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Codice Civile
Codice Penale

Affidamento congiunto con residenza presso il padre

Il provvedimento in esame affronta la delicata questione dell’affidamento di un minore in un contesto familiare conflittuale. Il Tribunale, dopo attenta valutazione delle evidenze emerse nel corso del procedimento, compresa una consulenza tecnica d’ufficio, opta per l’affidamento congiunto con collocazione prevalente presso il padre, garantendo il diritto di visita della madre e sottolineando l’importanza di una comunicazione sana ed efficace tra i genitori nell’interesse del minore. Il provvedimento evidenzia la centralità del superiore interesse del minore, la rilevanza della sua volontà in relazione all’età e al grado di maturità, nonché la necessità di tutelarlo da dinamiche conflittuali dannose per il suo benessere psico-fisico. Viene inoltre ribadito il dovere dei genitori di collaborare per garantire la bigenitorialità, ricorrendo a strumenti come la mediazione familiare.

N. R.G. 9385 /2021 V.G. TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Volontaria Giurisdizione Sez.
Minori
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente Rel./Est.
dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. v.g.
9385/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv.to COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in GENOVA (GE), INDIRIZZO, presso il difensore avv.to COGNOME NOME COGNOME contro , (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliata in TORINO (TO), INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME nonché AVV.
, (C.F. ) con studio in TORINO (TO), INDIRIZZO curatore speciale per nomina in data 11/04/2022 del minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 21/04/2022 (prot.
1893/2022), INTERVENUTO e con l’intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore:
nato a Moncalieri (TO), il 15 febbraio 2007 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il minore è nato dalla relazione tra il ricorrente e la signora , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.

All’esito di procedura ex art. 337 bis s.s. c.c. instaurata dalla signora (n. RG 11489/2013), il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 21/10/2013, recependo l’accordo intervenuto in corso di causa tra le parti, stabiliva l’affidamento congiunto del minore , con collocamento C.F. C.F. C.F. prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità ivi specificamente indicate, un contributo al mantenimento a carico del padre di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando atto dell’impegno da parte di entrambi i genitori a proseguire il percorso precedentemente intrapreso con i Servizi Sociali e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile al fine di fornire il necessario sostegno ad nel percorso di riavvicinamento di questi al padre e disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e del minore sino a che gli Operatori ne ravvisassero la necessità ( cfr. doc. 1 allegato al ricorso).

Con ricorso depositato in data 19/04/2021 il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere la parziale modifica del sopra indicato decreto 21/10/2013 chiedendo la revoca del contributo previsto a suo carico per il mantenimento del figlio e delle spese straordinarie o in subordine di disporne la riduzione a un minore importo ritenuto congruo rispetto alle sue mutate condizioni economiche, modificarsi il regime di frequentazioni padre-figlio nonché, dato il proprio trasferimento a Bellano provincia di Lecco, l’obbligo per ciascun genitore di farsi carico alternativamente di accompagnare o riprendere il minore presso l’abitazione dell’altro genitore sostenendo le spese di viaggio, disporsi l’obbligo di ciascun genitore di garantire all’altro la possibilità di regolari colloqui col figlio, inibire alla madre di assumere senza consultarsi col padre qualunque decisione relativa al figlio in materia sanitaria, educativa o scolastica o altra decisione rilevante. Con memoria difensiva depositata in data 20/06/2022 si costituiva la sig.ra contestando quando ex adverso formulato e dedotto, chiedendo respingersi tutte le domande avversarie e instando per la conferma dell’affidamento condiviso del minore con collocazione e residenza presso di sé, per la regolamentare della facoltà del padre di vedere il minore secondo diverse modalità indicate, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento per il minore di euro 400,00 mensili o in subordine confermarsi il contributo al mantenimento nella misura di euro 200,00 mensili oltre, in ogni caso, al 50% delle spese straordinarie, disporsi interamente a carico del padre le spese di viaggio del figlio per raggiungerlo, chiedeva infine la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. All’udienza del 27/10/2021 le parti venivano sentite liberamente alla presenza dei rispettivi difensori e all’esito chiedevano breve rinvio per valutare accordi transattivi e il Giudice fissava udienza cartolare con invito a depositare le eventuali conclusioni congiunte nei 5 giorni antecedenti. Non avendo raggiunto alcun accordo transattivo le parti precisavano le conclusioni con note depositate da entrambe in data 11/11/2021 e il Giudice, preso atto delle divergenti conclusioni rimetteva la causa al Collegio per la decisione mandando al PM per quanto di competenza.

