REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._5558_2024_- N._R.G._00018011_2021 DEL_01_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18011/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ti NOME COGNOME (pec NOME COGNOME (pec del Foro di Taranto;
ATTRICE Contro (C.F. ) e (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME presso i cui studio in Torino, INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati:
CONVENUTI e contro (C.F. CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
in INDIRIZZO
C.F. C.F. C.F. C.F. nella forma dell’atto pubblico 14 Luglio 2005 rogato dal notaio rep NUMERO_DOCUMENTO a mezzo del quale il sig. nella qualità di genitore esercente la potestà sull’allora figlia minore vendeva ai signori [ndr da intendersi , che acquistavano in comproprietà per quote uguali, l’unità immobiliare sino ad allora in proprietà della minore sita nel Comune di Torino in INDIRIZZO e precisamente l’appartamento ad uso abitazione posto al piano primo composto da due camere, cucina e servizi e con la pertinenziale cantina al piano S1, contraddistinto in catasto del Comune di Torino al foglio , p.lla 77 sub 6 cat A/4, vani 4,5 rendita € 418,33; Dichiarare che l’annullamento è opponibile agli acquirenti e condannarli al rilascio dell’immobile in favore dell’attrice;
In via subordinata:
Per l’ipotesi di rigetto della domanda ovvero per l’ipotesi della dichiarazione di inopponibilità agli acquirenti, accertare che nessun pagamento opponibile all’attrice è stato eseguito in forza del contratto di compravendita ed in conseguenza condannare al pagamento della somma di € 136.000,00 oltre interessi legali dal dì dell’esigibilità al saldo;
In ogni caso: Condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali da liquidare secondo tariffa e da distrarre in favore dei difensori anticipatari
” Per parte convenuta , omessa la reiterazione delle istanze istruttorie:
“Voglia il Tribunale Ill.mo In via principale, rigettare le domande avversarie;
In via riconvenzionale, accertata la validità del contratto di compravendita a rogito notaio del 14 luglio 2005, repertorio n. NUMERO_DOCUMENTO, dichiarare che l’immobile sito in Torino, INDIRIZZO con cantina pertinenziale, sig.ri e conseguentemente ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Torino 1 di trascrivere detto contratto di compravendita;
con vittoria di spese e onorari di causa”
Oggetto: domanda di annullamento di contratto definitivo ex artt.322 e 1425 c.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio per richiedere, in via principale, l’annullamento ai sensi dell’art. 322 c.c. del contratto di vendita concluso tra le parti convenute in data 14.7.2005, allorquando l’attrice era ancora minorenne, avente ad oggetto l’immobile sito in Torino, INDIRIZZO di proprietà della stessa, con conseguente dichiarazione di opponibilità dell’annullamento agli acquirenti e condanna dei medesimi al rilascio del bene;
in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda principale, per sentire accertare che nessun pagamento era mai stato eseguito dai convenuti in occasione della vendita de qua in favore dell’attrice, con conseguente condanna degli acquirenti al versamento del prezzo in adempimento del contratto, oltre interessi.
Allegava parte attrice che con atto a rogito notaio del 14.7.2005 (rep. 43568/racc.5048), il proprio padre , agendo nell’esercizio della potestà genitoriale sull’attrice, all’epoca minorenne, aveva venduto ai convenuti l’immobile di proprietà della figlia minore, sito in Torino, INDIRIZZO al prezzo di € 136.000,00.
Lamentava quindi come, benché il Tribunale, su conforme parere favorevole del Giudice Tutelare, avesse autorizzato la vendita con disposizione di depositare il ricavato su conto corrente intestato alla minore e con obbligo di investirlo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il prezzo ricavato dalla vendita non fosse mai pervenuto nella propria disponibilità, in quanto i convenuti lo avevano pagato direttamente al padre prima del rogito notarile di vendita;
di talché la richiesta di annullamento ex artt. 322 e 1445 c.c. del contratto, in quanto atto compiuto dal genitore, con la cooperazione degli , in violazione delle disposizioni di protezione, azione che l’attrice affermava di essere legittimata a proporre in proprio, in quanto divenuta maggiorenne in data 24.9.2016.
