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Codice Civile
Codice Penale

Agenzia delle Entrate, responsabilità per lite temeraria

Lite temeraria, danno di natura non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa, lesione dell’equilibrio psico-fisico.

Pubblicato il 01 September 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIBUNALE DI FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2363/2022 pubblicata il 23/08/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14999/2019 promossa da:

XXX (C.F.)

ATTORE OPPONENTE contro

AGENZIA DETTE ENTRATE – RISCOSSIONEAGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE (C.F.),

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti

Per parte attrice opponente: << Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l’illegittimità del pignoramento presso terzi per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto condannare l’Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. XXX per lite temeraria nella complessiva somma di €. 7.000,00 o in quella diversa somma che il giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese diritti e onorari oltre IVA e CAP >>.

Per parte convenuta opposta: << nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto; B) con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in punto di diritti, onorari e spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. >>

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. XXX introduceva giudizio di merito convenendo l’Agenzia delle Entrate – Riscossione- al fine di sentire accertare e dichiarare l’illegittimità del pignoramento presso terzi oggetto della precedente fase cautelare e per l’effetto sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per lite temeraria, danno quantificato nella somma di €. 7.000,00. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto delle domande attoree. Alla prima udienza, tenutasi in data 21/01/2020, venivano concessi i termini di cui all’art.183 cpc VI comma. All’udienza del 24/02/2021, venivano assunte le prove orali ammesse e ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni che si svolgeva in trattazione scritta in data 24/11/2021. Depositate le note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Il presente procedimento trae origine da una precedente fase cautelare di opposizione a pignoramento presso terzi notificato da AG Entrate Riscossione ai danni dell’attore, conclusasi con provvedimento di non luogo a procede per rinuncia all’esecuzione da parte del creditore procedente.

Il presente processo è stato introdotto per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla responsabilità processuale ex art. 96 comma 2 c.p.c. dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione per avere la stessa iniziato una procedura esecutiva nei confronti dell’attore in pendenza dei termini per la presentazione della definizione agevolata.

Dall’istruttoria condotta con l’acquisizione di prove documentali ed orali è emerso con chiarezza che la procedura esecutiva oggetto del presente procedimento aveva ad oggetto gli stessi ruoli della definizione agevolata richiesta e prevista per legge.

Invero, nonostante la richiesta del beneficio della definizione agevolata, il Sig. XXX si è trovato nella condizione di dover corrispondere gli importi risultanti dalla definizione agevolata, alla quale era stato ammesso, al fine di non perderne i benefici, mentre contestualmente subiva la trattenuta del quinto della pensione per intervenuto pignoramento presso terzi per i medesimi ruoli.

L’attore produceva in giudizio tutti i cedolini INPS dai quali emergeva la trattenuta subita (cfr. doc. 11, 12 e 13 fascicolo attore), nonché le ricevute di pagamento dei bollettini generati dall’ente riscossore con la procedura agevolata (cfr. doc. 15 fascicolo attore).

Dall’esame del doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte attrice risulta che il Sig. XXX presentava la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 9/05/2018, così come confermato dal funzionario dell’Agente della Riscossione in sede di deposizione testimoniale. Parte attrice, aveva preliminarmente fatto il primo accesso presso gli uffici di AG Riscossione in data 29/03/2018, a seguito della notifica da parte dell’agente della riscossione dell’atto di intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi ruoli della definizione agevolata e della procedura esecutiva oggetto di causa. Dal documento denominato “definizione agevolata: prospetto informativo” si legge testualmente la data del 29/03/2018 ( cfr. doc. 2 fascicolo attore). Quindi l’AG Entrate Riscossione, nonostante l’accesso agli atti effettuato dal XXX e la pendenza dei termini per la presentazione della definizione agevolata, in data 8/05/2018 procedeva comunque alla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi.

Parte convenuta nonostante fosse a conoscenza della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata nei termini, decideva comunque di notificare un pignoramento presso terzi durante la pendenza di tali termini in modo del tutto illegittimo, ossia in violazione dalle norme di legge. Infatti, il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni nella L. 225/2016, richiamato dal d.l. 148/2017, conv. con modificazioni in L. 172/2017, disciplinante l’istituto della definizione agevolata, appunto, stabilisce all’art. 6 comma 5 che:“[….] L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, […..]” la società convenuta, quindi, ai sensi di quanto previsto dalle leggi sopra richiamate non avrebbe potuto né dovuto, nella pendenza dei detti termini, né notificare l’atto di pignoramento presso terzi, né iscriverlo a ruolo, né tantomeno costringere l’Arch. XXX a costituirsi in giudizio per far valere i proprio diritti, con ricorso in opposizione all’esecuzione, nella procedura esecutiva presso terzi.

In data 22.06.2018 veniva notificata a mezzo pec all’attore l’ammissione al beneficio della definizione agevolata (rottamazione) riguardante anche le cartelle oggetto del pignoramento presso terzi, nonostante tale conoscenza l’Ente impositore procedeva ugualmente all’iscrizione del causa al ruolo. In data 5.07.2018 parte attrice era costretta a costituirsi in giudizio e presentarsi alla prima udienza per contestare il pignoramento illegittimo, rendendo noto al GE l’ammissione al beneficio richiesto. All’udienza del 16.07.2018 il sig. XXX, presentatosi personalmente, era di poi costretto a costituirsi in giudizio in modo formale con procuratore e ricorso ex art. 615 c.p.c. 2 comma , chiedendo in via cautelare la sospensione e nel merito l’estinzione.

