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Adesione ad associazione non riconosciuta

Adesione ad associazione non riconosciuta, accordo delle parti anche in ordine allo scopo, assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso.

Pubblicato il 15 November 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1388/2022 pubblicata il 11/11/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3158/2020, promossa da:

XXX (C.F:) in proprio ed in qualità di presidente p.t. del C.S.D. YYY (C.F:), ZZZ (C.F:), KKK (C.F:), JJJ (C.F:), VVV (C.F:) ed SSS (C.F:), rappresentati e difesi dall’Avv.

ATTORI contro

AAA (C.F:), BBB (C.F:), CCC (C.F:), DDD (C.F:) e EEE (C.F:), rappresentati e difesi dagli Avv.ti

CONVENUTI

Oggetto: altri istituti e leggi speciali – delle associazioni e fondazioni;

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta richiamate a verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 30.06.2022, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell’art. 221, co. 4 L. n. 77/2020 e s.m.i.;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX in proprio e in qualità presidente pro tempore dell’associazione sportiva C.S.D. YYY, unitamente a ZZZ (socio fondatore), KKK (socio fondatore), JJJ (scio fondatore), SSS (socio fondatore) e VVV (socio), hanno evocato in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, AAA, BBB, CCC, DDD e EEE, al fine di sentire accertare e dichiarare – previa istanza di sospensione cautelare ex art. 23 c.c. – l’inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle asserite delibere assunte in data 8 gennaio e 24 gennaio 2020 e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alla nomina illegittima di nuovo presidente e di esclusione degli associati dal consiglio direttivo dell’associazione, nella misura accertata in corso di causa e con liquidazione in via equitativa.

A fondamento delle spiegate domande, gli attori hanno allegato e dedotto, in particolare e per quanto di interesse, che:

– la C.S.D. YYY è un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, apolitica e senza scopo di lucro, soggetta al riconoscimento, a fini sportivi, da parte del CONI e all’osservanza delle norme e direttive emanate dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, costituita in data 5.10.2005 dai suddetti componenti del consiglio direttivo “storico” (tra cui anche il convenuto BBB) e dotata di un proprio statuto sociale (doc. 1);

– la compagine associativa non è mai cambiata, sino agli accadimenti a cavallo tra la fine del 2019 e il primo trimestre del 2020, quando – nel contesto di inagibilità per lavori di manutenzione del campo sportivo comunale (ove ha sede l’associazione) – accadeva che:

I) con raccomandata a/r del 9.10.2019 il socio e consigliere BBB comunicava al presidente XXX le sue dimissioni dalla carica e chiedeva la cancellazione dal libro dei soci (doc. 2);

II) con raccomandata a/r del 23.12.2019, recapitata al presidente XXX solo il successivo 4.01.2020, il socio dimissionario convocava l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per l’8.01.2020 presso la sede sociale, indicando i seguenti punti all’o.d.g.: “1) presa d’atto delle dimissioni del presidente del consiglio direttivo; 2) delibera ingresso nuovo socio

AAA; 3) elezioni nuovo presidente; 4) presa d’atto della decadenza della qualifica dei soci e dei consiglieri” (doc. 3);

III) con raccomandata a/r del 15.01.2020, recapitata a XXX solo il successivo 21.01.2020, AAA, persona sino a quel momento estranea alla compagine sociale, comunicava l’avviso per la “riunione ordinaria e straordinaria in YYY Strada per Corradina per il giorno 24/01/2020 alle ore 20.00” indicando quale o.d.g: “incarichi del nuovo consiglio direttivo” (doc. 4);

IV) presa conoscenza, solo in data 20.03.2020, del contenuto dei verbali delle predette riunioni, mai comunicate (doc. 8) e nemmeno mai realmente svolte, si è appreso che, in data 8.01.2020, alla presenza del solo socio dimissionario BBB, venivano “deliberate” la presa d’atto della decadenza di XXX dalla qualifica di presidente del consiglio direttivo a seguito delle presentate dimissioni, l’ingresso del nuovo socio AAA e la di lui nomina quale nuovo presidente, nonché la decadenza dalla qualifica di soci e/o consiglieri di JJJ, KKK, SSS, ZZZ, VVV e BBB per mancata partecipazione alle assemblee e ai consigli direttivi convocati nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. 9);

V) alla “presa d’atto” dello scioglimento del consiglio direttivo, veniva convocata altra riunione al 24.01.2020 per la formazione del nuovo direttivo, nelle persone di AAA quale presidente con funzioni di segretario e tesoriere e di CCC, EEE, DDD quali consiglieri e finanche di XXX, assente, quale socio e consigliere (doc. 7);

– alle suddette comunicazioni, seguiva rituale convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria da parte del presidente XXX, regolarmente ricevuta da tutti i soci, per il giorno 2.03.2020, con cui l’assemblea rinnovava le cariche in senso al consiglio direttivo nelle persone degli esponenti, i quali eleggevano (nuovamente) XXX alla carica di presidente e dirigente responsabile dell’associazione (doc. 12).

In forza di tali allegazioni e sulla base di molteplici vizi invalidanti le “asserite ed inverosimili delibere assembleari” oggetto di impugnazione, gli attori hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe. Con unica comparsa di risposta, depositata in data 10.11.2020, tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di contraddittorio per non essere parte del giudizio anche l’associazione C.D.S. YYY o comunque per essere rappresentata dai presidenti di entrambi i gruppi antagonisti, instando per la nomina di un “amministratore giudiziario” al fine di tutelare gli interessi della stessa sino all’esito del giudizio; e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande per avere: I) AAA assunto la gestione dell’associazione nel totale disinteresse degli altri, ricevendone veste formale dopo che XXX ebbe a rassegnare le dimissioni dalla carica di presidente per motivi di salute, dimissioni protocollate presso l’ufficio della FIGC – LND in data 23.12.2019 (doc. 3); II) BBB mantenuto la carica di socio e consigliere, non essendo state le sue dimissioni ratificate dall’assemblea degli associati.

Da qui, la difesa dei convenuti ha ritenuto del tutto corrette e coerenti le deliberazioni assembleari impugnate, oltre che infondate le richieste risarcitorie, concludendo per il rigetto di tutte le domande.

Sulla istanza di sospensione cautelare si è svolto, nel contraddittorio tra le parti, il sub-procedimento (R.G. n. 3158-1/2020, G.U. dott. M. Sturiale), esitato nella sospensione dell’efficacia delle deliberazioni in oggetto (ord. 3.11.2020).

Nelle more, il fascicolo è pervenuto sul ruolo dello scrivente quale nuovo giudice titolare a far data dalla presa di possesso delle funzioni giurisdizionali in prima nomina (dal 18.11.2020).

In prima udienza (ud. 25.11.2020), respinta a verbale l’istanza preliminare di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sono stati assegnati gli ulteriori termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c.

La causa è stata istruita attraverso l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l’assunzione delle prove orali (testi e interpelli) sulle circostanze ritenute rilevanti, nonché procedendo alla verificazione del documento in copia disconosciuto dall’autore apparente, sia attraverso prove testimoniali, sia assumendo informazioni circa l’esistenza dell’originale da parte della P.A. depositaria ex art. 213 c.p.c. (FIGC – Lega Nazionale Dilettanti).

Esaurita l’attività istruttoria (ud. 2.12.2021), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 30.06.2022, celebrata in modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4 L. n. 77/2020 e s.m.i. Con note scritte di trattazione e/o separati fogli di p.c., depositate telematicamente entro i termini concessi, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:

– per parte attrice: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in particolare: nel merito: accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità, l’invalidità e/o l’annullamento delle deliberazioni dell’assemblea dei soci della C.S.D. YYY in data 8 e 24 gennaio 2020 nella loro interezza, per violazione di legge e/o dello Statuto in accoglimento dei motivi esposti in atti e per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; – accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità, l’invalidità e/o l’annullamento delle deliberazioni dell’assemblea dei soci della C.S.D. YYY in data 8 e 24 gennaio 2020 anche nella parte relativa all’esclusione dei soci fondatori e consiglieri, KKK, JJJ, Luigi Freddi, VVV ed SSS, per insussistenza ed infondatezza dei fatti, nonché, per violazione di legge e dell’art. 24 c.c. e/o dello Statuto, in accoglimento dei motivi esposti in atti e per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; – condannare AAA, BBB, CCC, DDD ed EEE al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, dagli attori, nella misura che risulterà acclarata all’esito dell’espletanda istruttoria da liquidarsi anche in via equitativa. – per quanto necessario accertare e dichiarare la validità della delibera assembleare della C.S.D. YYY in data 2 marzo 2020 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla suddetta delibera di assemblea; In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio e del procedimento cautelare.”;

– per parte convenuta: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: In via principale nel merito: – rigettare le domande, pretese ed azioni presentate e formulate dagli attori, in quanto insussistenti e prive di fondamento, per tutti i motivi e ragioni per cui in atti. In ogni caso: – ammettersi le istanze istruttorie formulate in atti; – con condanna di controparte alla refusione delle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese ed accessori di legge.”.

Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Ragioni giuridiche della decisione

1§. Preliminarmente deve osservarsi che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni di un’associazione non riconosciuta si pone fuori dai casi per i quali il Tribunale giudica in composizione collegiale, non potendo ritenersi ricompresa nelle ipotesi contemplate ai numeri 1 (cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero) e 5 (cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi) dell’art. 50 bis c.p.c., sicché la competenza a decidere la presente controversia spetta al Tribunale in composizione monocratica (art. 50 ter c.p.c.). Tale soluzione è stata da tempo accolta in giurisprudenza sul rilievo, meritevole di essere ribadito e condiviso (v. anche Corte App. Venezia, 9/03/2020, n. 867), secondo cui l’art. 23 c.c., che prevede nei procedimenti di annullamento o sospensione delle deliberazioni assembleari delle associazioni riconosciute la legittimazione attiva, tra gli altri, del Pubblico Ministero, non può trovare applicazione, diretta o analogica, per il caso delle associazioni non riconosciute e ciò per un duplice ordine di ragioni.

La prima, di carattere generale, risiede nel fatto che: “la titolarità dell’azione del P.M. in sede civile è eccezionale, derogando al principio della domanda di parte (cd. principio dispositivo), e la regola della tipicità, contenuta negli artt. 69 e 2907 c.c., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo; ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d’impugnazione” (cfr. Cass. n. 17764/2012). La seconda, di carattere particolare e pacificamente ricorrente nel caso di specie, è che, in difetto del riconoscimento istituzionale dell’associazione, manca l’interesse pubblico che giustifica l’intervento del P.M. (cfr. Cass. n. 1148/2004; Cass. n. 2983/1990).

Lo stesso è a dirsi, a maggior ragione, per la delibera di esclusione degli associati, impugnata per vizi propri, oltre che per “invalidità derivata”, ai sensi dell’art. 24 c.c., in quanto nemmeno è prevista in astratto una concorrente legittimazione ad agire o intervenire del Pubblico Ministero (cfr. Cass. n. 1498/1978; affermazione condivisa da Trib. Ascoli Piceno, 9/01/2017, n. 8), mentre l’azione è data esclusivamente ai singoli interessati, nel termine di decadenza (non rilevabile d’ufficio) di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell’esclusione (cfr. Cass. n. 8456/2014).

Parimenti, in materia di società di persone ed egualmente applicabile alle associazioni non riconosciute, è stata sostenuta la competenza del Tribunale monocratico anche per l’azione di risarcimento del danno promossa dal socio nei confronti di altro socio (v. Cass. n. 24684/2013; Cass. n. 9615/2010).

2§. Giova altresì precisare, poiché da ciò dipende anche la risoluzione delle questioni di rito relative alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla legittimazione ad causam, che costituisce enunciato costante nella giurisprudenza di legittimità quello per cui: “Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata: e tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (cfr. Cass. n. 13602/2019; conf. tra le tante Cass. n. 25492/2021; Cass. n. 30684/2017; Cass. n. 27428/2005; Cass. n. 8225/2004; da ultimo v. Cass. n. 14403/2022; Cass. n. 21865/2022; Cass. n. 25935/2022).

Nella specie, l’atto introduttivo del giudizio e quelli successivi contengono gli elementi di fatto utili ai fini della qualificazione della domanda promossa, in via principale, alla stregua di un’azione di accertamento negativo, dal momento che con riferimento alla prima (e assorbente) “delibera assembleare” datata 8 gennaio 2020 si solleva una “quaestio nullitatis” o, per meglio dire, una “quaestio inexistentiae”, mentre solo in via secondaria e logicamente subordinata, ove ritenuta esistente (e non nulla) una deliberazione promanante dall’assemblea degli associati, l’azione è stata inquadrata sotto il profilo invalidante dell’annullabilità perché contraria alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, ai sensi dell’art. 23 c.c.

La volontà di sentire accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica e/o la nullità e comunque la totale inidoneità della prima “delibera” – in ordine logico giuridico e temporale – avente ad oggetto “presa d’atto delle dimissioni del presidente del consiglio direttivo, ingresso di nuovo socio e nomina di quest’ultimo alla carica di nuovo presidente, decadenza dalla qualifica di soci e consiglieri e presa d’atto dello scioglimento del consiglio direttivo”, chiaramente esplicata dagli attori nell’atto introduttivo del giudizio (“…gli odierni esponenti intendono ottenere pronuncia di inesistenza, nullità…”, cfr. pag. 7 e 12 atto di citazione) e dal complesso delle argomentazioni portate a sostegno dei profili di censura (ad es. dimissioni dalla carica di presidente false o artefatte, riunione impossibile nel luogo di convocazione, inesistenza di una “riunione” alla presenza del solo socio dimissionario, carenza di volontà collegiale per difetto di maggioranza, ecc.), non può che coincidere con l’interesse che fa capo all’associazione stessa (legittimazione attiva), rappresentata in giudizio dall’attore XXX, con la spedita della qualità di presidente in carica dell’associazione stessa, comunque presente in giudizio per la partecipazione al processo di tutti gli associati. E rispetto a tale azione, l’interesse a contraddire (e la legittimazione passiva) appartiene incontestabilmente ai convenuti, ai quali l’associazione (in persona del presidente, soci e consiglieri) addebitano l’arbitraria assunzione dei poteri di rappresentanza, indirizzo e decisione all’interno della compagine associativa.

Non si ignorano gli arresti giurisprudenziali nei quali la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l’art. 23 co. 1 c.c., in tema di associazioni (pacificamente applicabile alle associazioni non riconosciute, con i dovuti adattamenti), attribuisce la “legitimatio ad causam” ad impugnare la deliberazione assembleare ad un numero limitato di soggetti, tra i quali non rientra l’associazione stessa e che, nel giudizio di impugnazione, l’associazione è legittimata passiva “proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà” (cfr. Cass. n. 16396/2021, che richiama in motiv. Cass. n. 17060/2012 per le analogie in ambito societario).

Ciò che preme tuttavia evidenziare è che, nel caso di specie, il regime di impugnazione di cui all’art. 23 c.c. gioca un ruolo del tutto sussidiario rispetto alle principali ed assorbenti ragioni poste a fondamento della domanda di accertamento negativo (inesistenza e/o radicale nullità) e al petitum dichiarativo che gli attori mirano ad ottenere, il quale si pone al di fuori del campo di applicazione dell’art. 23 c.c. e di conseguenza dai principi di diritto (sopra richiamati) che ad esso fanno riferimento.

Ne consegue che XXX e gli altri attori, personalmente e nelle qualità di presidente e componenti del consiglio direttivo del C.S.D. YYY al momento della proposizione della domanda – se non altro per effetto sicuramente della deliberazione assunta, ante iudicium, in data 2.03.2020 di rinnovo delle cariche sociali (doc. 12), non impugnata per quanto risulta dagli atti – rappresentano al contempo l’interesse dell’associazione (priva di personalità giuridica) ad ottenere una pronuncia dichiarativa che accerti l’inesistenza e/o la radicale nullità di una “delibera” da essa non promanante, vale a dire una “delibera non propria” (cfr. Cass. n. 1408/1993), bensì quella che, sotto mentite spoglie, le viene attribuita dal gruppo antagonista, unici contraddittori rispetto alla posizione assunta dagli odierni attori.

Si fa notare, inoltre, che AAA è stato convenuto in giudizio personalmente e non nella qualità di legale rappresentante del C.S.D. YYY, qualità che invece quest’ultimo ha speso nella comparsa di costituzione e risposta e nel rilascio della procura alle liti a margine, la quale rimarrebbe valida, in punto di conferimento dello ius postulandi al difensore, solamente per la difesa personale in giudizio, ma non anche per quella di legale rappresentante p.t. dell’associazione, giacché privato della possibilità di spendita del potere sub judice per effetto della sospensione cautelare già disposta, prima della costituzione nel giudizio di merito, con provvedimento del 3.11.2020.

