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Codice Civile
Codice Penale

Annullato verbale per violazione codice della strada

La sentenza afferma il principio di diritto secondo cui la pubblica amministrazione, nell’ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ha l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’infrazione contestata.

Pubblicato il 16 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE

La dott.ssa NOME COGNOME giudice monocratico;

all’esito della camera di consiglio dell’1.10.2024 assente il procuratore allontanatosi dall’aula visto l’art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente

SENTENZA N._14798_2024_- N._R.G._00047090_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

nella causa civile di grado d’appello iscritta al n. 47090/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all’udienza dell’1.10.2024 e vertente TRA , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME APPELLATO contumace Oggetto:

appello avverso sentenza n. 21347/2022 del Giudice di Pace di Roma

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Cfr verbale udienza 1.10.2024

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sullo svolgimento del processo Con ricorso depositato in primo grado in data 14.3.2022, il sig. ha proposto opposizione avverso il v.a.v n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 14.02.2022, con il quale gli è stata contestata la violazione degli articoli 7 c 1 e 14 e 145 c. 5 e 10 del Cds, commessa in data 10/01/2022 nella qualità di conducente del veicolo RAGIONE_SOCIALE  TARGA_VEICOLORAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO (cfr. v.a.v. impugnato ove si legge:

“a seguito di rilievo di sinistro stradale occorso in data 10.12.2021 alle h 9.45 circa in INDIRIZZO che:

il conducente del veicolo sopraindicato percorreva INDIRIZZO proveniente da INDIRIZZO e diretto a INDIRIZZO quando giunto all’intersezione con INDIRIZZO non rispettava gli obblighi imposti dalla segnaletica stradale verticale ivi presente.

Nella circostanza infatti lo stesso non rispettava l’obbligo di svolta a sinistra e proseguiva dritto in direzione di INDIRIZZO ed inoltre in presenza del segnale “Fermarsi e dare Precedenza” (STOP) si fermava brevemente e riprendeva subito la marcia senza dare la precedenza al veicolo che percorreva INDIRIZZO proveniente da INDIRIZZO e diretto a INDIRIZZO entrando in collisione con lo stesso”).

A motivo dell’opposizione, ha dedotto:

a) la nullità della notifica;

b) la nullità del vav in difetto di contestazione immediata;

c) la nullità dal verbale per difetto di motivazione, in quanto la parte non aveva posto in essere l’infrazione indicata, visto peraltro che:

– all’incrocio tra INDIRIZZO e INDIRIZZO non è presente alcuna segnaletica stradale;

– se il ricorrente non avesse dato la precedenza all’incrocio tra INDIRIZZO e INDIRIZZO come erroneamente indicato nel Verbale opposto, il motociclo avrebbe impattato l’auto sulla parte frontale destra e non invece sulla parte posteriore destra;

– se quanto riportato nel verbale fosse corretto, l’impatto si sarebbe verificato in corrispondenza dell’incrocio tra INDIRIZZO e INDIRIZZO e non invece a quello tra INDIRIZZO e INDIRIZZO;

– contrariamente a quanto riportato nel verbale opposto, il ricorrente, dopo essersi immesso in INDIRIZZO non avrebbe potuto proseguire dritto, poiché INDIRIZZO e INDIRIZZO non sono ubicate in linea retta l’una con l’altra.

Costituitasi a mezzo di funzionario, alla prima udienza, in data 7.11.2022, il Giudice di Pace ha rinviato la causa per l’audizione dei testi indicati dalla parte opponente.

Alla successiva udienza del 14.11.2022, nessuna delle parti è comparsa ed il Giudice di Pace ha emesso la sentenza oggetto di gravame, rigettando il ricorso e convalidando l’atto opposto.

Il sig.

– premesso che, all’udienza del 7.11.2022, il Giudice, oralmente, aveva rinviato la causa al 22.11.2022, ma, inaspettatamente aveva poi trattato la medesima il precedente 14.11.2022, per poi emettere la sentenza oggetto di gravame – ha proposto appello per i seguenti motivi:

a) vizio procedurale in cui è incorso il giudice di prime cure per aver ammesso la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente all’udienza del 7 novembre 2022, provvedendo poi all’udienza del 14 “L’intimazione di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire”;

b) violazione del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c., e ciò in quanto, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudice avrebbe dovuto fissare una nuova udienza, e solo in seguito alla eventuale mancata comparizione anche a tale udienza, il procedimento avrebbe potuto dichiararsi estinto;

c) violazione dei principi in materia di motivazione della sentenza;

d) violazione dell’art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n.689;

e) erroneità della sentenza quanto alla già dedotta nullità della notifica del v.a.v. opposto.

Su tali presupposti ha chiesto l’integrale riforma della sentenza e l’accoglimento dell’opposizione siccome è spiegata in primo grado.