Nelle more della pronuncia del provvedimento con istanza depositata il 28/01/2022 parte ricorrente, rappresentando preoccupanti manifestazioni di disagio sofferte dal minore e la decisione di questi di non lasciare l’abitazione del padre al termine delle vacanze natalizie, chiedeva in via d’urgenza autorizzarsi il trasferimento del minore presso il padre e l’iscrizione presso un istituto scolastico del luogo di residenza del padre, disporsi l’affido congiunto del minore ad entrambi i genitori ma con collocazione presso il padre disponendo un regime di frequentazione madre-figlio previo ascolto del minore e indagine da parte del Servizio Sociale, disporsi a carico della madre un contributo al mantenimento del minore con assegno di importo ritenuto congruo, oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 04/02/2022 parte resistente depositava istanza ex art. 709 ter c.p.c. instando affinché venisse disposto l’immediato rientro del minore presso il domicilio materno, affinché fosse autorizzata l’iscrizione del medesimo presso un istituto scolastico in Torino, fosse disposta la presa in carico del minore da parte dei servizi di NPI territoriali, venisse disposta CTU volta a verificare la capacità genitoriale del padre e ad approfondire le problematiche relative al minore.

Con ulteriore istanza ex art. 709 ter c.p.c. parte ricorrente, onde poter consentire al minore la frequenza didattica presso una scuola a lui gradita, chiedeva la pronuncia di provvedimento che tenesse luogo al nulla osta per l’iscrizione scolastica del minore a fronte del rifiuto della madre a sottoscrivere il nulla osta al trasferimento presso un istituto scolastico del luogo di residenza paterno.

Con decreto 19/02/2022 il Collegio, preso atto dei rispettivi ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. depositati da entrambe le parti, fissava udienza per la comparizione personale.

All’esito dell’udienza il Collegio, visti gli atti processuali nonché l’ulteriore istanza 709 ter c.p.c. avanzata nelle more da parte resistente in data 29/03/2022 e la memoria difensiva di parte ricorrente del 12/04/2022, tenuto conto della grave conflittualità sussistente nel nucleo familiare e delle gravi ricadute della situazione sul minore, nominava l’avv. curatore speciale del minore assegnando termine di giorni 20 per la sua costituzione in giudizio e il deposito di memorie, disponeva l’immediata presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinché trasmettessero relazione riguardante le sue condizioni abitative presso il padre nonché da parte del servizio di Psicologia territorialmente competente per indicare se vi fossero i presupposti per procedere all’audizione del minore, con invito ad entrambi i servizi a comunicare al TM territorialmente competente ogni situazione di pregiudizio per minore, invitava i genitori a farsi sostenere nell’esercizio delle funzioni genitoriali e fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti riservando ulteriori statuizioni all’esito dell’istruttoria. In data 06/05/2022 si costituiva il curatore speciale del minore chiedendo provvisoriamente la conferma della collocazione dello stesso presso il padre, disporsi la sua presa in carico urgente da parte del Servizio Sociale e del servizio di NPI competenti territorialmente, disporsi l’attivazione di un intervento di educativa domiciliare al fine di monitorare le condizioni di vita del minore e supportarlo nell’inserimento nel nuovo contesto disponendo che i servizi inviassero relazioni di aggiornamento e riservando di ulteriormente concludere all’esito dell’istruttoria.

Con ordinanza 15/06/2022 resa all’esito dell’udienza del 14/06/2022, sentite le parti e le rispettive difese nonché preso atto di quanto rappresentato dal curatore speciale, il Collegio rigettava allo stato sia la domanda di parte ricorrente di trasferimento della residenza del minore presso il padre che la domanda di parte resistente di inserimento di un coordinatore genitoriale, confermando l’immediata presa in carico del minore da parte dei Servizi di Psicologia/NPI con pronta attivazione di ogni intervento necessario per il supporto alle sue fragilità e l’attivazione di un percorso per facilitare la ripresa dei rapporti con la madre; disponeva poi che la madre contribuisse al mantenimento del figlio versando al padre un assegno mensile di 200,00 euro oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino e che i Servizi incaricati trasmettessero relazioni di aggiornamento;
fissava infine udienza cartolare assegnando termine alle parti per il deposito in PCT delle conclusioni definitive.

