Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Inoltre, l’articolo 1494 c.c., in ordine al “risarcimento del danno” aggiunge che: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
L’articolo 1491 c.c., dunque, prevede l’esenzione da ogni responsabilità per i difetti “facilmente riconoscibili”, in quanto l’acquirente li avrebbe potuti appurare con una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”.
L’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza dell’onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.
Per costante giurisprudenza – sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente – è tuttavia da escludere laddove l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Inoltre, ai tini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’articolo 1491 c.c., non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio.
Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’articolo 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
In questo caso, il ricorso all’esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile.
Nel caso esaminato, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la motivazione della sentenza impugnata, ha congruamente rilevato che, a seguito della stipula del contratto di compravendita intervenuto era rimasto comprovato che il vizio lamentato, costituito dalla importante alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico, avvalendosi dell’opera di esperti e di macchinari altamente tecnologici.
Oltretutto, la Corte territoriale ha evidenziato che la natura di tale vizio (il quale non era immediatamente percepibile dagli acquirenti nella loro effettiva e sostanziale portata all’atto della compravendita) era rimasta riscontrata all’esito delle stesse risultanze della consulenza.
Orbene, sulla scorta delle appurate circostanze di fatto, la Corte distrettuale ha esattamente ritenuto, in punto di diritto, che, nella fattispecie, non poteva escludersi l’operatività della garanzia ex articolo 1491 c.c., poiché tale eventualità può verificarsi solo quando l’acquirente sia posto nella condizione (e, quindi, abbia l’immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione questa che non si era configurata nel caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a realizzare soltanto successivamente a seguito di appositi approfondimenti tecnici effettuati dall’ultima acquirente.
In tal senso, perciò, la Corte distrettuale si è uniformata alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n. 1427 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 2981 del 2012), la quale ha, in materia, statuito che il discrimen è rappresentato proprio dalla necessità o meno dell’utilizzazione dell’esperto per l’esclusione della garanzia, ai sensi dell’articolo 1491 c.c..
Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell’acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell’acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici, come, in effetti, verificatosi nel caso di specie, senza, che peraltro, i venditori avessero reso edotta l’acquirente finale delle reali condizioni del bene.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12606 del 20 aprile 2022
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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