Non si ravvisa, pertanto, né un difetto di rappresentanza processuale dell’associazione non riconosciuta, né un difetto di contraddittorio. Anzi, ponendosi l’actio nullitatis al di fuori del tradizionale perimetro del giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari annullabili ex art. 23 c.c., deve piuttosto ritenersi inutile la formale citazione anche dell’associazione, in quanto sostanzialmente già parte del giudizio (né sarebbe logicamente concepibile una domanda contro sé stessa).

Inoltre, anche a prescindere dal dibattito dottrinale in ordine alla natura “anticipatoria” o “conservativa” della sospensione dell’efficacia delle “delibere” impugnate, non è dato ravvisare nella presente controversia nemmeno un “conflitto immanente di interessi” con l’associazione, su cui va ribadito quanto già rilevato in sede di prima udienza (ud. 25.10.2020) e cioè che, per giurisprudenza pacifica e costante, il conflitto di interessi che legittima la nomina di un curatore speciale, ex art. 78, comma 2 c.p.c., sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto tra l’ente e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente e direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa avvantaggiare l’ente e non rientra tra queste l’ipotesi, del tutto fisiologica, in cui gli interessi confliggenti appartengono ai soci o a gruppi di essi. Ne consegue che, esclusa la legale rappresentanza del C.S.D. Ferrera a AAA (vuoi per la perdurante efficacia della deliberazione del 2.03.2020, vuoi per la sospensione cautelare degli effetti della “delibera” di nomina sub judice), alcun reale conflitto di interessi, sul piano della rappresentanza sostanziale, può dirsi ricorrere nel caso in esame (nel senso che l’interesse tutelato dall’art. 78, comma 2, è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti, v. Cass. n. 19149/2014; nel senso che il conflitto presuppone interessi del rappresentante e del rappresentato in antitesi e reciprocamente escludenti, v. Cass. n. 21889/2015).

3§. Per completezza, deve darsi atto della mancata riproposizione, in sede di merito, del difetto di giurisdizione del G.O. per devoluzione della lite ad arbitrato irrituale, eccepito dai convenuti nella memoria difensiva nel subprocedimento cautelare in corso di causa, la quale non appartiene, per ciò solo, anche al giudizio di merito, dovendo ritenersi in questo mai proposta o comunque abbandonata.

D’altronde, ad abundantiam, l’eccezione non avrebbe potuto influire sulla decisione, in quanto la costituzione dei convenuti è avvenuta tardivamente, oltre i termini ex art. 166 c.p.c., mentre per orientamento ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, l’exceptio compromissi dà luogo ad una questione di merito, riguardante l’interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un’eccezione propria e in senso stretto (riservata esclusivamente alla parte) che va “sollevata tempestivamente dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, nel termine di 20 giorni prima dell’udienza individuata dall’attore, rimanendo altrimenti preclusa dalla decadenza di cui all’art. 38 c.p.c”. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 19473/2016; conf. Cass. n. 7399/2020).

4§. Venendo al merito, sulla base dei fatti esposti in narrativa, gli attori hanno censurato la validità della “delibera” dell’8 gennaio 2020, prodromica a quella del 24 gennaio 2020 (doc. 9), sulla base di molteplici profili (più e meno gravi) di invalidità, tra cui preme evidenziare:

– per la prima: 1) l’invalidità della convocazione dell’assemblea, in quanto indetta con lettera racc. a/r del 23.12.2019 (doc. 3 fasc.att.) da soggetto (BBB) privo di potere, ai sensi dell’art. 12 dello statuto, in quanto già dimessosi dalle cariche sociali come comunicato con lettera racc. a/r del 9.10.2019 (doc. 2 fasc.att.); 2) l’invalidità della convocazione dell’assemblea per vizi formali, derivanti dalla violazione dell’art. 14 dello statuto sociale e degli artt. 20 e ss c.c. in punto di mancata affissione dell’avviso, omessa specificazione nell’avviso se in prima o seconda convocazione (essendo indicato un orario unico), mancato rispetto del termine dilatorio di otto giorni tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la data fissata per l’assemblea; 3) l’inesistenza della stessa riunione e/o la falsa indicazione del luogo risultante dal verbale, in quanto l’assemblea non avrebbe mai potuto svolgersi presso “la sede sociale”, ossia il campo sportivo sito nel Comune di YYY (PV) in Strada per Corradina s.n.c., in quanto sottoposto in quel periodo a lavori di manutenzione pesante, risultando inagibile e inaccessibile ai soggetti non autorizzati; 4) l’invalidità per mancata costituzione di una “assemblea”, attesa la sola presenza dell’ex socio ed ex consigliere BBB e, quindi, il mancato rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi prescritti in prima convocazione (in assenza di specificazioni) dall’art. 15 dello statuto sociale; 5) l’omessa indicazione nel verbale delle modalità di convocazione dei soci assenti o dell’invio delle raccomandate di convocazione e controllo della effettiva e tempestiva ricezione da parte degli stessi; 6) quanto ai singoli punti all’ordine del giorno, si citano: l’invalidità per violazione degli artt. 8, 9 e 18 dello statuto sociale in relazione al procedimento di nomina di AAA quale socio e candidato presidente, sulla base peraltro della falsa attribuzione delle dimissioni del presidente in carica, nonché l’insussistenza dei “gravi motivi” per la decadenza automatica dalle cariche sociali di JJJ, ZZZ Vittorino, KKK, VVV e SSS, in violazione dell’art. 19 dello statuto e art. 24 c.c.

– per la seconda: 1) l’invalidità derivata dalla inesistenza/nullità/illegittimità della prima; 2) l’invalidità della convocazione dell’assemblea, per gli stessi profili formali e sostanziali sopra detti, non scongiurati dalla indicata presenza anche degli altri convenuti, oltre al socio dimissionario, in quanto privi della qualità di soci (difettando di una valida investitura).

Come si vede, si tratta di vizi che spaziano dalla violazione di legge o di statuto, solitamente attratti al regime della annullabilità ex art. 23 c.c., salvo ipotesi più gravi (fatte oggetto di censura) per le quali rimane fermo il vizio di nullità della deliberazione assunta, fino ad arrivare a dubitare dell’esistenza stessa, anche solo esteriore o apparente, di una “delibera assembleare” propriamente detta.

5§. Con specifico riferimento alla tipologia di vizio di cui può essere affetta una deliberazione (presupponendola esistente), già in sede di sospensione cautelare si è avuto modo di richiamare, per analogia, i principi enunciati in materia condominiale dalla Suprema Corte di Cassazione (in particolare, Cass., Sez. Un., n. 4806/2005) che, nella dicotomia tra nullità ed annullabilità, aveva individuato il criterio discretivo nella contrapposizione tra “vizi di sostanza” e “vizi di forma”, elaborando il seguente principio di diritto: “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto” (cfr. Cass., Sez. Un., 7.03.2005, n. 4806).

Principio al quale la S.C., nella sua massima composizione, ha inteso dare continuità, pur riconoscendone la non perfetta adeguatezza rispetto a talune vicende specifiche del contenzioso condominiale. In un recente arresto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021) non si è persa l’occasione per precisare, da un lato, che “la categoria della annullabilità è stata elevata dal legislatore a “regola generale” delle deliberazioni assembleari viziate” e, dall’altro, che “esistono categorie, nel mondo del diritto, che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge. Quanto detto vale per il concetto di “nullità” degli atti giuridici, concetto di teoria generale del diritto elaborato dalla pandettistica tedesca in contrapposizione a quello di annullabilità – del quale non può essere negato, come sempre la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto, un limitato ambito applicativo con riferimento alle deliberazioni dell’assemblea condominiale affette dai vizi più gravi” (cfr. in motiv. Cass., Sez. Un., 14.04.2021, n. 9839). Nella sua funzione nomofilattica, la Corte di legittimità ha quindi puntualmente consegnato agli interpreti la corretta “chiave di lettura” dinanzi a quei casi, più gravi, in cui devono considerarsi nulle le delibere che: “1) mancano originariamente degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza; oggetto; causa; forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso, ad es., della deliberazione adottata senza la votazione dell’assemblea; o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato nè determinabile; o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica; o della deliberazione non risultante dal verbale dell’assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta; 2) impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto della deliberazione. L’impossibilità materiale dell’oggetto della deliberazione va valutata con riferimento alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato; l’impossibilità giuridica dell’oggetto, invece, va valutata in relazione alle attribuzioni proprie dell’assemblea, atteso che il potere deliberativo in tanto sussiste in quanto l’assemblea si mantenga all’interno delle proprie attribuzioni; ove l’assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da “difetto assoluto di attribuzioni”; 3) illiceità del contenuto (art. 1343 c.c.), nel senso che il decisum risulta contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”. Preme ad ogni modo osservare che non solo in materia condominiale, ma anche sul versante delle società (ex art. 2377 e 2379 c.c., specialmente a seguito della riforma del 2003) e degli enti del cd. terzo settore e, più in generale, per ogni realtà associativa “strutturata”, dotata di una organizzazione propria giuridicamente rilevante, il nostro codice offre spunti che hanno consentito al diritto vivente di affermare, con maggiore consapevolezza rispetto al passato, che il vizio di “annullabilità” di una delibera collegiale, adottata secondo il metodo maggioritario, ancorché viziata da violazione di legge, si pone come “regola” generale (salvo i casi di “nullità testuale” espressamente previsti dalla legge), mentre la “nullità virtuale” rappresenti un’eccezione, da riservare a quei vizi tanto gravi da inficiare gli elementi strutturali dell’atto giuridico connotato da volontà negoziale; ciò in nome del principio (che funge, al tempo stesso, da esigenza immanente) di stabilità e certezza dei rapporti giuridici che si innestano nelle realtà organizzative pluripartecipate dotate di soggettività giuridica.