Parte attrice sosteneva, inoltre, l’inopponibilità del pagamento del prezzo nei propri confronti e formulava, in via subordinata, conseguente domanda di condanna degli acquirenti al versamento in proprio favore dell’importo di € 136.000,00 in adempimento del contratto.
Si costituivano ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta , i quali chiedevano, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l’accertamento della validità del contratto di vendita, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione dell’atto.
I convenuti confermavano di aver acquistato, con il contratto di vendita per cui è causa, la quota di un mezzo ciascuno di proprietà dell’immobile di Torino, INDIRIZZO di titolarità della minore allegando che detta vendita, regolarmente autorizzata dal giudice tutelare [id est dal Tribunale su conforme parere del G.T.], si era perfezionata con il pagamento integrale del prezzo, che era stato versato, quanto a € 36.000,00 con assegno bancario al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita e quanto al saldo di € 100.000,00 con assegno circolare il giorno precedente il rogito notarile; eccepivano inoltre che l’art. 320 c.c. non imponesse affatto all’acquirente di verificare il concreto riutilizzo delle somme corrisposte al rappresentante del minore, trattandosi di informazioni che non potrebbero mai essere nella disponibilità di tali soggetti, e che, quindi, essendovi nel caso di specie l’autorizzazione del Tribunale in favore del convenuto alla vendita del bene immobile di proprietà della figlia minore e alla riscossione del prezzo, con obbligo di deposito della somma su c/c bancario intestato alla minore e munito di vincolo pupillare, ed essendo avvenuto il pagamento nei confronti del genitore rappresentate la minore, il contratto non potesse che considerarsi valido. Lamentavano, tuttavia, di non aver potuto trascrivere l’atto di vendita, poiché la relativa richiesta era stata respinta dal Conservatore dei Registri Immobiliari, in quanto il non aveva fornito, seppur sollecitato, la documentazione attestante il reimpiego del ricavato della vendita in conformità all’autorizzazione del Giudice Tutelare;
di aver quindi cercato l’attrice, che nel frattempo era stata adottata e aveva cambiato cognome e residenza, e di essere riusciti a contattarla nell’anno 2019, chiedendo la sua collaborazione ai fini della trascrizione, ma senza esito alcuno.
Eccepivano, infine, quanto alla domanda attorea di annullamento del contratto di compravendita, la prescrizione del relativo diritto per decorso del termine quinquennale dal compimento della maggiore età previsto dall’art. 1442 c.c. e, quanto alla domanda di pagamento del prezzo, la prescrizione della relativa azione per il decorso dell’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.
Inoltre, veniva sollevata eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica inviata a , per essere stata effettuata presso indirizzi ove lo stesso assumeva non essere né residente né domiciliato.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l’attrice eccepiva l’infondatezza delle difese avversarie:
in punto prescrizione delle azioni svolte in via principale e subordinata, rilevava come il dies a quo iniziasse a decorrere dal 21.9.2019, data di ricezione della missiva inviata all’attrice dai convenuti per sollecitarne la collaborazione, in quanto, non essendovi stata trascrizione, solo a partire da quella data ella aveva avuto conoscenza dell’esistenza dell’atto di vendita e come, in ogni caso, il termine quinquennale di prescrizione fosse stato interrotto dalla notifica dell’atto di citazione al convenuto , intervenuta prima del decorso del termine e dal tempestivo inizio del procedimento notificatorio nei confronti di tutte le parti; in punto inesistenza e/o nullità delle notifiche, evidenziava la sanatoria conseguente la costituzione in giudizio della parte;
nel merito, osservava, in particolare, come le matrici degli assegni prodotte da controparte non fossero documenti idonei a provare il pagamento del prezzo e come i convenuti avessero cooperato per eludere il provvedimento del giudice tutelare e distrarre il ricavato della vendita dal patrimonio dell’attrice, versando il prezzo prima del rogito con assegni intestati al convenuto invece che all’attrice, omettendo di verificare che il reimpiego delle avvenisse in conformità con le disposizioni del Giudice Tutelare e rilasciando in merito una quietanza simulata. Ritenute inammissibili le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva trattenuta a decisone all’udienza del 8.7.2023 sulle conclusioni come in epigrafe precisate con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di nei cui confronti la notifica dell’atto di citazione risulta essersi perfezionata il 3.8.2022- e devono essere esaminate le eccezioni di inesistenza e/o nullità delle notifiche della citazione e di prescrizione con riferimento al diritto di parte attrice a proporre la domanda di annullamento del contratto di vendita ai sensi dell’art 322 c.c. sollevata dai convenuti 2.1 Quanto alla prima eccezione, deve rilevarsi come essa sia retta sull’allegazione secondo cui le notifiche fatte a in Torino e Verolengo sarebbero state eseguite in comuni nei quali il notificando non aveva né la propria residenza né il proprio domicilio, costituendosi il convenuto in giudizio unicamente a seguito della ricezione dell’atto di citazione presso la sua residenza di Oxford. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “l’inesistenza della notificazione (…) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. Civ. n. 24834/2017) e che “in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito (…), il notificante (…) è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche (…) prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’articolo 143 c.p.c., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa” (Cass. Civ. n. 17307/2015).