All’udienza 07/12/2022, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, lette le conclusioni delle parti e in particolare quelle del curatore speciale la quale chiedeva un differimento di sei mesi per dar modo di consentire l’attivazione dell’intervento di educativa domiciliare e la predisposizione di un progetto educativo in favore del minore, rinviava per la precisazione delle conclusioni fissando all’uopo udienza cartolare e assegnando termine alle parti per il deposito delle conclusioni definitive e brevi memorie conclusive e termine ai Servizi incaricati per le relazioni di aggiornamento anche in merito ai progetti da confermare/attivare a tutela del minore.

Con successiva ordinanza in calce al verbale dell’udienza 30/05/2023, il Giudice relatore, a fronte della complessità della vicenda e a causa delle criticità in cui si veniva a trovare il minore, ritenuta la necessità di valutare la capacità dei genitori di comprendere le dinamiche disfunzionali del figlio e di fornire in temi rapidi risposte alle sollecitazioni della NPI.
della Scuola e degli altri operatori incaricati, nominava CTU la dott.ssa che accettava in data 12/06/2023, e formulava il seguente quesito “Dica la CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e osservato ed ascoltato il minore ed ascoltati gli eventuali CCTTPP, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti, quali siano le condizioni psicologiche della minore ed il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, e eventuali conviventi se presenti. Dica con specifico riferimento ad entrambe le figure genitoriali, letti gli atti ed eseguiti tutti gli opportuni accertamenti, compreso l’esame delle cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri delle Parti, acquisita tutta la documentazione necessaria presso enti pubblici e privati, esaminate le Parti, assunte eventuali informazioni anche presso i Servizi, se i medesimi presentino delle criticità delle capacità genitoriali Fornisca ogni elemento utile alle decisioni su quale debba essere la disciplina dell’esercizio della responsabilità genitoriale (se in capo ad entrambi – indicando in tale caso l’opportunità di un esercizio disgiunto per eventuali atti di ordinaria amministrazione – o ad uno solo dei due genitori), sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso l’uno e l’altro dei genitori. Svolga attività di “conciliazione” e supporto ad entrambi i genitori anche al fine di consentire una soluzione amichevole del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell’affidamento condiviso.

Individui possibili percorsi di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione prendendo contatto con la struttura pubblica competente per tali eventuali sostegni.

Prenda contatti con il Servizio Socio-Assistenziale ed altri Servizi incaricati come e CSM, qualora necessario per l’organizzazione di percorsi di sostegno o supporto del nucleo familiare coordinandosi con il Servizio Sociale competente;
riferisca, comunque, quanto utile ai fini di giustizia”.

Con decreto 07/11/2023 il Giudice Relatore, vista l’istanza di proroga delle operazioni peritali depositata dalla CTU dott.ssa finalizzata al tentativo di raggiungere un ripristino degli incontri fra madre e figlio nonché valutare l’andamento della situazione anche riguardo lo stato di salute del minore, confermava la presa in carico del minore al fine di attivare intervento psicoterapeutico per il medesimo, ne confermava la presa in carico da parte del neuropsichiatra, disponeva la riattivazione dell’intervento educativo venuto a scadenza e infine disponeva la proroga delle operazioni peritali fissando udienza per la precisazione delle conclusioni definitive. Le operazioni peritali venivano ulteriormente prorogate su richiesta della CTU con ordinanza 26/02/2024 onde valutare l’avvicinamento del minore alla madre ed effettuare colloqui conclusivi.

L’elaborato peritale, svolto in contraddittorio con le parti, veniva depositato in PCT in data 26/04/2024.

All’udienza del 14/05/2024 le parti davano atto di aver letto l’elaborato peritale e chiedevano termine per il deposito delle conclusioni e di brevi note prestando il consenso alla trattazione cartolare dell’udienza e il Giudice rinviava per la remissione della causa al Collegio assegnando alle parti termine per il deposito di conclusioni definitive e memorie.

Nel termine loro assegnato le parti precisavano le conclusioni e il Giudice all’esito dell’udienza cartolare del 18/6/2024, preso atto delle note d’udienza depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione mandando al Pm per quanto di competenza e assegnando giorni 5. Il P.M. chiedeva accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.