In tema di associazioni, comunque, già da tempo la giurisprudenza, recependo la dottrina più autorevole, era ferma nel considerare che “se è vero, infatti, che l’art. 23 cod. civ. è – di regola – applicabile in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute (1 motivo), è altrettanto vero che la stessa norma non trova applicazione (neppure nei riguardi delle associazioni riconosciute) nei casi di delibere che – con terminologia mutuata dalla teoria del negozio giuridico e adoperata dalla giurisprudenza in tema di deliberazioni di società – vengono definite “inesistenti” a causa di vizi a tal punto gravi e radicali da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali, facendo venir meno l’oggetto ed il presupposto stesso per l’applicazione dell’art. 23 cod. civ.”, giungendo alla conclusione per cui “tra i vizi che comportano la nullità-inesistenza della delibera la dottrina annovera l’adozione della stessa con un numero insufficiente di voti; e nello stesso senso si è espressa, sia pure in relazione a delibera societaria, questa Suprema Corte in tema di deliberazione assunta con una maggioranza diversa da quella prescritta dallo statuto (cfr. Cass. n. 133-87)” (cfr. Cass. n. 1408/1993 cit.).

Ancora più aderenti sono da ritenere i principi di diritto elaborati in dottrina e dalla giurisprudenza in ambito societario e segnatamente intorno alla “quaestio iuris” dell’invalidità delle deliberazioni societarie ex artt. 2377 c.c. (annullabilità) e 2379 c.c. (nullità), nel testo risultante dalla novella del D.lgs n. 6 del 2003, dove – come detto – l’esigenza di fissare un regime di invalidità degli atti ispirato alla tutela, più o meno accentuata, della stabilità degli stessi e della certezza delle situazioni conseguenti (che ricorre anche quale ratio della norma di cui all’art. 1137 c.c. in materia del condominio degli edifici; cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021, in motiv. par. 5.2.1), ha inteso evitare la creazione di ipotesi di invalidità atipiche, di creazione pretoria, conoscendo principalmente l’annullabilità quale vizio delle delibere, relegando la nullità ex art. 2379 c.c. ai casi più gravi in cui ci si trovi in presenza di un atto formale affetto da vizi radicali (mancata convocazione dell’assemblea; mancanza di verbale; impossibilità o illiceità dell’oggetto).

Quanto detto può essere considerato un fermo approdo in giurisprudenza, ma non porta ad escludere in radice la possibilità di potere ancora disquisire della “categoria”, se così può essere intesa, della cd. inesistenza, prettamente materiale o anche solo di “giuridica”.

Tralasciando il dibattito dottrinale che ha da sempre accompagnato e in un certo senso sospinto il concetto di “inesistenza” di un atto giuridico, la quale necessariamente non può trovare un riconoscimento a livello positivo (essendo sconosciuta al mondo del diritto o inqualificabile in termini giuridici, finanche negativamente; sul punto, v. Cass. n. 12008/1998), la giurisprudenza non ha mai abbandonato la categoria e ciò non per amore di retorica, ma perché la stessa ha un senso dinanzi alle ipotesi, non del tutto infrequenti, in cui nemmeno può arrivarsi ad affermare l’esistenza di una deliberazione, anche al fine di accertarne la nullità.

Si fa notare – ciò anche in un recente arresto della Suprema Corte, meritevole di essere condiviso a parere di questo Tribunale – che per parlare di “deliberazione nulla” deve sussistere, pur sempre, un atto formale imputabile ad un ente (condominio, associazione, consorzio, società, ecc.), ossia promanante dall’organo decidente dello stesso, sicché in tutti i casi – non solo “eccezionali” ma, per qualcuno, del tutto “estremi” – in cui ciò non sia possibile, non potrebbe che discorrersi di “inesistenza” di una deliberazione propriamente detta (cfr. Cass. n. 26199/2021).

La figura dell’inesistenza, quindi, ha sì subito un indebolimento rispetto alla evoluzione giurisprudenziale sulla dicotomia delle categorie invalidanti delle deliberazioni di assemblea, nelle materie sopra ripercorse, ma è ancora per l’autorevole opinione di certa dottrina e giurisprudenza, anche di legittimità, “pur sempre, viva e vitale.” (cfr. in termini Cass. n. 26199/2021 cit., in motiv. par. 2.4.8).

I casi sottoposti al vaglio del Supremo Consesso hanno permesso di arrivare alla conclusione che l’inesistenza non può essere intesa solo sotto il profilo materiale (e cioè considerare “esistente” una delibera solo perché un documento ne assuma esteriormente una “parvenza formale”), ma anche quando, nella sua materialità, l’atto finisce per discostarsi in modo così marcato dal modello legale di riferimento da non permettere nemmeno di accostarlo alla categoria della “delibera assembleare” (inesistenza giuridica). Tale ipotesi è stata ravvisata, ad esempio, nei casi di mancata votazione, omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci (cfr. Cass. n. 9364/2003; Cass. n. 1186/2001, omessa convocazione e mancata adunanza dei soci (cfr. Cass. n. 835/1995), svolgimento dell’assemblea in luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione (Cass. n. 403/1993), deliberazione adottata con una maggioranza, alla formazione della quale siano concorse persone prive del diritto di voto (cfr. Cass. n. 233/1967), mancata verbalizzazione delle operazioni assembleari (Cass. n. 11601/1990; Cass. n. 6340/1981) (cfr. per tutte v. Cass. n. 16390/2007).

In queste, come in altre ipotesi ad esse assimilabili, può non discorrersi di annullabilità e nemmeno di nullità della decisione assunta, in quanto entrambi i vizi presuppongono pur sempre che si sia tenuta l’assemblea dei soci che, quand’anche non convocata, sia qualificabile come tale, cioè abbia visto la partecipazione quantomeno di un socio della società medesima.

Invece, come evidenzia la Corte regolatrice in un caso (in materia di società) simile a quello oggetto della presente controversia, “nell’ipotesi estrema di “assemblea” caratterizzata dalla presenza (rectius: partecipazione alla stessa) esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 c.c. e segg.. In definitiva, non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l’esistenza di una deliberazione societaria, essendo, per contro, necessario che la stessa provenga da un’assemblea della società che sia effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei suoi soci) come tale.” (cfr. Cass. n. 26199/2021 cit., in motiv. par. n. 2.4.12.1).

6§. Da tali principi si traggono spunti argomentativi che, per analogia, possono essere applicati anche alla concreta vicenda in esame.

Anzitutto, va detto che ai molteplici profili di invalidità censurati dagli attori, la difesa dei convenuti ha risposto in modo del tutto insoddisfacente, non prendendo specifica posizione in relazione a ciascuno di essi, bensì limitandosi a ritenere infondata la domanda sulla base di tre rilievi, reiterati in tutti i successivi atti difensivi e cioè che: 1) AAA non fosse persona estranea all’associazione sportiva, venendone esaltata non solo la passione per la squadra, ma l’attività da sempre spesa per la migliore gestione dell’associazione, indiziata, ad esempio, con il conferimento di una procura illimitata ad operare negli interessi della medesima; 2) il presidente XXX avesse deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica, formalizzando le sue volontà nel dicembre del 2019; 3) il socio dimissionario BBB fosse pienamente in carica al momento della convocazione dell’assemblea (23.12.2019), non essendo state ratificate le sue dimissioni.

