REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa, ha emesso la seguente:
SENTENZA n. 2817/2022 pubblicata il 23/08/2022
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 9678 dell’anno 2016
TRA
XXX- già ***- (P.IVA: ) corrente in
-attrice –
CONTRO
YYY Salerno -Associazione degli Industriali della provincia di Salerno – in persona del legale rappresentante, con sede in Salerno alla Via Madonna di Fatima n. 194
-convenuto contumace–
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).
Con atto di citazione regolarmente notificato XXX evocava in giudizio YYY Salerno -Associazione degli *** della provincia di Salerno chiedendo di “dichiarare la nullità dell’allegato ACCORDO ORGANIZZATIVO, per i motivi sopra illustrati, statuendo che nessuna somma è dovuta da XXX a YYY Salerno; in alternativa, qualora l’ACCORDO fosse ritenuto valido, dichiarare che YYY Salerno giammai avrebbe potuto dichiararne la risoluzione, condannandola al risarcimento dei danni causati, da determinarsi in via equitativa quanto meno per l’ammontare pari alle somme, pretese dalla convenuta.”
A sostegno della domanda deduceva che in data 28\10\10 l’XXX Salerno aveva rinnovato con l’Associazione degli Industriali della provincia di Salerno, l’ACCORDO ORGANIZZATIVO concluso nel 2005, che prevedeva in particolare il corrispettivo di €. 20.658,28 all’anno, in cambio dell’attribuzione della carica di membro del Consiglio Direttivo di *** Salerno al Presidente di XXX Salerno, e della carica di componenti della Giunta Esecutiva di *** (o YYY) Salerno a cinque membri designati da XXX Salerno; che a seguito dell’esclusione di XXX Salerno dall’XXX, mediante comunicazione del 29\7\15 *** Salerno dichiarò all’esponente che il suddetto accordo doveva “intendersi risolto per sopravvenuta impossibilità” di XXX Salerno “a soddisfare, nel suo adempimento, le obbligazioni organizzative in esso contenute, essendo stata privata dell’appartenenza al sistema confederale”; che YYY Salerno ha richiesto all’odierna attrice, mediante la RECOV Italia, il pagamento di €. 48.889,68 per quote associative 2013 e 2015; che nessuna somma è dovuta dall’XXX a YYY Salerno in quanto l’ACCORDO ORGANIZZATIVO, sul quale si fonda la pretesa creditoria della convenuta, è nullo in quanto sottrae ai suoi associati la scelta di nominare i componenti dell’Organo di gestione, in violazione del principio di democrazia, urtando con le regole costituzionali in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libera partecipazione alla vita della menzionata associazione; in via subordinata qualora l’ACCORDO de quo fosse stato valido, YYY Salerno giammai avrebbe potuto dichiararne la risoluzione, come ha fatto viceversa in data 29\7\15.
YYY Salerno sebbene regolarmente evocata in giudizio non si costituiva.
Senza svolgimento di attività istruttoria, dopo diversi rinvii d’ufficio e mutamento del Giudice relatore, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. La predetta udienza stante la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID 19, ai sensi dell’art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, si svolgeva mediante deposito telematico di note di trattazione scritta.
Acquisite quindi le suddette note di trattazione scritta, all’udienza del 3-3-2022 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
La domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Parte attrice chiede al Tribunale che venga dichiarata la nullità dell’accordo organizzativo stipulato nell’anno 2005 tra YYY e XXX.
In parte iniziale di motivazione è bene precisare la natura giuridica dei soggetti coinvolti nel presente giudizio: XXX è una associazione di categoria che rappresenta e tutela gli interessi di una specifica categoria produttiva o professionale ovvero gli imprenditori privati che operano nei settori dell’edilizia.
YYY è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia.
Ebbene tra XXX e YYY risulta intercorso un accordo organizzativo stipulato in rinnovazione in data 28-10-2010 in base al quale il Presidente XXX Salerno fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta di YYY prevedendo un contributo di adesione pari ad euro 20.658,28 annui.
Secondo la prospettazione di parte attrice la norma dell’accordo che prevede la corresponsione di una somma di denaro è nulla in quanto violativa delle norme in materia di libertà associativa e del principio di democrazia .
Dalla interpretazione sistematica delle norme contenute nell’accordo organizzativo emergono i seguenti dati: sussistono dei Protocolli di collaborazione tra le due associazioni sin dal 9-2-1988, protocolli che hanno sempre previsto le modalità di rappresentanza dell’XXX all’interno di YYY e il relativo contributo di adesione.
Ebbene con riguardo alla violazione della legge sostanziale regolativa delle associazioni (artt. 36 e 24 c.c.), deve darsi continuità al principio di diritto già espresso dalla Suprema Corte in un noto arresto (Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 1991), in base al quale “l’adesione ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso senza necessità di specifica accettazione, anche se implicanti oneri economici (nella specie, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell’art. 24 c.c., che è norma derogabile dalla privata autonomia senza l’adozione di speciali forme e con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso.” Applicando tale principio e interpretando le clausola contenute nell’accordo organizzativo in un senso costituzionalmente adeguato non si ravvisa alcuna violazione nei termini denunciati avendo XXX Salerno aderito alla Associazione di rappresentanza prevedendo, sulla base di un accordo stipulato nell’esercizio della autonomia negoziale, le modalità di partecipazione alla associazione di rappresentanza con accettazione degli oneri economici sulla base degli accordi degli associati (art. 36 c.c.). L’art 36 c.c. stabilisce che l’organizzazione e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati; tale norma è liberamente derogabile dall’autonomia privata con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione.
Non appare meritevole di pregio, quindi, la difesa svolta da parte attrice nella parte in cui eccepisce la nullità dell’accordo che prevede l’attribuzione di cariche gestionali in cambio di denaro atteso che l’XXX, nell’esercizio della sua autonomia e libertà di associazione ha aderito a YYY , accettando le regole che determinano le modalità di partecipazione e gli oneri economici.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Infine parte attrice invoca il risarcimento del danno all’immagine causato dalla estromissione dei dirigenti di XXX dalla gestione di YYY.
Anche sotto questo profilo la domanda deve essere rigettata per genericità. Parte attrice deduce in modo alquanto generico circostanze relative alla esclusione di XXX Salerno dall’XXX con conseguente risoluzione del contratto con YYY. Tuttavia oltre a rappresentare queste circostanze in modo oltremodo generico non produce alcunchè a sostegno della domanda.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Sulle spese processuali
Nulla va disposto in merito alle spese processuali del presente giudizio che restano a carico di parte attrice in assenza di costituzione di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta la domanda 2) Nulla per le spese.
Così deciso in Salerno il, 23.8.2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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