Così analiticamente ricostruita la vicenda in esame, anche dal punto di vista processuale, giova evidenziare che il Curatore speciale ha precisato che, successivamente all’udienza del 14.5.2024, ha appreso l’avvenuta archiviazione del procedimento penale per sottrazione di minore a carico del sig. nonché la promozione di che è stato ammesso alla terza con una media del 7.23 recuperando le insufficienze riportate nel primo quadrimestre.

Ha altresì reso edotto questo Tribunale del fatto che si sta recando a Torino dalla madre gestendo in autonomia il calendario, la comunicazione tra i genitori risulta ancora molto disfunzionale e caratterizzata da rivendicazioni e recriminazioni.
si è detto disponibile a continuare a venire a Torino per incontrare la madre, ma vuole essere libero di concordare direttamente con lei senza avere obblighiche a suo parere irrigidirebbero il rapporto.
ha ribadito alla CTU la sua volontà di rimanere a Lecco e le ha chiesto di poter prendere ivi la residenza per ovviare ai problemi conseguenti al fatto che allo Stato è solo domiciliato (ad esempio non ha un medico della mutua).
continua a percepire la rigidità della mamma e la sua ansia di tenere tutto sotto controllo.

Il ragazzo ha un’unghia incarnita e la signora non riesce a credere che lui sia andato dal medico e si stia curando.

Il ragazzo percepisce ancora scarsa fiducia da parte della madre e ritiene di non potersi assumere un impegno come quello ipotizzato dalla CTU di trascorrere l’estate a settimane alterne con ciascuno dei genitori in quanto si dice certo che un’eccessiva frequentazione con la madre comporterebbe il rischio di un riemergere di contrapposizioni e un nuovo distacco.
chiede di poter mantenere l’intervento educativo in essere, anche con minor frequenza avendo instaurato con il suo educatore un rapporto di profonda fiducia.

Tanto considerato, anche alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori peritali, si ritiene che il miglior regime di affidamento di sia quello Condiviso individuando come luogo di residenza, quello paterno, così come di fatto è da tempo e recependo la volontà del minore, anche in considerazione della sua età e della volontà che egli ha fatto pervenire per il tramite del suo curatore speciale.

Quanto alla relazione di con la madre, tenuto conto dell’età e di come allo stato egli stia riprendendo i rapporti con la stessa, gestendoli in maniera matura e grandule, si dispone che possa continuare a gestirli secondo il suo gradimento.

Si confermano altresì tutti i progetti in essere nel superiore interesse della prole, come meglio specificato in dispositivo.
Quanto agli aspetti economici, infine, tenuto conto dei redditi delle parti e dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, nonché delle spese del viaggio che dovranno sopportare, si dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo ha con sé e che la madre concorra al mantenimento come in dispositivo.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti metà ciascuno, trattandosi di accertamento svolto nel superiore interesse della prole.

Il Tribunale dispone che le spese processuali siano compensate tenuto conto della natura delle domande.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 21/10/2013 nel procedimento n. RG 11489/2013, così provvede:
Dispone che sia affidato congiuntamente ai genitori con facoltà di esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone che abbia residenza anagrafica e collocazione principale presso il padre.
Dispone che possa vedere ed incontrare la madre, recandosi a Torino, con modi e tempi che verranno concordati direttamente con il minore.
Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del servizio sociale e del servizio di NPI del Comune di Bellano (LC), confermando l’intervento di educativa in atto.
Dispone la prosecuzione del supporto psicoterapico attivo in favore di Dispone che la signora contribuisca nel mantenimento del figlio minore corrispondendo in favore del sig.
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €.
200,00 oltre al concorso nelle spese straordinarie di cui al Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino nella quota del 50 %.
Prescrive i genitori aderiscano al percorso di mediazione e/o di coordinazione genitoriale che sarà loro proposto dal servizio sociale referente al fine di meglio comprendere le modalità di funzionamento del figlio e di attuare pienamente la bigenitorialità.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte di tutti i Servizi incaricati nonché tutti gli interventi in atto, finché necessario.
Dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti metà ciascuno.
Spese processuali compensate.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, nonché ai Servizi sociali territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.

Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 16.7.2024 Il Presidente Rel./Est.
dott. NOME COGNOME
Ai sensi dell’art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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