TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
N.R.V.G. 15472/2021
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Relatore dott.ssa NOME COGNOME Giudice nel procedimento ex art. 337-quinquies c.c. iscritto al numero di ruolo V.G. 15472/2019 tra , con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME presso cui ha eletto domicilio parte ricorrente parte convenuta non costituita e con l’intervento del Pubblico Ministero che ha chiesto l’accoglimento della domanda ha emesso il seguente
DECRETO
Dalla relazione tra le parti è nata in data 15.01.2009.
Nel mese di dicembre 2013 i genitori ponevano fine alla convivenza e la signora si trasferiva con la minore a Chianocco, presso l’abitazione dei propri genitori.
Con decreto del 20.02.2015 il Tribunale di Torino, recependo l’accordo delle parti, provvedeva in ordine all’affido, al collocamento ed al mantenimento della minore.
Con ricorso del 18.06.2021 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la modifica dei provvedimenti concernenti l’affidamento condiviso di ritenendo conforme all’interesse della minore un affidamento esclusivo alla madre, stante il trasferimento del padre in Portogallo e la difficoltà a concordare decisioni nell’interesse della figlia con un padre sostanzialmente assente ed irreperibile.
Ha chiesto altresì che venissero sospesi gli incontri tra padre e figlia.
Nessuno si è costituito, né è comparso per il convenuto.
All’udienza del 17.01.2022 è stata sentita la ricorrente.
All’esito, l’udienza veniva rinviata per acquisire la cartolina relativa alla notificazione del ricorso introduttivo alla controparte oltre alla relazione del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva.
Provvisoriamente veniva disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre, nonché un calendario di incontri tra padre e figlia.
Alla successiva udienza del 28.02.2022 parte ricorrente concludeva come da ricorso e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Con provvedimento provvisorio del 9.06.2022 il collegio disponeva la rinnovazione della notificazione al convenuto presso il suo domicilio in Portogallo.
Disponeva, inoltre, l’acquisizione di relazioni aggiornate di servizi sociali e NPI/Psicologia età evolutiva.
Veniva rinotificato il ricorso al convenuto.
All’esito veniva disposto l’ascolto della minore e all’udienza del 12.04.2024 parte ricorrente precisava definitivamente le conclusioni.
Ritiene il collegio che debba essere confermato l’affidamento esclusivo della minore alla madre, per le motivazioni già espresse nel decreto provvisorio del 9.06.2022 che devono intendersi qui integralmente richiamate.
A conferma di ciò deve rilevarsi che il padre mai ha incontrato la minore dal giugno 2022 ad oggi e che nessun contatto è intercorso tra le parti.
Nemmeno i servizi sociali sono mai stati raggiunti, anche solo telefonicamente, dal convenuto.
Quanto alle visite padre-figlia, considerata l’età della minore (anni 15), deve disporsi che il sig.
, ove interessato, potrà incontrarla secondo accordi che prenderà direttamente con la stessa, tenuto conto della volontà di quest’ultima.
Conferma per il resto il decreto 20.2.2015 Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest’ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione della figlia, altrimenti inibita.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del 20.02.2015 del Tribunale di Torino, Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre sig.ra disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore, dispone che il padre, ove interessato, possa incontrare la figlia secondo accordi che prenderà direttamente con quest’ultima, condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l’intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge. Così deciso in Torino, il 16/07/2024 Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Il Giudice Est.
Dott.ssa NOME COGNOME Ai sensi dell’art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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