Ed ancora, è stato affermato come “La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento” (Cass. Civ. n. 25737/2008, principio dettato in tema di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, ma che può ritenersi applicabile per analogia anche al simile caso di notifica dell’atto introduttivo di qualsiasi giudizio).
Nel caso di specie, le relate di notifica della citazione agli atti del fascicolo telematico (in particolare i modelli 23L relativi alle notifiche eseguite in data 13.9.2021 nei confronti di presso gli indirizzi di Torino, INDIRIZZO e Verolengo, INDIRIZZO attestano – sino a querela di falso – che il plico non sia stato consegnato al convenuto per “temporanea assenza del destinatario” presso gli indirizzi di notifica.
Deve, pertanto, ritenersi che il postino, nella sua qualità di pubblico ufficiale e messo notificatore, abbia reperito il nominativo del convenuto sulla buca delle lettere e/o sul campanello delle abitazioni in entrambi i luoghi, giacché diversamente egli avrebbe dato atto della “”irreperibilità del destinatario” e non della sua temporanea assenza e, pertanto, detti luoghi non possono essere considerati totalmente estranei al convenuto.
Il convenuto non ha fornito prova di aver risieduto o di essere stato domiciliato alla data di notifica della citazione ad un indirizzo diverso da quello al quale sono state fatte le notificazioni e, in ogni caso, ha affermato (producendolo anche in allegato alla propria comparsa di costituzione) di avere ricevuto notificazione dell’atto di citazione anche ’indirizzo di OxfordINDIRIZZO ove dichiara di risiedere e comunque ove dimora.
L’eccezione non può quindi trovare accoglimento.
2.2
Quanto all’eccezione di prescrizione del diritto di agire per l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 322 cc.., deve osservarsi come il termine di prescrizione di cinque anni dettato dall’art.1442, comma 1, c.c. decorra, in conformità con il disposto del secondo comma della predetta disposizione normativa, dal momento in cui il minore raggiunge la maggiore età (“Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età”); detto principio trova applicazione anche nel caso in cui l’annullabilità concerna un contratto concluso dal rappresentante legale (cfr. Cass. Civ. n. 2725/1993).
L’attrice, nata il 24.9.1998 ha raggiunto la maggiore età in data 24.9.2016 e da tale data, dunque, deve farsi decorrere il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio del diritto, che dovrebbe quindi ritenersi spirato il 24.9.2021.
Tuttavia, prima di tale data.
ed esattamente il 13.9.2021, data di consegna dell’atto all’addetto dell’ufficio postale ai sensi della L. 53/1994- l’attrice ha interrotto la prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.2943 c.c., notificando l’atto di citazione datato 9.9.2021 alle controparti.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato inoltre, in tema di effetti interruttivi della prescrizione derivanti dalla notifica degli atti processuali, come “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario prevista per gli atti processuali e non per quelli sostanziali si estende anche agli effetti sostanziali dei primi tutte le volte in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre i ogni altra ipotesi, tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto L’annullamento del contratto, oggetto della presente vertenza, è atto che può farsi valere soltanto con la notifica di un atto processuale. Né può aderirsi alla diversa prospettazione dei convenuti secondo cui l’azione sarebbe prescritta per aver notificato l’attrice atto di citazione al convenuto successivamente al 24.9.2021, in quanto – come sopra precisato – ciò che rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione non è la data di ricezione dell’atto da parte del convenuto, ma quella antecedente di consegna dello stesso all’ufficio notificante, che nel caso in esame è avvenuta prima della suddetta data, anche con riferimento alla notifica dell’atto di precisazione e rettificazione, accettata dall’ufficio postale il 23.9.2021. L’eccezione deve dunque essere respinta.