Da qui, nella difesa di parte convenuta è un reiterarsi di conseguenze riverberatesi in seno alla gestione interna dell’associazione (“si prendeva atto”, “si dichiarava”, “si rese necessaria”), da cui si assume la piena validità delle “delibere” adottate. Nessun riferimento, se non debole, ai numerosi profili di censura (violazioni di legge e di statuto) evidenziati dagli attori, mentre tanti riferimenti sono rivolti ad inconsistenti rilievi (come, ad es., la registrazione delle “delibere” presso l’Agenzia delle Entrate) volte a sostenere l’infondatezza della domanda.

La questione controversa delle asserite dimissioni di XXX dalla carica di presidente del C.S.D. YYY, sulla quale si è incentrata l’attività istruttoria, rimane un fatto storico che rileva sullo sfondo di una vicenda che, sul piano squisitamente giuridico, non ha ragion d’essere.

La “delibera” dell’8 gennaio 2020 si discosta tanto radicalmente dal suo modello legale di riferimento da poter essere confinata nell’ambito della cd. “inesistenza giuridica”.

Ciò in quanto, innanzitutto, inesistente deve già considerarsi la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria ad opera di socio dimissionario (BBB) al momento dell’avviso (datato 23.12.2019) comunicato a mezzo di lettera raccomandata (doc. 2 fasc.att.). Premesso che è incontestato e documentalmente provato che BBB, con lettera raccomandata del 9.10.2019, ebbe a comunicare all’associazione (in persona del presidente in carica) le sue dimissioni dalla carica di socio e consigliere, chiedendo la cancellazione dal libro dei soci (doc. 2 fasc.att.), e che la stessa parte non disconosce di avere rassegnato le dimissioni (escludendo, quindi, anche una revoca per facta concludentia), lo stesso doveva considerarsi già decaduto dalle suddette qualità al momento della convocazione dell’assemblea dell’8.01.2020. L’art. 12 dello statuto sociale (doc. 1 fasc.att.), in punto di “decadenza dei soci”, prevede infatti che la qualità di socio si perde “a) per dimissioni”, senza null’altro aggiungere, neanche in punto di forma, e non richiede né la “presa d’atto” dell’assemblea (prevista per morosità di almeno un trimestre o per il venire meno dei requisiti di ammissione, lett. “b” e “c”), né una formale ratifica (prevista solo per la radiazione, lett. “d”).

Piuttosto, l’art. 24, co. 2 c.c., applicabile anche alle associazioni non riconosciute, prevede – in nome della libertà di associazione, costituzionalmente garantita all’art. 18 Cost. – che: «L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima».

Si tratta, tuttavia, di una norma pacificamente derogabile dall’autonomia privata, senza l’adozione di particolari forme, in quanto “l’adesione ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta (…) l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso” (cfr. Cass. 6554/2001; Cass. n. 4244/1997; per precedenti di merito, v. Corte App. Bologna n. 436/2019; Trib. Napoli, n. 1444/2017), sicché (nonostante non sia stata nemmeno questione sollevata e discussa tra le parti) deve ritenersi valida la clausola dello statuto sociale che riconosce efficacia immediata o “ex nunc” alle dimissioni rassegnate dall’associato, senza prevedere un differimento dell’efficacia dell’atto di recesso a fine anno.

Ad ogni modo, quand’anche si volesse ritenere che l’assemblea sia stata convocata dal socio “uscente”, insuperabili appaiono le altre censure, prima fra tutte il fatto che effettivamente una “riunione” nel giorno, ora e luogo indicati nell’avviso di convocazione si sia realmente svolta.

La documentazione allegata dagli attori nell’atto introduttivo, proveniente da terzi estranei al giudizio (doc. 7 fasc.att.), attesta che sin dal mese di maggio 2019 e fino a tutto l’anno successivo (fino alla formazione del documento) il campo sportivo sito nel Comune di YYY, ove ha sede la società da statuto sociale, era interessato da lavori di implementazione (edificio-sede, spogliatoi, magazzino, ecc.) e di riqualificazione (campo da gioco e aree di pertinenza) e che, in particolare, nel periodo di interesse (8-24 gennaio 2020), il campo da calcio, i locali dell’edificio e sue pertinenze erano inaccessibili. Tali fatti, lungi dall’essere mai tempestivamente e specificamente contestati dai convenuti, sono stati confermati dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, in particolare dal teste *** (all’epoca direttore dei lavori commissionati dal Comune) che, di fatto, ha confermato quanto già emerso dalla sua stessa dichiarazione (sub doc. 7 fasc.att.) e cioè che i lavori si sono protratti (causa emergenza sanitaria) fino a settembre 2020 e durante tale periodo non si è svolta, né si sarebbe potuta svolgere, alcuna attività sociale, in quanto la sede “era inaccessibile in tutti i locali, abbiamo cambiato i lucchetti ai cancelli per evitare che qualcuno vi entrasse” (v. a conferma del cap. 6 della II mem. ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte attrice, verb. ud. del 2.12.2021). A domanda del giudice, inoltre, il teste ha dichiarato che i lucchetti furono cambiati perché erano stati riscontrati accessi non autorizzati e di avere visto “Una volta o due il sig. AAA dentro, anche dopo che erano iniziati i lavori”, tuttavia – continua il teste – ciò “prima di aver messo i lucchetti”.

Se ne deduce che, se è plausibile che AAA fosse entrato o avesse avuto, in qualche modo, accesso alla struttura durante i lavori, la dichiarazione del teste si ferma ad un periodo antecedente all’apposizione dei lucchetti e comunque nulla riferisce in merito alla persona di BBB o degli altri convenuti, asseritamente presenti in loco alle contestate adunanze.

I fatti emersi documentalmente e confermati dalla testimonianza dell’ing. **** risultano, poi, coerenti con le dichiarazioni dell’assessore p.t. ai lavori pubblici del Comune committente, ***, il quale – escusso all’udienza del 20.05.2021 – ha ribadito lo stato di cantiere in cui versava l’edificio e l’inagibilità del campo sportivo, soprattutto nel periodo di interesse (“sul cap. 5): nel gennaio 2020 si era nel pieno dei lavori quindi si è vero”) ed ha altresì riferito che sin dal mese di luglio 2019 “è stato inibito l’accesso sia al pubblico che alla squadra e dirigenti, l’acceso era consentito solo agli appaltatori e subappaltatori e i tecnici che ne hanno l’autorizzazione in base al piano di sicurezza e coordinamento.” (a conferma del cap. 3 della II mem. ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte attrice).

In mancanza di una prova contraria, che spettava ai convenuti dover dimostrare, devono ritenersi fondate le perplessità manifestate dagli attori circa l’effettivo svolgimento delle riunioni presso la sede dell’associazione, tanto che nella memoria di replica dei convenuti si disvela l’unico (vano) tentativo di dare una spiegazione di quanto chiaramente emerso in sede istruttoria, laddove si arriva per la prima volta a sostenere che: “Le Assemblee impugnate da controparte si sono regolarmente svolte presso la sede sociale, seppure, non negli spogliatoi o in altro luogo coperto, ma semplicemente all’esterno in luogo aperto.” (cfr. memoria di replica conv., pag. 7). L’asserzione, oltre ad essere tardiva e come tale irrilevante, non trova alcun riferimento, neanche minimo, alla ricostruzione del fatto come emerge dal compendio probatorio e si rivela del tutto inverosimile, considerando l’ora serale (ore 20.00 per entrambe) e il periodo invernale (8 gennaio – 24 gennaio) in cui si sarebbero asseritamente tenute, all’aperto, le citate “assemblee”.

Se tanto è sufficiente per affermare l’inesistenza della decisione assunta in un luogo rimasto ignoto, il grossolano tentativo di dare all’atto scritto anche solo la parvenza di una “delibera” cade dinanzi a ciò che emerge, nero su bianco, dalla scrittura dell’8.01.2020 in cui si dà atto della presenza del solo “BBB Antonio” (“assenti ingiustificati i rimanenti soci”).

