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Codice Civile
Codice Penale

Annullamento contratto per attività sportiva di minore

Il Tribunale ha annullato un contratto per attività sportiva stipulato dai genitori in nome e per conto della figlia minore, in assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare, poiché si trattava di atto di straordinaria amministrazione. La sentenza ha ribadito che la mancanza di autorizzazione in questi casi comporta l’annullabilità del contratto, che può essere fatta valere dal genitore o dal figlio.

Pubblicato il 04 November 2024 in Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. 3454/2023 R.G.

Oggi 03/10/2024 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., gli Avv.ti COGNOME e NOME COGNOME per parti ricorrenti;

l’Avv. COGNOME per parti resistenti E’ presente la Funzionaria Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.

L’Avv. COGNOME eccepisce la tardività delle note conclusionali di controparte.

I procuratori delle parti, per il resto, precisano le conclusioni come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice dr.

NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Prima CIVILE R.G. 3454/2023 Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._3487_2024_- N._R.G._00003454_2023 DEL_03_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa iscritta al N. 3454/2023 R.G. promossa (C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti COGNOME NOME e NOME COGNOME contro (C.F. (C.F. ), in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore (C.F. ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME RESISTENTI OGGETTO:

Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni per parti ricorrenti “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge:

– accertato che, il sig. NOMECOGNOME nonché la sig.ra NOMECOGNOME nella loro qualità di genitori esercenti la C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. responsabilità genitoriale di (C.F. ), non hanno adempiuto all’accordo contrattuale sottoscritto in data 28/05/2020 con gli odierni ricorrenti, dichiarare l’inadempimento contrattuale e, conseguentemente, condannare gli stessi, in solido tra loro:

o al pagamento del compenso pattuito per ‘anno 2020 pari ad € 10.000,00;

o al pagamento del compenso pattuito per l’anno 2021 pari ad € 23.000,00;

o al pagamento della penale per recesso (mai comunicato) prevista per l’anno 2021, pari ad € 10.000,00;

o al rimborso del costo afferente alla moto sottratta alla dell’importo di € 6.500,00;

e così per la somma complessiva di euro 49.500,00 o del maggiore o minore importo che risulterà dovuto ad istruttoria esaurita, oltre interessi moratori ex art. 1284 co.

4 c.c. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge” per parte convenuta “Ribadito l’operato rifiuto del contraddittorio su tutte, e ciascuna, le deduzioni, l’attività assertiva e le domande di parte ricorrente afferenti posizioni, sostanziali e processuali, inopponibili agli esponenti, e ferma la rilevabilità d’ufficio della nullità/invalidità/inefficacia inficiante le clausole vessatorie inserite nel contratto ex adverso azionato, si chiede in via gradata: – dichiararsi l’inammissibilità-improcedibilità della vertenza per le ragioni esposte sub § I in narrativa;

– annullarsi il – e/o rilevarsi d’ufficio la nullità/invalidità/inefficacia del – presunto contratto fondante le pretese creditorie delle società ricorrenti:

“contratto tra le parti per attività di motocross” 18/05/2020 (doc. 1 in ricorso) per le ragioni sub § 2.1 nella parte “In Diritto” della comparsa trascritta sub punto III supra;

– dichiararsi la nullità/invalidità/inefficacia della clausola vessatoria sub art. 11 del “contratto tra le parti per attività di motocross” 18.05.2020 (doc. 1 ric. ) per le ragioni sub § 2.2 nella parte “In Diritto” della comparsa trascritta sub III supra;

RAGIONE_SOCIALE – dichiararsi:

l’inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza sostanziale di in capo a ed il, conseguente, difetto di procura alla lite;

– dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo a (C.F. a promuovere la vertenza per le ragioni sub § 3 (e relative partizioni) nella parte “In Diritto” della comparsa trascritta sub III supra;

– dichiararsi l’inammissibilità della procedura ex art. 702-bis c.p.c. per le ragioni esposte sub § 2.1 (omessa autorizzazione del Giudice Tutelare ed intervento P.M. che esclude il rito monocratico) e sub § 4 nella parte “In Diritto” della comparsa trascritta sub III supra;

Nel merito: rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni partitamente esposte nei paragrafi ab 5 usque 10 compreso (e relative partizioni) nella parte “In Diritto” della comparsa trascritta sub III supra In via riconvenzionale sia in forma di domanda che di eccezione:

– condannarsi C.F. (C.F. , in via solidale o disgiunta, a:

o I) restituire ai resistenti l’importo di € 6.666,67= per le ragioni esposte sub § 9.1 nella parte “In Diritto” della comparsa trascritta sub III supra;

o II) corrispondere i compensi inerenti e conseguenti le vittorie ottenute dalla minore per € 2.900,00=, per le ragioni esposte sub § 9.2 nella parte “In Diritto” della comparsa trascritta sub III supra;

o III) corrispondere l’importo delle sponsorizzazioni (doc. 15 ;

doc. 16 e 7 bonifico), integrale fino ad € 4.000,00= (doc.ti 7 e 16) e nella misura del 75% per gli importi superiori (art. 7, pag. 2, doc.

