7, primo comma, legge 300/1970 prescrive l’affissione in luogo visibile a tutti delle norme disciplinari vigenti all’interno dell’impresa e ha per scopo di rendere conoscibili a tutti i lavoratori non soltanto le singole fattispecie di illecito ma anche le relative sanzioni, in modo che ciascun lavoratore conosca non solo i comportamenti a cui è astretto ma anche le conseguenze delle violazioni, necessariamente proporzionate alla gravità di esse. 16 aprile 1994 n. 297 enumera le sanzioni disciplinati, distingue sia pure attraverso clausole generali le diverse fattispecie di illecito e disciplina il relativo procedimento.
L’art. 7, primo comma, legge 300/1970 prescrive l’affissione in luogo visibile a tutti delle norme disciplinari vigenti all’interno dell’impresa e ha per scopo di rendere conoscibili a tutti i lavoratori non soltanto le singole fattispecie di illecito ma anche le relative sanzioni, in modo che ciascun lavoratore conosca non solo i comportamenti a cui è astretto ma anche le conseguenze delle violazioni, necessariamente proporzionate alla gravità di esse.
Ciò comporta che le violazioni integranti un reato o la violazione delle regole elementari della vita civile o una inesecuzione della prestazione lavorativa di non lieve rilevanza comportano, quale giustificato motivo o giusta causa di licenziamento, la sanzione del licenziamento ai sensi della legge (artt. 1 legge 15 luglio 1996 n. 604 e 2119 c.c.), onde non è necessaria la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione.
La previsione nella disposizione di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è sufficiente alla conoscenza da parte della generalità e rende inutile la suddetta affissione. Per quanto riguarda il settore scuola, tuttavia, il capo IV, sezione V, del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 enumera le sanzioni disciplinati, distingue sia pure attraverso clausole generali le diverse fattispecie di illecito e disciplina il relativo procedimento.
In particolare l’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri, è previsto nell’art. 492, comma 3, e viene inflitto dal direttore didattico o dal preside ai sensi del successivo art. 502.
L’art. 504 prevede i ricorsi gerarchici, a tutela dell’incolpato. La conoscibilità delle comminatorie e delle relative conseguenze è dunque garantita dal fatto che esse sono contenute in norme aventi forza di legge, ufficialmente pubblicate.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 25099 del 27 novembre 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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