Infatti, per ritenersi validamente costituita (quorum costitutivo) l’assemblea dei soci in seduta ordinaria (competente, tra le altre cose, per eleggere il presidente e il consiglio direttivo), l’art. 15 dello statuto sociale richiede, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta degli associati “aventi diritto di voto”, la quale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). Oltre al fatto, già radicale, per cui l’unico presente non aveva (più) la qualifica di socio (essendosi dimesso c.a. tre mesi prima) ed era pertanto privo del diritto di voto, non vi è chi non veda come sia del tutto illogico parlare di “assemblea” – che per definizione è una riunione di “persone” (almeno due) convocata per discutere e deliberare su affari di interesse comune o collettivo – alla presenza di un solo soggetto “votante” sui punti all’o.d.g.

Peraltro, il maldestro tentativo di creare l’occasione per formare una nuova compagine si consuma quando, nella stessa seduta in cui BBB dichiarava, in solitaria, di eleggere il padre come nuovo presidente del C.S.D. YYY, dopo averne “decretato l’ingresso” nella compagine, lo stesso è arrivato a “deliberare” anche contro sé stesso, figurando il suo nominativo nell’elenco delle persone (soci fondatori e soci ordinari) verso cui si sarebbe “preso atto” della decadenza dalla carica di socio e consigliere per mancata partecipazione alle assemblee e consigli direttivi nel triennio addietro.

Orbene, neanche ragionando “per assurdo” un tale documento potrebbe giammai configurare una “delibera assembleare”, in quanto il distacco dal modello legale di riferimento è sì forte da rinnegare non solo il principio maggioritario sotteso alla formazione di una volontà pluripartecipata, ma l’esistenza stessa dell’assemblea, che per definizione è l’organo collegiale dell’associazione con funzione deliberante.

L’inesistenza giuridica di una delibera assembleare alla data dell’8.01.2020, assorbe tutti gli altri profili invalidanti (nullità e/o annullabilità), contestati dagli attori.

7§. Siffatta inesistenza è destinata a riverberarsi sulla successiva “delibera assembleare” del 24.01.2020. Per quest’ultima si ripetono i medesimi dubbi, risultati fondati, circa l’effettività della riunione presso il luogo indicato negli avvisi di convocazione, mentre si “salva” quantomeno il rispetto del concetto di “assemblea”, intesa come riunione di più persone, tenuto conto che a quella occasione vi avrebbero preso parte AAA, CCC, DDD e EEE.

Ciononostante, considerato che nessuna “delibera” ha mai investito AAA del ruolo di presidente dell’associazione sportiva, la seconda occasione (in qualunque luogo tenuta) può fondatamente ritenersi una semplice riunione di persone terze, del tutto estranee alla compagine dell’associazione, le quali, pertanto, non potrebbero mai assumere a maggioranza – difettando l’organo assembleare – alcuna decisione riferibile all’ente, anche solo in astratto.

8§. Dinanzi alla “inqualificazione giuridica” della inesistenza non si adatta nemmeno la teoria della “invalidità derivata”, la quale meglio si attaglia ai vizi di nullità o annullabilità che presuppongono, pur sempre, l’esistenza di più deliberazioni astrattamente riconducibili all’associazione, dinanzi alle quali il giudice è chiamato a scorgere la sussistenza un “nesso di derivazione” tra vizi, ad effetto caducante o ad effetto viziante, a seconda dell’ordine logico giuridico tra i “decisum”.

In altre parole, non essendosi la riunione, se e ovunque tenuta, svolta dinanzi all’organo deliberativo dell’associazione, bensì tra soggetti estranei alla compagine, nessuna “delibera” di costituzione di un nuovo consiglio direttivo del C.S.D. YYY può essere stata adottata alla data del 24 gennaio 2020, cosicché anche per essa vengono assorbiti tutti gli altri profili di invalidità fatti oggetto di censura.

9§. Per quanto possa occorrere, l’unica deliberazione promanante dall’associazione risulta essere quella adottata in data 2 marzo 2020 (doc. 12 fasc.att.), con cui sono state rinnovate le cariche sociali e il nuovo consiglio direttivo per i successivi quattro anni, oltre alla (sovrabbondante) ratifica delle dimissioni del socio BBB, attestato come assente nonostante la regolare ricezione della convocazione con raccomandata del 14.02.2020.

10§. Come accennato, la vicenda delle asserite dimissioni di XXX dalla carica di presidente per “motivi di salute” rimane sullo sfondo e avrebbe, al più, rilievo rafforzativo rispetto a tutto quanto detto. Un passaggio motivazionale è comunque opportuno, per poi passare ad esaminare la domanda risarcitoria.

Non ha invece alcuna rilevanza, ai fini della decisione, la disputa con il Comune di YYY per il mancato utilizzo del campo di calcio, il ritiro della squadra dal campionato e le vertenze amministrative che ne sono conseguite.

11§. Come accennato nella esposizione in fatto, parte convenuta ha mantenuto ferma la propria posizione difensiva circa la validità delle “decisioni” contestate, anche sulla base delle asserite dimissioni di XXX dalla carica di presidente del C.S.D. YYY, producendo a tal fine copia fotostatica di una scrittura privata (doc. 3 fasc.conv.), composta da due fogli.

Il primo foglio, privo di data, ha quale oggetto “dimissioni presidente” ed è rivolto, nella intestazione, all’associazione, risulta scritto a macchina (parte stampata del testo) e reca in calce la firma mano scritta di “XXX”, oltre al timbro dell’associazione. Con tale dichiarazione, quest’ultimo – secondo la tesi dei convenuti – avrebbe comunicato le proprie “irrevocabili dimissioni” dalla carica di presidente del C.S.D. YYY per “motivi di salute”.

Il secondo foglio è riempito su un modulo prestampato dell’associazione ed è scritto e sottoscritto di pugno, con grafia in stampatello, riporta in alto la data del “16.12.2019” ed ha il medesimo oggetto: anche tale documento attesterebbe una dichiarazione di dimissioni dalla carica di “presidente e dirigente responsabile” dell’associazione sportiva, con comunicazione rivolta in tal caso alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Su entrambi i documenti risulta apposto il timbro “per ricevuta, salvo controllo” dell’ufficio amministrazione della FIGC (e una sigla) con la data del 23 dicembre 2019.

Nonostante il disconoscimento delle scritture prodotte in copia sia stato mosso dall’attore solo con la I mem. ex art. 183 co. 6 c.p.c. e non in sede di prima udienza (primo momento successivo alla produzione del documento, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), parte convenuta non ne ha eccepito la tardività ma ha mostrato, piuttosto, di volersi avvalere del documento, avendo interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, instando per la verificazione ex art. 216 c.p.c. Come già anticipato in sede di assunzione dei mezzi di prova (ord. 11.03.2021), deve ribadirsi che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la tardività del disconoscimento di una scrittura privata non è rilevabile d’ufficio, ma dev’essere eccepita dalla parte che tale scrittura abbia prodotto (v. Sez. 2, Sentenza n. 9994 del 24/06/2003, Rv. 564495 – 01), dovendo ritenersi che l’attribuzione esclusiva, alla parte che ha prodotto il documento, del potere di eccepire la tardività dell’altrui disconoscimento della scrittura privata, risponda al riconoscimento del carattere esclusivo del correlativo interesse dell’istante a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011, Rv. 617920 – 01)” (cfr. Cass. n. 23636/2019; conf. Cass. n. 7595/2021).

Ciò posto, nonostante siano stati dettati modi e termini per il deposito dell’originale agli atti del giudizio, parte convenuta non solo ha mancato di depositarlo, senza comprovare alcuna perdita incolpevole del documento, ma ha altresì omesso di produrre o indicare le scritture servibili per la comparazione (art. 217 c.p.c.). Nonostante questo, si è comunque fatto ricorso ad ogni mezzo di prova (cfr. Cass. n. 311/2020) per accertare la genuinità della scrittura, disponendo la verificazione con le sottoscrizioni certamente riconducibili a XXX apposte agli atti della presente procedura, nonché attraverso una richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. (FIGC-LND, comitato Regione Lombardia), quale pubblico depositario del documento registrato, circa l’esistenza dell’originale.

Alla risposta dell’ente pubblico per cui “il documento con timbro datato 23 dicembre 2019 (…) è presente presso i nostri uffici solo in copia, che alleghiamo, e non in originale”, si è altresì ammessa la prova per testi, ritualmente richiesta da parte convenuta con la II mem. ex art. 183, co. 6 c.p.c., volte a dimostrare che le dimissioni di XXX dalla carica di presidente dell’associazione erano state più volte preannunciate, in presenza del testimone indicato, e che quest’ultimo ha anche assistito alla materiale consegna del documento in verifica (dimissioni scritte) da XXX a AAA.

