REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 37/2020 pubblicata il 03/02/2020
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine dell’anno 2017 vertente
TRA
XXX, nato a ed ivi residente in (C.F.), elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell’Avv. da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all’atto introduttivo
= opponente =
CONTRO
YYY, nato a, ivi residente in, elettivamente domiciliato in, presso lo studio DEGLI Avv.ti che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo 31.8.2017,
= opposto = OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – pagamento somma.
CONCLUSIONI: all’udienza del 06 maggio 2019, le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Visto l’atto di citazione del 16 ottobre 2017 ritualmente notificato, con il quale il sig. XXX ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2017 emesso in data 05.09.2017 dal Tribunale di Sulmona su istanza del sig.YYY, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 15.538,00, oltre interessi al tasso di legge come da domanda e le spese della fase monitoria, dovuta in restituzione di quanto il YYY gli aveva versato in virtù della sentenza n. del Tribunale di Sulmona, confermata dalla sentenza n. del 10/10/2006 della Corte di Appello di L’Aquila, poi cassata con rinvio dalla Cassazione con la sentenza n. del 21/6/2013, deducendo che:
a. l’intera somma portata dal decreto ingiuntivo non era più ripetibile dal sig. YYY in quanto il pagamento delle somme dallo stesso versate era avvenuto in pendenza di separato giudizio di esecuzione, incardinato al n. /07 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, svoltosi a suo dire in costante presenza di un valido titolo esecutivo rappresentato dalla citata sentenza del Tribunale di Sulmona prima ed in coordinato con quella confermativa della Corte di Appello di L’Aquila poi;
b. era da considerarsi ininfluente la sentenza della Cassazione rispetto al citato giudizio di esecuzione ormai conclusosi, e ciò anche in ragione del fatto che il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva non era stato appellato dal YYY, con conseguente sua decadenza da qualsiasi diritto di ripetizione delle somme a suo tempo versate;
c. la sentenza del Tribunale di Sulmona era passata in giudicato con conseguente cristallizzazione dei relativi effetti, non essendo intervenuta alcuna riforma o sostituzione nel merito della stessa atteso che, il YYY, non avendo provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio, aveva sicuramente consentito alla sentenza di primo grado di acquistare efficacia di giudicato;
2. chiedeva, pertanto:
a. dichiarare nullo e privo di ogni efficacia e revocare il decreto ingiuntivo n./2017;
b. in via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. YYY per quanto rappresentato in narrativa;
c. in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che le somme tutte del procedimento di primo grado non sono assolutamente dovute a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. /2004 del Tribunale di Sulmona, ed in via ulteriormente subordinata non lo sono quelle relative al giudizio di esecuzione immobiliare;
d. condannare sempre e comunque il YYY al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
3. Vista la comparsa di costituzione del 04 febbraio 2018 con la quale il sig. YYY ha dedotto l’infondatezza della domanda, sostenendo che:
a. la mancata riassunzione da parte dell’opponente del Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di annullamento della decisione del giudice di merito di secondo grado (che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado), aveva comportato l’estinzione dell’intero processo con conseguente estinzione della stessa domanda (nella formulazione esplicitata con l’atto introduttivo dell’attore-ricorrente, in quanto parte del ricorso per denuncia di nuova opera);
b. l’opponente era tenuto alla restituzione dell’intera somma ingiunta, ivi compresa quella corrisposta per la fase esecutiva, anche se l’accertamento circa la sussistenza del credito del XXX non era intervenuto prima che si concludesse l’azione esecutiva, atteso che aveva dovuto corrispondere dette somme al fine di evitare pregiudizio peggiore consistente nella vendita della sua casa a seguito della procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti; 4. chiedeva, pertanto, di:
a. dichiarare inammissibile e, nel merito, rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. del 5.9.2017 dello stesso Tribunale nei confronti di XXX e, comunque, anche nella ipotesi di revoca del detto decreto, dichiarare nel merito che XXX, nato a, cod fisc, è tenuto a rimborsare ad esso YYY l’importo di euro 15.352,00, oltre interessi legali dall’8 ottobre 2007 fino all’effettivo soddisfo e le spese e competenze del procedimento monitorio n. /2017 Trib. Sulmona;
5. richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c. così come introdotto dall’art. 45 legge 18/06/2009, n. 69;
6. Esaminati e valutati gli atti di parte e la documentazione acquisita;
7. considerato che:
a. la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. del 21 giugno 2013 (doc. alleg. fasc. parte opposta), nell’affermare che “il principio dell’estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato in garanzia impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un’espressa domanda da parte dell’attore (che nella specie non risulta essere formulata essendo stata invocata dallo stesso la sola condanna della convenuta, la quale aveva chiamato in causa la ditta YYY per essere eventualmente manlevata, senza che la relativa domanda ed il titolo sulla quale essa era fondata abbiano costituito oggetto di esame da parte della Corte territoriale)”, in accoglimento dell’ottavo motivo del ricorso per cassazione proposto da YYY, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, poiché “la Corte aquilana ha ritenuto -nella sentenza impugnata (e malgrado la formulazione di apposito motivo di gravame)- di riconfermare la statuizione di primo grado con la quale era stata, illegittimamente, dichiarata direttamente la sussistenza della responsabilità dell’impresa YYY, senza pronunciarsi sulla domanda di garanzia impropria esperita dall’originaria convenuta e senza nemmeno qualificare il rapporto intercorrente tra la *** e l’attuale ditta ricorrente (che trovava la sua genesi nello stipulato contratto di appalto)”;
b. la causa non è stata riassunta nei termini previsti dinanzi la Corte di appello di Perugia, indicata quale giudice del rinvio, per cui l’intero processo, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., deve considerarsi estinto;
c. la Corte di Cassazione, intervenendo sugli effetti che determina l’estinzione dell’intero processo a seguito della mancata riassunzione sugli atti compiuti e sulle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, ha costantemente affermato che, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, ivi compresa la decisione di primo grado, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento. La statuizione della Corte di cassazione conserva i suoi effetti vincolanti sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè sulle parti cassate, anche nel caso in cui, dopo l’avvenuta estinzione del processo, la domanda viene riproposta tra le stesse parti e con lo stesso oggetto (cfr. Cass. Civ. sez. II, 31/08/2018, n. 21469; Cass. Civile sez. III, 07/02/2012, n. 1680; Cass. Civ. sez. II, 21/12/2012, n. 23813; Cass. Civ. sez. un., 22/02/2010, n. 4071; V. anche: Cass. Civ. sez. lav., 29/09/1988, n. 5279; Cass. Civ. sez. lav., 27/11/1995, n. 12262; Cass. Civ. sez. I, 30/12/1994, n. 11296). Quindi l’estinzione dell’intero processo travolge tutte le sentenze o parti di esse che siano state oggetto del ricorso di cassazione e che hanno formato oggetto della pronunzia di accoglimento da parte della Corte di Cassazione;
d. nel caso di specie, la citata sentenza n. del 21 giugno 2013 della Corte di Cassazione (cfr. doc. alleg. fasc. parte opposta), ha cassato con rinvio la sentenza n. del 10 ottobre 2006 della Corte di appello di L’Aquila (che aveva riconfermato la statuizione di primo grado del Tribunale di Sulmona con la quale “era stata, illegittimamente, dichiarata direttamente la sussistenza della responsabilità dell’impresa YYY…”, cfr. doc. alleg. fasc. parte opposta), investita dal ricorso per Cassazione proposto dal YYY (cfr. motivo n. 8 accolto dalla citata sent. Della Cassazione). Dunque il YYY ha dapprima proposto apposito gravame avverso la sentenza di primo grado, in particolate avverso la sua diretta condanna al risarcimento di danni nei confronti del XXX ed, all’esito dell’intervenuta conferma sul punto della sentenza di primo grado, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila (in particolare per il medesimo motivo, punto 8, citata sent. Cassazione), accolto successivamente dalla Cassazione con la citata sentenza;