1 in ricorso), nell’ammontare da determinarsi a seguito di ordine di esibizione (richiesto) ex art. 210 c.p.c. diretto alle ricorrenti che hanno omesso sia di fornire ai resistenti la documentazione economica afferente le sponsorizzazioni sia di corrispondere a questi ultimi gli incassi relativi;

In ogni caso:

vittoria di spese e competenze legali di giudizio maggiorate di rimborso Parte forfetario, C.P.A. ed I.V.A. In via istruttoria:

si ribadiscono, anche nella presente sede, tutte le richieste, deduzioni, contestazioni articolate sub rubrica “in via istruttoria” nella comparsa trascritta sub III supra, con i testi ivi indicati sia a prova diretta che contraria” FATTO e DIRITTO Con ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Parma , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , asserendo che questi ultimi non avrebbero adempiuto il contratto per attività di motocross dd.

28/05/2020 e chiedendo, quindi, la condanna dei medesimi resistenti al pagamento di complessivi € 49.500, oltre accessori e spese.

A séguito di declaratoria di incompetenza territoriale, ed esperito il procedimento per regolamento di competenza, con ricorso depositato il 01/03/2023 hanno riassunto il processo dinanzi al Tribunale di Venezia, indicato come competente dalla Corte di Cassazione.

Le ricorrenti hanno affermato che il 28/05/2020 le due Società sottoscrissero un contratto per attività di motocross con i resistenti, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore Hanno aggiunto che, in forza di tale accordo, si impegnarono a fornire all’atleta la motocross, i relativi accessori, la manutenzione del veicolo, l’abbigliamento per la pratica sportiva, alloggio e copertura spese in caso di trasferte, polizza infortuni, consulto medico e check-up, servizio di comunicazione progressivo per valorizzare performance, immagine e visibilità con sponsor. D’altro canto, l’atleta si obbligò a riconoscere alle Società la facoltà di concludere in suo nome e per suo conto contratti con sponsor e sostenitori di qualunque attività economica e commerciale, a riconoscere una provvigione del 25% per ogni contratto di sponsor di importo superiore ad € 4.000, al pagamento di un compenso, al rispetto della prelazione ed alla corresponsione di una penale per l’eventuale recesso.

Le Società ricorrenti hanno asserito che nel mese di gennaio 2021 l’atleta si sarebbe resa inadempiente all’accordo, appropriandosi del veicolo motocross ed utilizzandolo per esercitare la stessa attività con altri Team.

Con comparsa dd. 15/09/2023 si sono costituiti in giudizio , chiedendo il rigetto della pretesa attorea, per le articolate ragioni di cui all’atto di costituzione, ed in particolare per il difetto di autorizzazione del GT rispetto alla stipula, da parte dei genitori, di un atto di straordinaria amministrazione in nome e per conto della minore.

Le parti hanno discusso oralmente la causa all’udienza del 03/10/2024, in esito alla quale il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. ***

Il contratto di cui si controverte va annullato, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione che i Sig.ri stipularono in nome e per conto della minore senza previa autorizzazione del Giudice tutelare.

Non meritano condivisione, a tale riguardo, le asserzioni di parti ricorrenti, secondo cui “I Genitori hanno assunto personalmente l’obbligo di pagamento, che non ricade nella sfera della minore, pertanto saranno loro a dover rispondere di quanto concordato contrattualmente con le società”.

Invero, nel ricorso introduttivo i Sig.ri sono citati “in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di ”, e non in proprio.

In giudizio, dunque, è stata evocata quale parte sostanziale la minore , priva di capacità di agire e di legitimatio ad processum ai sensi dell’art. 75 c.p.c. e, pertanto, rappresentata dai genitori.

Nel ricorso, inoltre, si afferma che “la società la società in data 28/05/2020, hanno sottoscritto un “CONTRATTO TRA LE PARTI PER ATTIVITA’ DI RAGIONE_SOCIALE” (Doc. n. 1) con i signori:

(C.F. , nato a Latisana (UD), il giorno 08.06.79, residente in INDIRIZZO (VE);

(C.F. ), nata a Dolo (VE), il 22.01.79, residente in INDIRIZZO (VE);

nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della minore (C.F. ), nata a Padova (PD), il 12.10.2005, residente in INDIRIZZO (VE)”.