Anche a tale udienza l’agenzia dell’Entrate ancora non rinunciava alla procedura, ma veniva richiesto e concesso un termine per la costituzione nel giudizio di opposizione con rinvio la 6.09.2018 e successivamente al 19.09.2019 per valutare la possibilità di trovare un accordo transattivo tra le parti.

Solo con ordinanza del 26.07.2019, intervenuta la rinuncia del creditore, il GE dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva e dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare, concedendo i termini per l’introduzione del giudizio di merito. Ordinanza che veniva notificata e comunicata a mezzo PEC sia al terzo pignorato che al contribuente solo in data 07/10/19, come ammesso da parte conventa e riconosciuto dall’attore opponente.

La parte convenuta opposta, pertanto, sin dall’inizio della vicenda ha tenuto un comportamento negligente che ha comportato l’avvio della procedura esecutiva presso terzi in pendenza dei termini previsti per legge per la richiesta della cd. rottomazione.

Sul punto la giurisprudenza tributaria con sentenza n. 110 dell’11 gennaio 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha stabilito che il pignoramento presso terzi notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione durante il termine assegnato per aderire alla rottamazione dei ruoli è illegittimo.

Il Giudice Tributario ribadisce che “Il chiaro testo normativo impediva, pertanto, all’Agente della Riscossione, pendendo il termine per poter aderire alla rottamazione, di promuovere azioni esecutive nei confronti del contribuente.”

È stato chiarito anche che la norma, con l’inciso, si riferisce evidentemente a quelle già promosse anteriormente alla decorrenza dei termini per avanzare istanza di rottamazione e non già alla facoltà assegnata allo stesso di non poterle promuovere in pendenza di detto termine, in quanto ciò determinerebbe l’attribuzione all’Agente della Riscossione del potere (non previsto dalla norma e comunque in contrasto con la ratio legis agevolativa del provvedimento legislativo) di paralizzare l’istanza di rottamazione avviando un pignoramento presso terzi in pendenza dei termini per potervi aderire.” (cfr. doc. 22 fascicolo attore) Pertanto, Agenzia delle Entrate Riscossione non solo ha notificato illegittimamente il pignoramento presso terzi ai danni dell’attore ma ha anche promosso un’azione esecutiva nei suoi confronti essendo ben a conoscenza del fatto che tale azione esecutiva non poteva essere né introdotta né proseguita nella pendenza dei termini della definizione agevolata. Pertanto, all’esito dell’istruttoria, risulta sicuramente provata la responsabilità processuale ex art. 96 comma 2 c.p.c in cui è incorsa Agenzia delle Entrate Riscossione, atteso che l’Ente della Riscossione ha agito nei confronti dell’attore senza la normale diligenza e prudenza dando avvio ad un procedura esecutiva che, a norma di legge, non avrebbe potuto intraprendere; non solo ma la stessa ha, anche, insistito e perseverato nella propria azione esecutiva essendo consapevole del fatto che la detta azione era illegittima.

Riconosciuta la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per la configurazione in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione di una responsabilità ex art. 96, comma 2, c.pc. è possibile riconoscere la sussistenza del danno subito da parte attrice.

Dalle prove dedotte da parte attrice è emerso che il danno subito, sia quello di natura economica che di lesione dell’integrità psicofisica, siano direttamente riconducibili alla condotta negligente, superficiale e contraddittoria tenuta dalla convenuta sin dall’inizio della vicenda. I danni subiti possono essere rinvenuti sia negli esborsi economici sostenuti per la costituzione a causa dell’ingiusto processo esecutivo subito, sia nei minori introiti percepiti a causa della lesione all’immagine professionale subita, conseguenza anch’essa, immediata e diretta, dell’ingiusta procedura esecutiva avviata dalla convenuta.

Tali danni possono essere quantificati e liquidati in via equitativa.

Sul punto, si rileva che la Cassazione in tema di risarcibilità del danno derivante da lite temeraria ha statuito che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali conseguiti al suo svolgimento, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia […..] attribuisca alla parte vittoriosa il riconoscimento di un danno patrimoniale procedendo alla sua liquidazione in via equitativa” (Cass, Civ. sent. del 12 ott. 2011 n. 20995). Inoltre, sempre con la stessa sentenza, la Cassazione si è soffermata anche sulla liquidazione del danno non patrimoniale stabilendo che il risarcimento del danno non patrimoniale trova la propria giustificazione in correlazione al diritto di azione e di difesa in giudizio, qualificati in termini di diritti fondamentali. Anche rispetto al danno non patrimoniale la Corte, inoltre, prevede la possibilità di una liquidazione in via equitativa da parte del giudice, precisando che “Risulta possibile ritenere che, riconosciuta la temerarietà della lite, un danno di natura non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa si verifichi sotto il profilo di una lesione dell’equilibrio psico-fisico [….]” (Cass, Civ. sent. del 12 ott. 2011 n. 20995).

Per quanto sopra, riconosciuta la responsabilità per lite temeraria in capo all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, il danno può essere quantificato in via equitativa nella somma di €. 3.000,00.

Atteso l’esito del giudizio, le spese di causa seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo in applicazione delle tariffe forensi

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l’opposizione proposta e per l’effetto

Condanna l’Agenzia delle Entrate e Riscossione per la Provincia di Firenze a corrispondere al sig. XXX la somma di €. 3.000,00 a titolo di risarcimento danni

Condanna altresì la parte convenuta opposta Agenzia delle Entrate e Riscossione della Provincia di Firenze a rimborsare alla parte attrice sig. XXX le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per spese, per diritti, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Firenze, 23 agosto 2022

Il Giudice

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