L’esito della verificazione sulla paternità del documento disconosciuto è tuttavia negativo.

Le prove raccolte non hanno chiarito la strana decisione per cui XXX avrebbe, in teoria, dapprima rassegnato e comunicato ufficialmente le sue dimissioni da presidente del CSD YYY nella metà del mese di dicembre 2019, salvo contestare le stesse nemmeno un mese più tardi, attraverso il legale incaricato (doc. 5 fasc.att., racc. a/r a firma dell’Avv. Abela del 15.01.2020), per poi addirittura ricandidarsi e accettare il rinnovo alla carica di presidente per altri quattro anni in esito alla assemblea del 2 marzo 2020.

Non solo. Le emergenze in sede istruttoria sollevano ulteriori dubbi, come la coincidenza della data di registrazione delle asserite dimissioni alla FIGC del 23.12.2019 con il giorno in cui BBB predisponeva l’avviso di convocazione dell’assemblea per l’8.01.2020; come anche il fatto che, da una indagine interna, il comitato regionale della FIGC ha risposto alla richiesta di informazioni comunicando che “l’apposizione del timbro sarebbe avvenuta fuori dagli orari di lavoro direttamente dal Presidente allora in carica”, ma non è dato sapere chi ha depositato il documento per la registrazione.

Elementi che, se posti nella cornice fattuale come sopra ricostruita, non fanno che avvalorare l’ipotesi delle false o artefatte dimissioni, predisposte ad hoc al fine di creare l’occasione favorevole a *** per ottenere “un formale riconoscimento della propria funzione, al fine di poter validamente impegnare l’Associazione stessa e proseguire l’attività sociale” (testualmente a pag. 6 della memoria di replica di parte conv.).

In ordine alla prova testimoniale, quella resa dal teste ***, già direttore sportivo dell’associazione negli anni dal 2015 al 2018, non si rivela decisiva e a tratti è confusa e non chiaramente collocabile nel tempo. Il teste ha dichiarato di avere assistito personalmente, “in sede nell’ufficio che avevamo”, seduti alla scrivania, alla scena in cui XXX consegnava una busta chiusa a AAA comunicandogli verbalmente di volere rassegnare le dimissioni, senza tuttavia vedere il contenuto della busta ma solo l’involucro; il teste però non sapeva dire cosa avesse risposto, a quel punto, l’interlocutore e ha dichiarato, incalzato dalle domande del giudice, di essere lui rimasto indifferente all’accaduto e nemmeno di sapere i motivi per i quali XXX avrebbe rassegnato le dimissioni. Sugli asseriti “motivi di salute” indicati nel documento a base delle dimissioni, il teste, nuovamente incalzato dal giudice con domanda indiretta (ADR: le sue condizioni di salute erano buone?), ha risposto “mha, so che ogni tanto faceva qualche esame e aveva qualche problemino, ma non più di tanto.”. Quindi, sui fatti rilevanti ai fini della verificazione, il teste si è limitato a riferire circostanze apprese de relato da AAA (“Sul cap. 1): (…) Poi Idelmino mi aveva detto che XXX aveva dato le dimissioni. Non ricordo se nello stesso momento o in un altro momento, perché erano gli ultimi giorni prima che la squadra venisse ritirata.”; ADR: sul cap. 1 e il documento 3 mostrato, ha mai visto questo documento? Risposta: l’ho visto quando me l’ha fatto vedere AAA mi pare, che aveva dato le dimissioni, se non sbaglio si, mi pare di si, di averlo visto da qualche parte.”), come tali del tutto inutili ai fini probatori.

Sotto il profilo temporale, poi, dapprima il teste ha dichiarato, nelle generalità, di essere stato direttore sportivo fino all’anno 2018, salvo poi precisare di avere rivestito il ruolo di direttore sportivo del YYY fino al mese di settembre 2019. Ora, dal momento che è documentato che a far data dal mese di maggio 2019 erano cominciati i lavori sia sul campo sportivo, sia presso la sede della società (doc. 7) e che l’accesso veniva interdetto ai non addetti a lavori a partire dal mese di luglio (v. teste ***), i fatti come esposti dal testimone non trovano convergenza. Pur non potendo escludere a priori che in una occasione, ad esempio violando i divieti di accesso, i tre si fossero ritrovati presso la sede dell’associazione (nei loro uffici, seduti alle scrivanie), magari prima della apposizione dei lucchetti ai cancelli, deve escludersi che ciò possa essere avvenuto nel mese di dicembre 2019, in quanto la conoscenza diretta del teste si ferma prima (“il 1 ottobre 2019 sono andato a Gambolò in un’altra squadra e sono stato tesserato come direttore generale dell’associazione A.S.D.

Gambolò”), cosicché appare del tutto inverosimile che la consegna della “busta” da XXX a AAA, accompagnata dalla manifestata volontà del primo di dimettersi dalla carica di presidente del C.S.D. Ferrera, possa essere avvenuta entro il 30 settembre 2019, in quanto una tale collocazione temporale non è stata mai allegata ed è priva di riscontri.

12§. A fronte della illegittimità delle condotte poste in essere dalle parti convenute, principalmente addebitate – per il ruolo assunto nella vicenda, ut sopra ricostruita – a AAA e al figlio BBB, gli attori hanno domandato il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza delle condotte gravemente lesive dei loro diritti di soci e consiglieri, anche quale riflesso delle libertà fondamentali, rimettendosi alla determinazione su base equitativa.

L’azione risarcitoria si non può trovare accoglimento, in difetto di specifica allegazione e prova della ricorrenza dei danni asseritamente conseguiti dal fatto illecito.

Come è noto, nel nostro sistema della responsabilità civile, il danno risarcibile deve consistere in una “perdita” o un “pregiudizio” che si manifesta, sotto varie forme, nella sfera giuridica del danneggiato in conseguenza, immediata e diretta, del fatto illecito altrui, produttivo di un danno ingiusto.

L’unitarietà del diritto al risarcimento del danno da responsabilità civile, precipitato del cd. principio di integrale riparazione del danno, anche detto “principio di indifferenza del risarcimento”, riconosce a colui che si assume danneggiato da un dato comportamento altrui, “non ius” e “contra iure”, il diritto al risarcimento di tutte le possibili “voci di danno” originate da quella condotta, sempre che non si traducano in duplicazioni risarcitorie ed indebite locupletazioni, giacché la funzione del risarcimento per equivalente economico è quella di reintegrare il soggetto ingiustamente danneggiato, senza arricchirlo. L’evento di danno, in tal modo, non diventa un’occasione di lucro, ma presupposto costitutivo del diritto al risarcimento delle perdite che dalla lesione ne siano conseguite, al fine di addivenire alla loro giusta ed integrale eliminazione.

L’unitarietà del diritto al risarcimento del danno non ammette però, sul piano processuale, che si possa consentire alla parte di assolvere l’onere di allegazione degli specifici pregiudizi subiti adottando ampie formule o generiche “etichette” (“tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi”), in quanto incombe sull’attore l’onere della prova degli elementi costitutivi previsti dall’art. 2043 c.c., che non si limitano alla condotta, all’elemento soggettivo e all’evento di danno, ma involgono necessariamente anche il piano delle conseguenze (danno conseguenza) e il nesso di causalità.

Ne consegue che, per potere accedere alla tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non basta dimostrare l’illiceità, dolosa e/o gravemente colposa, delle condotte ascritte agli odierni convenuti nella adozione di “delibere” inesistenti o radicalmente nulle (in specie di decadenza dalle cariche sociali) e richiamarsi poi, genericamente, a fastidi, problemi o difficoltà per i soci e consiglieri nell’operare agevolmente nella gestione dell’associazione sportiva o nel dover porre rimedio alla situazione debitoria (fiscale e tributaria) dell’associazione.

13§. In particolare, sotto il profilo patrimoniale, il danno evocato dagli attori (in proprio) consisterebbe in un aggravamento della “già precaria situazione economica dell’associazione”, derivante da presunte contrazioni di debiti o indebiti introiti e/o prelievi dal fondo comune da parte di AAA, che, configurando un danno emergente (art. 1223 c.c.), avrebbe dovuto essere compiutamente dimostrato sia in relazione all’an, sia in relazione al quantum. Dirimente è altresì la considerazione che, pur essendo l’associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica, essa gode di una propria soggettività ed è titolare di un fondo comune, su cui i terzi creditori possono far valere i loro diritti (art. 37 c.c.). Ciò comporta che l’aggravamento della situazione debitoria dell’associazione, incidendo sul fondo comune quale patrimonio distinto da quello degli associati, è suscettibile di cagionare un danno patrimoniale direttamente all’associazione, la quale è l’unica legittimata a domandare il diritto al risarcimento.