è rimasta contumace.

Acquisito il fascicolo di primo grado e disattese le richieste di assunzione di prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione all’odierna udienza.

Sui motivi di appello Premesso che non vi è evidenza della circostanza che il Giudice di primo grado, pur verbalizzando il rinvio all’udienza del 14.11.2022, avesse, di contro, oralmente indicato nel 22.11.2022 la data dell’udienza successiva – deve rilevarsi che:

– all’udienza del 14.11.2022, il difensore del sig. non è stato presente, così decadendo, ex art. 208 cpc, dal diritto di far assumere la prova per testi già ammessa, considerazione che assorbe le argomentazioni in ordine alla violazione dei termini per l’intimazione testimoniale di cui all’art. 250 cpc (e ciò in disparte ogni considerazione in ordine alla tempestività dell’eccezione di nullità);

– all’udienza del 14.11.2022 (nel corso della quale non avrebbero potuto comunque essere assunti i provvedimenti di cui all’art. 7, comma 9, lett. b), del D. Lgs 150/2011, non trattandosi della prima udienza), il Giudice di Pace, pur dato atto che nessuna delle parti era comparsa, ha emesso la sentenza di rigetto oggetto del presente gravame;

– è evidente l’error in procedendo, da cui consegue la nullità della sentenza, atteso che, in assenza delle parti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto, in applicazione degli artt. 309 e 181 cpc, rinviare ad altra udienza, comunicando il provvedimento, e solo all’esito della successiva udienza, ove le parti fossero state nuovamente assenti, avrebbe potuto dichiarare estinto il giudizio (rimanendogli comunque precluso ogni esame nel merito della domanda).

Premesso che la citata nullità esula dalle ipotesi di cui all’art. 354 cpc, e vista la tassatività delle riguardo, deve rilevarsi che:

– l’infrazione contestata è relativa alla seguente condotta:

“il conducente del veicolo sopraindicato percorreva INDIRIZZO proveniente da INDIRIZZO e diretto a INDIRIZZO quando giunto all’intersezione con INDIRIZZO non rispettava gli obblighi imposti dalla segnaletica stradale verticale ivi presente.

Nella circostanza infatti lo stesso non rispettava l’obbligo di svolta a sinistra e proseguiva dritto in direzione di INDIRIZZO ed inoltre in presenza del segnale “Fermarsi e dare Precedenza” (STOP) si fermava brevemente e riprendeva subito la marcia senza dare la precedenza al veicolo che percorreva INDIRIZZO proveniente da INDIRIZZO e diretto a INDIRIZZO entrando in collisione con lo stesso”;

– l’infrazione, che sarebbe avvenuta in data 10.12.2021, non è stata contestata immediatamente, ma solo in momento successivo, all’esito di rilevo del sinistro stradale e “dopo un’attenta valutazione della dinamica in relazione agli elementi oggettivi riscontrati sul posto e ad altri acquisiti successivamente”;

– è noto che (cfr. Cass. sent n. 6196/2011) “L’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell’illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l’efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell”art. 2700 cod. civ., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo”;

– in sé, quindi, non è illegittimo che la sanzione venga comminata sulla base di “elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti”, ferma in tal caso l’assenza di pubblica fede;

– e tuttavia, nel caso di specie, manca ogni specifica indicazione in ordine a tali elementi, sui quali si è basata la valutazione in ordine alla commissione dell’infrazione, non essendo in atti il rapporto d’incidente, non avendo chiarito i verbalizzanti su quali “elementi oggettivi riscontrati sul posto” abbiano basato le loro conclusioni, e non essendo indicati quali sarebbero stati gli altri elementi, acquisiti successivamente, che avrebbero suffragato la loro ipotesi (sul punto, invero, nelle “controdeduzioni” dei verbalizzanti, allegate alla comparsa di costituzione di in primo grado, si legge che i medesimi avrebbero preso visione dei video registrati da alcune telecamere di sorveglianza, ma anche di tali video non vi è traccia in atti); – orbene, premesso che nel giudizio di opposizione, ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, la PA deve in ordine agli elementi sui quali si sia basata la valutazione della PA (circostanza che incide, peraltro, anche sul difetto di motivazione del vav opposto);

– in base a tali considerazioni, in assenza di prova in ordine all’infrazione, il vav opposto deve essere annullato, rimando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

Sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell’appello, così provvede:

1) dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di 21347/2022;

2) annulla il vav n. 3) Condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida, per il primo grado in 280,00 euro per compensi e 43,00 euro per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cassa, e, per il grado di appello, in 500,00 euro per compensi e 91,50 euro per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cassa.

Roma, 1.10.2024 IL GIUDICE (dott.ssa NOME COGNOME

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