00 e di euro 9.300,00, pari all’importo complessivo dei costi di realizzazione delle due soluzioni tecniche proposte dal CTU nella perizia integrativa del 12.10.21.

Tuttavia, il Tribunale di Imperia, avendo ritenuto (erroneamente, per quanto detto sopra) che ambedue le soluzioni tecniche proposte non avrebbero consentito all’ di far defluire le proprie acque reflue senza coinvolgere la proprietà o altre proprietà, rispetto cui non avrebbe avuto titolo a chiedere la costituzione di eventuali servitù, ha quantificato il quantum debeatur senza tenere in considerazione:

– il fatto che il geom. aveva affermato, nella relazione del 12.10.21.

, che la prima soluzione da lui proposta, implicante un costo di euro 8.450,00 oltre IVA, sarebbe stata quella preferibile;

– il fatto che aveva chiesto in via subordinata la condanna di controparte alla restituzione della somma di euro 20.705,00, ottenuta sottraendo dal totale di euro 30.000,00 proprio il prezzo della prima soluzione tecnica proposta dal geom. , ossia, appunto, euro 8.450,00 + IVA al 10%= euro 9.295,00.

conclusione, si reputa, per le causali sopra descritte, in accoglimento dell’appello incidentale, che la sentenza impugnata debba essere riformata in punto quantum affermando che , debba essere condannato a restituire ad la somma di euro 20.705,00, oltre interessi legali dal 18.09.2006 fino al saldo.

25.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento della lite (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) per tutte le fasi.

26.

Le spese della CTU di primo grado, come liquidate dal Tribunale di Imperia con decreto del 26.10.21, sono poste a carico solidale delle parti nella misura del 50%, in quanto tale incombente istruttorio è stato espletato nell’interesse di entrambe.

27.

Si dà atto che ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l’appello principale è stato integralmente rigettato.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, – Rigetta l’appello principale proposto da – Accoglie l’appello incidentale proposto da e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 757/22 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 07.12.22, – Dichiara tenuto e condanna a restituire ad la somma di euro 20.705,00, oltre interessi legali dal 18.09.2006 al saldo;

– Condanna a rifondere ad la somma di euro 7.616,00 a titolo di spese legali del procedimento di primo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, e la somma di euro 9.991,00 a titolo di spese legali del procedimento d’appello, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;

– Pone le spese della CTU di primo grado, come liquidate dal Tribunale di Imperia con decreto del 26.10.21, a carico solidale delle parti nella misura del 50% ciascuna.

dà atto che ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r.

30 maggio 2012 n. 115, l’appello principale è stato integralmente rigettato.

Così deciso in Genova, il 13.11.24.

Il Consigliere relatore dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME

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