e. facendo applicazione del riferito orientamento della Cassazione, per i motivi suesposti, la sentenza n. n. del 10 ottobre 2006 della Corte di appello di L’Aquila di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Sulmona e la stessa sentenza di primo grado, in quanto investite dal ricorso per cassazione e cassate con rinvio della citata sentenza n. del 21 giugno 2013 della Corte di Cassazione, contrariamente da quando asserito dalla parte opponente, devono ritenersi non coperte da giudicate e, quindi, devono ritenersi travolte e caducate per effetto dell’estinzione dell’intero processo ex art 393 c.p.c., determinata dalla mancata riassunzione del giudizio di rinvio dinanzi la Corte di appello di Perugia;
8. osservato in merito alla richiesta di restituzione delle somme pagate dalla parte opposta in esecuzione delle richiamate sentenze cassate con rinvio dalla Corte di Cassazione, che:
a. la Corte di Cassazione ha affermato che la riforma o la cassazione di una sentenza estende ex art. 336 c.p.c. i suo effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicché vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. Civ. sez. I, 06/12/2006, n. 26171; V. anche: Cass. Civ. sez. II, 01/10/2019, n. 24475; Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, n. 30389; Cass. Civ. sez. III, 13/02/2013, n. 3544; Cass. Civ. sez. III, 13/04/2007, n. 8829). Ha altresì affermato che la caducazione del titolo fa venire meno anche gli effetti dell’esecuzione avviata sulla base del titolo stesso, anche se tale esecuzione è già stata portata a termine e ciò in quanto l’esecuzione è stata comunque avviata su titolo poi dichiarato non esistente (Cass. Civ. sez. III, 14/10/2008, n. 25143), per cui, in caso di annullamento della sentenza che sia stata già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato e/o cassato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest’ultimo. Ciò in quanto che, la minaccia o l’inizio o lo stesso esaurimento dell’esecuzione in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, sono iniziative che la parte assume a suo rischio e pericolo, cioè sotto il rischio dell’eventuale venir meno del titolo per effetto dell’esito del giudizio di impugnazione e, quindi, essa deve sopportare le spese se poi il rischio si risolva a suo sfavore. Né può avere rilevanza che il soggetto soccombente non abbia ottemperato spontaneamente ed abbia costretto a sopportare spese per la detta attività: è sufficiente osservare che, una volta sopravvenuta la riforma o la cassazione, l’atteggiamento di quella parte diviene pienamente giustificato e corrispondente al modo di essere del diritto sostanziale accertato, definitivamente o meno, dalla sentenza di riforma o di cassazione (Cass. Civ. sez. VI, 18/10/2011 n. 25143; V. anche Cass. Civ. sez. VI, 03/02/2016, n. 2135; Cass. Civ. sez. III, 14/10/2008, n. 25143);
b. l’opposto ha pertanto il diritto alla restituzione delle somme, comprensive di quelle della fase esecutiva, pagate in favore del XXX a seguito della citata sentenza n. del 25/6/2004 del Tribunale di Sulmona, confermata dalla sentenza n. del 10/10/2006 della Corte di Appello di L’Aquila, poi cassata con rinvio dalla Cassazione con la sentenza n. del 21/6/2013, caducate per intervenuta estinzione dell’intero processo per mancata riassunzione del giudizio di rinvio;
c. non sono condivisibili, per le ragioni esposte, le eccezioni opposte dal sig. XXX circa la irrepetibilità delle somme pagate e richieste in restituzione dalla parte opposta, motivate, a suo dire, dal passaggio in giudicato del titolo esecutivo e/o dalla mancata impugnazione del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva fondata sul titolo successivamente cassato;
9. ritenuto in definitiva:
a. che l’opposizione non è fondata e che, pertanto, la stessa vada rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n. /2017 emesso in data 05.09.2017 dal Tribunale di Sulmona;
b. che le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’opponente e liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di YYY, iscritta al n. del registro generali degli affari contenziosi civili dell’anno 2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta per le ragioni esposte in motivazione l’opposizione proposta dal sig. XXX avverso il decreto ingiuntivo n. /2017 emesso nei suoi confronti in data 05.09.2017 dal Tribunale di Sulmona su istanza di YYY;
2. conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. /2017 emesso in data 05.09.2017 dal Tribunale di Sulmona su istanza di YYY e nei confronti di XXX;
3. – condanna XXX alla rifusione in favore di YYY delle spese processuali che liquida in € 4.835,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimb. 15% spese forfettarie, IVA e CAP nella misura e come per legge.
Così deciso in Sulmona addì 03 febbraio 2020.
Il Giudice Onorario
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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