3. Nel merito, in via principale, agisce, ai sensi dell’art. 322 c.c. in combinato disposto con l’art.1425 c.c., per l’annullamento del contratto di compravendita a rogito notaio del 14.7.2005 (rep. 43568/racc.5048) intercorso tra da una parte e dall’altra parte, avente ad oggetto l’immobile sito in Torino alla INDIRIZZO di proprietà dell’attrice quando era ancora minorenne, perché stipulato dal convenuto, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, in violazione dell’autorizzazione alla vendita emessa dal Tribunale di Torino. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Nell’amministrazione straordinaria del patrimonio dei figli minorenni il genitore è tenuto a domandare l’autorizzazione al Tribunale ove intenda porre in vendita un bene immobile del minore;
il decreto autorizzativo è di competenza del Tribunale, che pronuncia previo parere del Giudice Tutelare (art.375 comma 1 n.1 e ultimo comma).
Nel caso in esame, la Seconda Sezione del Tribunale di Torino – in accoglimento del ricorso depositato il 17.5.2005 da , nella sua qualità di genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla figlia che all’epoca non aveva ancora acquisito il secondo cognome adottivo e “visto il favorevole del Giudice tutelare in data 13.5.2005” – pronunciava in data 31.5.2005 il seguente decreto , col quale:
– “autorizza il Signor nella sua qualità sopra precisata “a vendere l’immobile”, oggetto di causa, “per un prezzo non inferiore ad Euro 136.000,00;
– a stipulare e sottoscrivere il relativo atto notarile di compravendita, con facoltà di riscuotere il prezzo, rilasciarne quietanza, rinunciare all’ipoteca legale, immettere nel possesso e fornire le garanzie di legge;
– DISPONE che la somma ricavata dalla vendita del bene di cui in premessa, al netto di spese, tasse e imposte, venga depositata su c/c bancario, intestato alla minore e con espressa indicazione del vincolo pupillare e investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato” .
Le suddette prescrizioni debbono considerarsi operare nella loro integralità, essendo tutte impartite nell’interesse della minore, al fine di mantenerne l’integrità del patrimonio.
La violazione di tali prescrizioni è equiparata alla mancanza di autorizzazione e determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 322 c.c. (cfr. Cass.n.12117/2014, priva di successive difformi e pertinente alla fattispecie in esame).
Nel presente giudizio, è pacifico che • quale parte venditrice, in nome e per conto della minore, abbia stipulato con i convenuti, quali acquirenti in ragione di ½ ciascuno, la compravendita a rogito notaio del 14.7.2005, in seno al quale le parti hanno dichiarato che il prezzo convenuto ammontasse a complessivi €.136.000,00, somma che ha “dichiara di avere ricevuto prima d’ora dalla parte acquirente, a favore della quale rilascia pertanto ampia e definitiva quietanza a saldo” (cfr. art.6 rogito, prodotto dall’attrice a doc.2 e riprodotto dai convenuti a doc.1);
• non abbia fornito prova del reimpiego, in conformità a decreto autorizzativo del Tribunale, della somma dichiarata riscossa in sede di rogito né al notaio rogante, che non riuscì pertanto a ottenere la trascrizione dell’atto presso la locale conservatoria (cfr. comparsa di costituzione e risposta p.2 penultimo cpv), né al giudice in seno al presente giudizio.
In ordine a tale ultima circostanza, affermata da parte convenuta, è verosimile che il Conservatore abbia rifiutato la trascrizione dell’atto a fronte di nota (non prodotta in atti) che non menzionava o non chiariva adeguatamente il requisito di cui all’ ex art.2659 u.c. c.c. (sottoposizione del contratto a condizione sospensiva del reimpiego del prezzo nei modi indicati dal Tribunale).