Le ricorrenti, dunque, hanno chiaramente attribuito alla C.F. C.F. C.F. minore anche la qualità di parte sostanziale del rapporto contrattuale.

Nel ricorso si enfatizza ulteriormente la qualità di parte sostanziale dell’accordo in capo alla minore, ove si precisa che “quest’ultima ha sottoscritto il contratto in qualità di atleta per l’attività di motocross”.

In sede di note conclusive le ricorrenti hanno ribadito che “la conclusione del contratto (per il quale non era necessaria la prova scritta ab substantiam) è stato provato da questa difesa attraverso le numerose allegazioni documentali che provano indiscutibilmente l’impegno assunto dalla famiglia in nome e per conto della figlia allora minorenne”.

Il testo del contratto non lascia spazio a dubbi rispetto alla assunzione di diritti ed obblighi in capo alla minore, non ai genitori.

Tanto precisato, si evidenzia che il contratto in esame rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione, che ai sensi del 320 c.c. devono essere autorizzati dal Giudice Tutelare, pena l’annullabilità del negozio (cfr. art. 322 c.c.).

Infatti, la Cassazione ha stabilito che “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche:

1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;

2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;

3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto.

Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche” (cfr. Cass. Civ. n. 8461/2019).

Orbene, nel caso di specie è evidente sulla sola base dell’importo azionato in giudizio che il contratto per attività di motocross costituisce atto di straordinaria amministrazione, tenuto conto che alla minore, rappresentata dai genitori, si richiede il pagamento di circa € 50.000.

Non può sostenersi, dunque, che il contratto in esame sia utile alla “conservazione” del patrimonio, apparendo – invece – idoneo a produrre modificazioni rilevanti anche in peius delle sostanze della minore.

Il valore economico non può ritenersi modesto in senso assoluto, in particolare per quanto attiene alle penali stabilite per il recesso (anno 2021 € 10.000; anno 2022 € 20.000; anno 2023 € 30.000; anno 2024 €40.000), nonché con riguardo ai compensi da riconoscersi al Team formato dalle due Società ricorrenti (anno 2020 € 10.000;

anno 2021 € 23.000;

anno 2022 € 23.000;

anno 2023 € 25.000;

anno 2024 € 25.0000).

La pattuizione di un diritto di prelazione conferma la gravosità delle condizioni accettate in nome e per conto della minore.

Nel caso di specie non importa che siano stati gli stessi genitori a dare causa all’annullabilità del contratto, poiché tale invalidità è posta a tutela degli interessi della minore, con la conseguenza che, salve eventuali responsabilità precontrattuali dei soggetti agenti, i Sig.ri risultano legittimati a sollevare la questione (cfr. Cass. Civ. n. 7495/1996 “La mancanza di autorizzazione per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo”). Si evidenzia che nella fattispecie non può operare alcun meccanismo di convalida, in quanto ai sensi dell’art. 1444 co. 3 c.c. “La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto”.

I genitori, pertanto, come non erano legittimati a concludere il contratto, non erano altresì legittimati a determinarne la convalida.

Si aggiunge che i genitori non necessitavano della autorizzazione del Giudice Tutelare per costituirsi nel presente giudizio, trattandosi di iniziativa volta alla conservazione del patrimonio della minore (cfr. Cass. Civ. n. 10930/2022 “In tema di rappresentanza processuale del minore, l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”), tenuto peraltro conto che non occorre autorizzazione quando il minore sia convenuto in giudizio, poiché l’art. 320 c.c. la contempla espressamente solo per l’ipotesi del minore che “promuove” l’azione (cfr. Cass. Civ. n. 2199/1984). Vanno rigettate le domande riconvenzionali proposte dai resistenti, che postulano la validità del contratto, trattandosi di domande connesse all’adempimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da € 26.001 ad € 52.000, parametri minimi, stante la natura documentale della controversia, la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., il richiamo agli atti già depositati nelle precedenti fasi dinanzi al Tribunale di Parma ed alla Corte di Cassazione – in complessivi € 3.809 per compensi; 15% spese generali;  iva e cpa come per legge.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:

– ANNULLA il “Contratto tra le parti per attività di motocross”, sottoscritto il 28/05/2020 , per le ragioni di cui in parte motiva – CONDANNA le ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute da , in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , liquidate in € 3.809 per compensi; 15% spese generali; iva e cpa come per legge Venezia, così deciso il 03/10/2024

Il Giudice dr.

NOME COGNOME

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