A confutazione, poi, della potenzialità dannosa delle condotte ascritte al convenuto AAA nella sfera patrimoniale dei singoli associati, devono richiamarsi i principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte, secondo cui: “Nell’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti (..). Ne consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1951 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 12508/2015; Cass. n. 29733/2011; Cass. n. 25748/2008). Pertanto, in caso di spendita all’esterno di poteri sociali inesistenti, il contraente rimarrà obbligato personalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte, operando alla stregua di un “falsus procurator”, considerato che per consolidato insegnamento giurisprudenziale “la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non è collegata alla titolarità di alcuna carica associativa e neppure al contributo alla formazione della volontà da parte dell’ente, bensì soltanto all’attività negoziale, espressiva della volontà nei confronti dei terzi e così idonea alla costituzione di rapporti obbligatori nei loro confronti” (cfr. Cass. n. 18188/2014; Cass. n. 25748/2008; Cass. n. 26290/2007).

In altri termini, affinché possa operare il riferimento all’associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, ai sensi dell’art. 38 c.c., è necessario che quest’ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell’associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell’immedesimazione organica ex art. 36 c.c., fermo restando che l’associazione può assentirne l’operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l’attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti “il falsus procurator non impegna l’associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell’altro contraente secondo l’art. 1398 c.c., non prevedendo l’art. 38 c.c. alcuna deroga all’art. 1398 cit.” (cfr. Cass. n. 11772/2003).

14§. Sul versante del risarcimento del danno non patrimoniale, la domanda è rivolta indistintamente in favore di tutti i danneggiati, senza selezione delle singole individualità (non potendo in questa sede parlarsi di un danno non patrimoniale sofferto “collegialmente”) ed è generica, mancando di identificare i riflessi (es. alla sfera morale, alla reputazione, alla immagine, all’onore, ecc.) che l’apparenza esterna ingenerata sulle false dimissioni del presidente e/o esclusione dei soci dall’associazione sportiva possa avere provocato su ogni singolo associato, non potendo coincidere il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), neanche quando si staglia su diritti fondamentali (arg. ex art. 18 Cost. e art. 24 c.c.), con la lesione del solo interesse (ovvero non è un danno “in re ipsa”), dovendo piuttosto essere allegato e provato, nel risentito pregiudizio, da chi ne richiede il risarcimento.

Se è vero che la prova del danno non patrimoniale è aperta alle presunzioni semplici, resta pur sempre a carico della parte fornire al giudice tutti quegli elementi di fatto noti, che, se connotati da gravità, precisione e concordanza, possono essere selezionati per inferire l’esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza di un danno serio (non bagatellare o futile) e dall’entità del pregiudizio subito (cfr. tra le tante Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 9385/2018; Cass. n. 2056/2018; Cass. n. 20463/2016; Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).

Fermo quanto detto, occorre anche precisare che il danno da illegittima esclusione di un associato dalla vita associativa dev’essere effettivo, deve cioè poter colpire “l’essere socio” e non soltanto l’apparire come tale, sicché anche l’avvenuta registrazione presso le PP.AA. di fantomatiche “delibere” di esclusione non cagionano, “in re ipsa”, un pregiudizio di tal fatta.

Ad ogni modo, nel caso concreto, il breve lasso di tempo (c.a. due mesi) in cui si snoda la vicenda, non consente di ritenere esistenti pregiudizi, seri e gravi, alla “dignità e libertà di associazione” dei singoli associati, considerando che la conoscenza effettiva del modus operandi, dettata dalla lettura del contenuto dei “verbali”, sarebbe avvenuta a breve distanza (doc. 9, PEC di risposta del Comune interpellato del 20.02.2020) dalla deliberazione di rinnovo delle cariche sociali (doc. 12, delibera del 2.03.2020).

Non può accedersi, pertanto, alla determinazione in via equitativa che, come è ovvio, presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (cfr. Cass. n. 27447/2011), non potendo chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (cfr. Cass. n. 8941/2022; Cass. n. 19447/2017).

15§. Il regolamento delle spese processuali segue il canone generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. che impone di tenere conto dell’esito complessivo del processo, valutato globalmente e nella sua oggettività, senza possibilità di frazionamento in base all’esito delle varie fasi o gradi in cui si snoda il giudizio, inclusa la fase cautelare endoprocessuale (cfr. Cass. n. 12898/2021; Cass. n. 2890/2022; v. anche Cass. n. 3436/2011; Cass. n. 13183/2013; Cass. n. 19122/2015; Cass. n. 5820/2016).

L’esito del presente giudizio vede parzialmente accolta la domanda attorea, relativamente al capo con cui è stata chiesta la pronuncia dichiarativa di inesistenza e/o nullità delle contestate “delibere assembleari”, sulla quale la stessa aveva conosciuto esito favorevole nella fase cautelare lite pendente, mentre non ha trovato fondamento riguardo all’azione risarcitoria.

Si configura, pertanto, una situazione che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, improntato al principio di causalità, può essere considerata di parziale soccombenza, ai sensi dell’art. 92 co. 2 c.p.c., la quale si ritiene ravvisabile “non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi, alcuni dei quali siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (cfr. Cass. n. 516/2020; Cass. n. 10113/2018; Cass. n. 3438/2016).

Ancorché non incida sulla valutazione complessiva in esame, va per completezza dato atto che il predetto indirizzo giurisprudenziale (al quale si contrapponeva quello, più tradizionale, fedele al principio della soccombenza) ha ricevuto il riconoscimento, sia pure in parte, delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, intervenendo sulla questione di massima di particolare importanza della distribuzione del peso degli oneri processuali in caso di accoglimento della domanda in misura sensibilmente ridotta rispetto al petitum, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061).

La misura della compensazione dev’essere proporzionale all’esito della lite e tenere conto della rilevanza delle questioni sulle quali la parte è risultata vittoriosa rispetto a quelle sulle quali non ha trovato ragione, nonché del pregio delle difese e degli argomenti sostenuti dalla controparte, in fatto e in diritto, per resistere alle stesse. Ciò consente, in questa sede, di assegnare un maggiore peso alla prima domanda (o capo di essa), considerate le deboli e infondate difese contrapposte dalla parte convenuta, sicché la misura della compensazione parziale può essere limitata ad un quinto del complessivo.

La liquidazione delle spese è fatta come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m. con D.M. n. 37/2018 ratione temporis vigente (attività professionale esaurita prima del 23.10.2022, ante D.M. n. 147/2022) (scaglione di valore indeterminabile, ricompreso tra € 52.001 a € 260.000,00 ex art. 5, co. 6 D.M. cit.; fasi di studio e introduttiva per il proc. cautelare in corso di causa, tutte le fasi per il giudizio merito, parametri medi, nei limiti dei valori indicati nella nota spese della parte vittoriosa; cfr. Cass. n. 15057/2019; Cass. n. 14198/2022).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

• accerta e dichiara l’inesistenza giuridica di deliberazioni assembleari facenti capo al C.S.D.

YYY alle date dell’8 gennaio 2020 e del 24 gennaio 2020 e, per l’effetto, dichiara priva di qualunque effetto giuridico la registrazione del documento “Verbale Assemblea dei soci del 24/01/2020” presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia, Ufficio Territoriale di Mortara, sez. distaccata di Mede, in data 29.01.2020 al n. 69, serie 3;

• rigetta la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in quanto infondata;

• condanna AAA, BBB, CCC, DDD e EEE a rifondere a C.S.D. YYY, XXX, JJJ, VVV, ZZZ, KKK e SSS, le spese del giudizio, già compensate nella misura di un quinto per parziale soccombenza, che si liquidano in € 792,69 per spese esenti (v. nota spese), € 1.277,00 per compensi della fase cautelare di sospensione (così determinati: € 1.082,00 fase studio, € 514 fase intr.; – € 319,00 per comp. di 1/5), € 8.688,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 2.127,00 fase studio, € 1.416,00 fase intr., € 3.738,00 fase istr., € 3.579,00 fase dec., – € 2.172,00 per comp. di 1/5), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così è deciso in Pavia, lì 11 novembre 2022
Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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