Pur non rilevando ai fini del decidere, in verità, è dubbio pure che gli acquirenti , prima del rogito, abbiano pagato integralmente il prezzo dichiarato in atto a I convenuti sostengono nei propri atti difensivi di aver corrisposto il prezzo di vendita a mezzo dell’assegno bancario ordinario Unicredit Banca n. 3078735135 del 18.12.2004 di € 36.000,00 e dell’assegno bancario circolare Unicredit Banca n. 7.002.607.368 del 13.7.2005 dell’importo di € 100,000, ma le matrici di suddetti assegni – prodotte dagli stessi ai docc. 2 e 7 – non sono riferibili con certezza alla compravendita per cui è causa e il preliminare prodotto dai convenuti a doc. 2 risulta incompleto (è prodotta solo la prima pagina) e, soprattutto, inconferente (risulta stipulato da , quale promittente venditore, a favore di tal parte promissaria acquirente diversa dagli odierni convenuti Irrilevante, ai fini della prova del versamento del prezzo, è pure la quietanza rilasciata in sede di rogito da , tenuto conto che “L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l’intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all’effettiva intenzione delle parti” (cfr. ex che rileva ai fini della presente causa è che i convenuti non hanno offerto la prova del reinvestimento del prezzo, reinvestimento che parte attrice assume non essere avvenuto (tanto da non avere potuto beneficiare dei titoli di Stato di importo corrispondente al prezzo di compravendita). Ne consegue che l’autorizzazione del Tribunale è da ritenersi insussistente e il contratto di compravendita annullabile ex art. 322 c.c..
Non si pone il problema dell’interesse dei terzi, tutelato dall’art. 1445 c.c., perché il convenuto ha agito in violazione dell’autorizzazione del Tribunale di Torino e, dunque, l’annullamento dipende da difetto della capacità legale.
All’annullamento del contratto di compravendita consegue necessariamente la restituzione del bene;
i convenuti , che non hanno mai contestato di essere nel possesso del bene;
i predetti devono quindi essere condannati a restituire all’attrice l’immobile sito in Torino, INDIRIZZO oggetto del contratto annullato, essendo venuto meno il titolo che ne giustificava il possesso.
Le altre domande, compresa quella riconvenzionale formulata dai convenuti, devono ritenersi assorbite dall’accoglimento della domanda principale attorea.
4.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, quanto ai compensi, facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore della presente controversia (€.136.000,00);
quanto alle anticipazioni esenti in €.918,25 assommando il costo del C.U. e della marca (€.786,00) e quello delle notifiche.
Tenuto conto che i difensori dell’attrice chiedono la distrazione delle spese processuali in proprio favore, il pagamento delle stesse deve disporsi in favore degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, diversa istanza, eccezione disattesa, 1.dichiara la contumacia del convenuto 2.in accoglimento della domanda attorea, accertato che il contratto di compravendita a rogito Notaio (rep 43568/ racc. 5048) in data 14.7.2005 tra le parti , nella sua qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , da un lato, e , dall’altro, avente ad oggetto l’immobile sito in Torino, INDIRIZZO (catastalmente censito al f. 221, n. 77 sub. 6) è stato stipulato in violazione delle prescrizioni imposte dal decreto autorizzativo emesso in seno al procedimento di volontaria giurisdizione n.1725/2005 dal Tribunale di Torino Sezione Seconda Civile in data 31.5.2005, annulla lo stesso ai sensi degli art. 322 c.c. e 1425 c.c.;
3.condanna i convenuti a rilasciare il suddetto immobile, libero e sgombro di persone e cose, nella piena disponibilità di parte attrice;
4.condanna
i convenuti , in solido tra loro, a rifondere agli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori dichiaratisi distrattari di parte attrice, le spese di lite, che liquida, per anticipazioni esenti in €.918,25, e per compensi, in complessivi €.14.103,00, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.
Così deciso in Torino, lì 31.10.2024 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOMEMinuta redatta dal G.O.P. dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
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